Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa con nota di accompagnamento
Va esente da responsabilità la condotta della banca che a fronte della presentazione per l’incasso di un assegno privo di provvista, renda la relativa dichiarazione, non rilevando che il conto corrente sia stato aperto sulla base di falsi documenti identificativi in assenza di provvedimenti in tal senso provenienti dall’Autorità giudiziaria. Il protesto, pertanto, va levato al nome della persona cui è esteriormente riferibile la titolarità del conto e solo in caso di manifesta difformità tra la firma di traenza apposta sull’assegno e lo specimen in possesso della banca, questa ha l’obbligo di evitare che il protesto dell’assegno sia levato a nome del correntista.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Rossetti, con l’ordinanza n. 11607 del 03.05.2019.
Il curioso quanto particolare caso riguarda un soggetto che ha convenuto in giudizio una banca, esponendo che è stato aperto presso l’istituto di credito un conto corrente a suo nome, utilizzando documenti falsi. Su tale conto sono stati tratti degli assegni che, presentati all’incasso, non sono stati pagati per assenza di provvista. La banca, pur essendo stata informata della truffa, si è rifiutata di pagare, determinando in tal modo la levata del protesto.
In primo grado, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda attorea volta ad accertare l’illegittimità del protesto e a condannare la banca al risarcimento del danno. Adita la Corte d’Appello di Napoli, anche i giudici di secondo grado hanno rigettato il gravame. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal soggetto truffato con ricorso fondato su due motivi; ha resistito con controricorso la banca.
La Suprema Corte ha riconosciuto la correttezza della condotta della banca, per la quale non può sorgere alcun profilo di responsabilità in re ipsa. Per gli Ermellini, poteva configurarsi l’ipotesi di responsabilità della banca solo nel caso in cui, con la diligenza esigibile dall’avveduto banchiere, al momento dell’apertura del conto corrente ci si fosse potuti avvedere della falsità dei documenti esibiti dall’ignoto truffatore.
Quanto poi al protesto, secondo il soggetto truffato la banca avrebbe dovuto rifiutare l’assegno non per mancanza di provvista, ma perché l’assegno era stato emesso da un soggetto che aveva stipulato la convenzione con falsi documenti di identità, secondo le indicazioni contenute nella Circolare 30 aprile 2001, n. 3512-C del Ministero dell’industria. La Cassazione non ha ritenuto meritevole di accoglimento tale doglianza, in quanto la banca, in mancanza di provvedimenti provenienti dall’autorità giudiziaria, non poteva dichiarare che il conto corrente era stato aperto sulla base di documenti falsi. Infatti, come consolidata giurisprudenza ha rimarcato, il protesto va levato al nome della persona cui è “esteriormente riferibile” la titolarità del conto, e che solo nel caso di manifesta difformità tra la firma di traenza apposta sull’assegno e lo specimen in possesso della banca, quest’ultima ha l’obbligo di evitare che il protesto dell’assegno sia levato al nome del correntista, e di conseguenza ha l’onere di dichiarare che di quel conto di traenza è titolare un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell’assegno ed altresì che al nome di quest’ultimo nessun conto di traenza esiste presso di essa.
Pertanto, la dichiarazione di “mancanza di provvista“, in assenza di un atto certo che attestasse la perpetrata truffa (ovviamente non bastando a tal fine la mera denuncia sporta dal truffato, il quale costituisce un atto unilaterale), era l’unico atto possibile da parte della banca. Se dunque colpa della banca non vi fu al momento dell’apertura del conto da parte del truffatore, nemmeno poteva esservi al momento della presentazione del titolo all’incasso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNO – FIRMA TRAENZA FALSA – TRACCIATO PIATTO – ESAME TATTILE
LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA NEL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO CON FIRMA FALSA
Sentenza | Cassazione civile | 20.03.2014 | n.6513§
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegno-firma-traenza-falsa-tracciato-piatto-esame-tattile
ASSEGNO BANCARIO FALSIFICATO CON FIRMA APOCRIFA: LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
L’ESAME VISIVO DEL TITOLO È L’ELEMENTO ESSENZIALE PER DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE CREDITIZIO
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 04.10.2011 | n.20292
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegno-bancario-falsificato-con-firma-apocrifa-limiti-alla-responsabilita-della-banca
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