In tema di azione revocatoria degli atti a titolo gratuito, incombe sul curatore la prova della gratuità dell’atto e del compimento nel periodo sospetto, mentre grava sulla controparte l’onere di dimostrare i presupposti per l’applicazione dell’esimente della proporzionalità degli atti rispetto al patrimonio che ha natura di eccezione in senso stretto da proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Di Virgilio – Rel. Amatore, con l’ordinanza n. 8978 del 29.03.2019.
La pronuncia è intervenuta relativamente al gravame proposto da due soggetti avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, che aveva deciso sull’appello principale e su quello incidentale presentato dal Fallimento avverso la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria del giudice di prime cure.
La corte del merito aveva ritenuto infondate le doglianze sollevate dagli appellanti in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio processuale nei confronti dei beneficiari del fondo patrimoniale (e cioè dei figli degli odierni ricorrenti), in ordine alla mancata dimostrazione da parte della curatela fallimentare dell’esimente della proporzionalità di cui alla L. Fall., art. 64 e alla mancata prova, sempre da parte del fallimento, della destinazione dei debiti alle esigenze della famiglia, accogliendo, pertanto, la sola censura in punto di decorrenza dei frutti civili.
Il ricorso per cassazione è stato affidato a cinque motivi, cui il Fallimento di F.L. ha resistito con controricorso, con il quale ha anche avanzato impugnativa incidentale condizionata.
La Corte adita ha ritenuto tutti i motivi infondati e, in particolare, ha ritenuto il quarto motivo di doglianza, altresì, inammissibile in quanto volto a introdurre un argomento di censura non sollevato nei precedenti gradi di giudizio.
Gli Ermellini hanno rappresentato come la parte ricorrente, da un lato, abbia perorato la tesi del litisconsorzio necessario, nel giudizio revocatorio, anche nei confronti dei figli beneficiari della costituzione del fondo e, dall’altro, abbia introdotto la doglianza in punto di esclusione del litisconsorzio (ed anche della legittimazione passiva) nei confronti del coniuge non debitore, ma disponente dei beni nel fondo patrimoniale.
Sul punto, i giudici hanno rammentato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, in tema di azione revocatoria, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l’atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi.
Invero, spetta ad entrambi i coniugi, ai sensi dell’art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, con la precisazione che anche nell’ipotesi in cui la costituzione del fondo non comporti un effetto traslativo, essendosi il coniuge (o il terzo costituente) riservato la proprietà dei beni, è configurabile un interesse del coniuge non proprietario alla partecipazione al giudizio.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, gli ermellini hanno rigettato il ricorso principale, dichiarato assorbito il ricorso incidentale e condannato i ricorrenti principali al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FONDO PATRIMONIALE: AI FINI DELLA REVOCATORIA È SUFFICIENTE LA CONSAPEVOLEZZA DEL FIDEIUSSORE DI PREGIUDICARE RAGIONI DEL CREDITORE
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Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 18.06.2016 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fondo-patrimoniale-ai-fini-della-revocatoria-e-sufficiente-consapevolezza-fideiussore-di-pregiudicare-ragioni-del-creditore
COSTITUZIONE FONDO PATRIMONIALE: ANNOTAZIONE A MARGINE DELL’ATTO DI MATRIMONIO, OPPONIBILITÀ AI TERZI
IN MANCANZA DI ANNOTAZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE A MARGINE DELL’ATTO DI MATRIMONIO, IL FONDO MEDESIMO NON È OPPONIBILE AI CREDITORI
Sentenza | Cassazione civile, Sezioni Unite | 13.10.2009 | n.21658
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/costituzione-fondo-patrimoniale-annotazione-a-margine-dell-atto-di-matrimonio-opponibilita-ai-terzi
FONDO PATRIMONIALE: LA PRESCRIZIONE DECORRE DAL GIORNO IN CUI DELL’ATTO È STATA DATA PUBBLICITÀ AI TERZI
DIVIENE OPPONIBILE CON L’ANNOTAZIONE A MARGINE DELL’ATTO DI MATRIMONIO
Sentenza Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Berruti – Rel. Cirillo 24-03-2016 n.5889
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fondo-patrimoniale-la-prescrizione-decorre-dal-giorno-in-cui-dell-atto-e-stata-data-pubblicita-ai-terzi
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