Provvedimento segnalato dall’avv. Ortensia Ebner del foro di Velletri
Nel caso in cui si sollevi l’eccezione di nullità della fideiussione, sulla base della pronuncia della Corte di Cassazione n. 29810/17, è necessario specificare i dati da cui desumere la violazione della normativa antitrust e la corrispondenza tra le clausole del contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti e la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte. Deve essere provato il carattere uniforme dell’applicazione del contratto contestato, che costituisce elemento costitutivo dell’eccezione degli opponenti e rispetto al quale l’onere probatorio grava sui garanti.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Velletri, Giudice Renato Buzi, con la sentenza n. 921 del 14.05.2019.
La vicenda in esame prende spunto da un ricorso monitorio di una Banca nei confronti di una società correntista e dei due fideiussori. La Banca ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, fondato sull’esposizione debitoria della società derivante da un affidamento in conto corrente e da un mutuo chirografario concesso alla stessa e garantito dai fideiussori. Questi si sono opposti, al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, contestando l’estratto conto, il contratto bancario e l’illegittimità della pretesa della Banca.
Gli opponenti, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, hanno inoltre rilevato – per la prima volta – la nullità della fideiussione, invocando la pronuncia della Cassazione n. 29810/2017 circa la violazione della normativa antitrust. E’ bene ricordare che gli Ermellini, con tale provvedimento, hanno affermato che, in tema di accertamento dell’esistenza di intese anti-concorrenziali vietate dall’art. 2 della legge n. 287 del 1990, “la stipulazione «a valle» di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse «a monte» comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato, a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
Il Giudice, pur non prendendo posizione – con questa sentenza – nella dicotomia fra chi si è espresso in senso contrario alla nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus e chi ritiene la nullità derivata delle singole clausole oggetto di intervento dell’Autorità, ha specificato che il carattere uniforme dell’applicazione delle clausole contestate rappresenta l’elemento costitutivo della pretesa dell’attore e pertanto deve essere da lui provato.
Nel caso di specie difetta la prova del carattere uniforme dell’applicazione del contratto contestato.
Inoltre l’eccezione di nullità è stata eccepita in ritardo dai fideiussori ed è comunque inammissibile perché ritenuta generica, in quanto non sono specificati i dati da cui desumere la violazione della normativa antitrust e la corrispondenza tra le clausole del contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti e la fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia invocata. In particolare, non sono state indicate quali clausole del contratto di fideiussione corrisponderebbero a quelle per le quali è stata ravvisata la violazione della normativa antitrust, che giammai potrà colpire l’intero contratto ma solo le singole clausole.
Per tali ragioni, il Tribunale di Velletri ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società correntista e dai fideiussori, condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE “ABI”: I PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DELL’AUTHORITY FORMANO PROVA PRIVILEGIATA DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE
PER LA CASSAZIONE È DIRIMENTE LA COINCIDENZA TRA CLAUSOLE CONTRATTUALIZZATE E CONDIZIONI OGGETTO DELL’INTESA RESTRITTIVA
Sentenza | Cassazione civile, I sez., Pres. De Chiara – Rel. Falabella | 22.05.2019 | n.13846
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-abi-i-provvedimenti-sanzionatori-dellauthority-formano-prova-privilegiata-dellintesa-anticoncorrenziale
FIDEIUSSIONE OMNIBUS – ANTITRUST: LA DEDUZIONE DELLA NULLITÀ È INAMMISSIBILE QUANDO È GENERICA
VANNO SPECIFICATE LE CLAUSOLE CHE VIOLANO LA NORMATIVA ANTICONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Silvia Orlando | 17.01.2019 | n.205
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-omnibus-antitrust-la-deduzione-della-nullita-e-inammissibile-quando-e-generica
FIDEIUSSIONE OMNIBUS E ANTITRUST: IL PRINCIPIO DELL’ONERE DELLA PROVA
INCOMBE SUL GARANTE DIMOSTRARE L’APPLICAZIONE UNIFORME DELLE CLAUSOLE SUGGERITE DALL’ABI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Genovese – Rel. De Chiara | 28.11.2018 | n.30818
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-omnibus-e-antitrust-il-principio-dellonere-della-prova
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: L’ECCEZIONE DI NULLITÀ NON PUÒ ESSERE SOLLEVATA IN COMPARSA CONCLUSIONALE
E’ NECESSARIO ALLEGARE SPECIFICAMENTE LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTICONCORRENZIALI
Sentenza | Tribunale Monza, Giudice Davide De Giorgio | 04.09.2018 | n.2053
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-antitrust-leccezione-di-nullita-non-puo-essere-sollevata-in-comparsa-conclusionale
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