La circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa.
In tema di liquidazione del compenso dovuto all’avvocato, è illegittima la statuizione che escluda il compenso per la fase di trattazione in base alla circostanza che non siano state espletate prove orali e non sia stata disposta CTU. Detta statuizione è lesiva del disposto dell’art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all’espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. VI civile, Pres. D’Ascola – Rel. Cosentino, con l’ordinanza n. 4698 del 18.02.2019.
Nel caso in esame, un avvocato ha promosso opposizione contro un decreto che ha negato la giusta liquidazione delle spese e del compenso, maturati in un giudizio in cui ha difeso una parte ammessa al gratuito patrocinio. Nonostante l’accoglimento dell’opposizione, il Tribunale di Agrigento ha deciso, sulle spese del giudizio, con la formula “nulla per le spese”. Nel giudizio di opposizione, ovviamente, l’avvocato si è difeso in proprio per il pagamento del compenso.
Ha così proposto ricorso per cassazione, lamentando che la difesa in proprio non esclude il diritto alla rifusione delle spese e alla liquidazione dei compensi. In tal caso, comunque, il giudice avrebbe dovuto motivare la sua decisione. Inoltre, con il secondo motivo di impugnazione, l’avvocato ha impugnato la quantificazione del compenso effettuata dal tribunale che le ha negato il compenso per l’intera fase istruttoria e di trattazione, benché sussistesse il requisito delle plurime memorie per parte, nonché per aver erroneamente valutato il pregio dell’attività difensiva da lei espletata in favore della sua assistita.
La Cassazione ha ritenuto che la statuizione “nulla sulle spese” viola il principio per cui la circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale, prevista dall’art. 86 cpc, non incide sulla natura professionale dell’attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione.
Tuttavia, il provvedimento della Suprema Corte assume un’importante rilevanza anche in relazione all’aspetto del compenso per la fase di trattazione, negato perché non erano state espletate prove orali e non era stata disposta CTU. Tale affermazione, hanno stabilito gli Ermellini, viola il disposto dell’art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto al solo espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande: spetta al giudice di rinvio accertare se siano state o meno effettuate. L’ulteriore doglianza, svolta nel motivo concernente la concreta quantificazione del compenso dell’attività della professionista, è stata invece disattesa, non essendo censurabile in sede di legittimità una liquidazione compresa nei limiti dei criteri fissati dalla legge.
Pertanto, i giudici della Cassazione hanno cassato, con rinvio, il provvedimento del Tribunale di Agrigento, accogliendo il ricorso dell’avvocato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE PROCESSUALI: IL GIUDICE DEVE RISPETTARE I “MINIMI”
I PARAMETRI PREVISTI DAL D.M. N. 55 DEL 2014 SONO INDEROGABILI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Petitti, Rel. Grasso | 31.08.2018 | n.21487
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/spese-processuali-il-giudice-deve-rispettare-i-minimi
OMESSA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE IN DISPOSITIVO
IL PROVVEDIMENTO È EMENDABILE SOLO CON LA PROCEDURA DI CORREZIONE DELL’ERRORE MATERIALE
Sentenza | Cass. civ. sez. Unite, Rel. Armano, Pres. Mammone | 21.06.2018 | n.16415
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/omessa-liquidazione-delle-spese-in-dispositivo
SPESE PROCESSUALI: IL GIUDICE HA L’ONERE DI DARE ADEGUATA MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE ALLA LIQUIDAZIONE
OCCORRE CONSENTIRE, ATTRAVERSO IL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ, L’ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ DELLA LIQUIDAZIONE A REGIME MINIMI
Ordinanza | Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Amendola – Rel. Vincenti | 06.06.2017 | n.14038
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/spese-processuali-il-giudice-ha-lonere-di-dare-adeguata-motivazione-relativamente-alla-liquidazione
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