L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l’inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice.
Questo è uno dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Petitti – Rel. Criscuolo, con l’ordinanza n. 4842 del 19.02.2019.
Il caso di specie si riferisce ad una controversia vertente fra la proprietaria di due immobili e gli altrettanti conduttori di tali beni. La locatrice ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Bologna nei confronti dei due conduttori, chiedendo il pagamento dei canoni insoluti, delle spese condominiali e giudiziali maturate dopo l’esecuzione dello sfratto per morosità. I due conduttori hanno presentato opposizione ai decreti ingiuntivi, venendo condannati al pagamento da parte del Tribunale.
La sentenza di primo grado è stata confermata anche dalla Corte d’Appello di Bologna, adita dai conduttori.
Avverso quest’ultima pronuncia, i due conduttori hanno presentato ricorso in Cassazione sulla base di cinque motivi. La locatrice ha resistito con controricorso.
Fra i motivi proposti, i ricorrenti hanno censurato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che i capitoli di prova per testi fossero generici e dunque non ammissibili. La Corte d’Appello ha ritenuto i capitoli, in parte estranei alla domanda di riduzione del canone e di risarcimento del danno, in parte generici.
Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato sul punto quanto stabilito dal giudice dell’appello. Nel caso di specie, le prove testimoniali sono state considerate inammissibili in quanto i capitoli di prova formulati dai ricorrenti non rispondevano alle prescrizioni di cui all’art. 244 c.p.c., sia quanto alla genericità delle circostanze dedotte, sia quanto alla non identificabilità delle persone da escutere come testi.
La giurisprudenza della Cassazione è conforme in materia: l’inosservanza dell’art. 244 c.p.c., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, determina l’inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice. Già in precedenza, infatti, la Cassazione aveva avuto modo di ribadire – con la sentenza n. 2201 del 31.01.2007 – che tale disposizione normativa ha il duplice scopo di consentire alla controparte di formulare i capitoli di prova contraria, indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente. Specie in relazione a quest’ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente.
Ritenuti inammissibili tutti i motivi proposti dai ricorrenti, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i conduttori alle spese del giudizio di cassazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMISSIBILITA’ PROVA TESTIMONIALE – QUIETANZA – DICHIARAZIONE CONFESSORIA
LA PROVA TESTIMONIALE PUÒ ESSERE AMMESSA SOLO SE LA QUIETANZA È FRUTTO DI ERRORE O VIOLENZA
Sentenza | Cassazione civile, Sezioni Unite | 22.09.2014 | n.19888
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammissibilita-prova-testimoniale-quietanza-dichiarazione-confessoria
L’INAMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE PUÒ ESSERE ECCEPITA SOLO DALL’INTERESSATO PRIMA DELL’AMMISSIONE DEL MEZZO ISTRUTTORIO
E’ ILLEGITTIMA LA RILEVAZIONE D’UFFICIO DELL’INAMMISSIBILITÀ DELLA PROVA TESTIMONIALE
Sentenza | Cassazione civile, sezione seconda | 19.09.2013 | n.21443
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/l-inammissibilita-della-prova-testimoniale-puo-essere-eccepita-solo-dall-interessato-prima-dell-ammissione-del-mezzo-istruttorio
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