Provvedimento segnalato dall’Avv. Luca Mastroberardino del Foro di Velletri
Il tasso soglia oltre il quale gli interessi sono considerati usurari riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori, dovendosi, tuttavia, precisare, al riguardo, che la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza alcuna sommatoria.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Velletri, Giudice Paolo Goggi, con la sentenza n. 472 del 12.03.2019.
In particolare, la vicenda ha riguardato dei mutuatari che hanno convenuto in giudizio un istituto di credito al fine di ottenere l’accertamento dell’applicazione di tassi relativi agli interessi corrispettivi e alle spese di commissioni ed accessorie superanti il “tasso soglia” e ottenere, per l’effetto, la declaratoria di nullità del contratto di mutuo nonché la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta.
La banca, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato la differenza concettuale tra TAEG e TEG nonché le diverse funzioni svolte dal tasso di interessi corrispettivi e moratori e ha, inoltre, rappresentato come il piano di ammortamento alla francese non avesse determinato alcun fenomeno anatocistico.
Su tali premesse, l’istituto ha concluso per il rigetto delle domande attoree per la loro palese infondatezza chiedendo, altresì, la condanna dei mutuatari per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha rilevato che gli interessi moratori non possono essere verificati con il tasso-soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera detti interessi ma solo quelli corrispettivi; in tal senso, il confronto fra valori disomogenei sarebbe una operazione priva di attendibilità logica, prima ancora che giuridica.
Il Tribunale, sul punto, ha sottolineato che la tesi dell’estraneità della normativa antiusura alla materia degli interessi moratori è supportata da concreti argomenti letterali e sistematici, atteso che la figura tipica dell’usura è quella prevista dall’art. 644 c.c., il cui esplicito riferimento a ciò che viene dato o promesso “in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità” sembra circoscrivere il fenomeno usurario alla pattuizione di interessi corrispettivi.
Tanto premesso, l’Organo giudicante ha rappresentato di aderire alla ricostruzione fatta propria anche dal nominato CTU, che reputa invece configurabile, in astratto, l’usura anche con riferimento agli interessi moratori.
In proposito, appare infatti dirimente il riferimento, operato dall’art. 1 D.L. 394/2000, agli interessi “convenuti a qualunque titolo”, inciso che consente di considerare ricompresi nell’ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori. Sulla stessa lunghezza d’onda la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, sin dalla sentenza n. 5286/2000, che “non v’è ragione per escluderne l’applicabilità anche nelle ipotesi di assunzione dell’obbligazione di corrispondere interessi moratori”.
Il Giudice ha, per l’effetto, ritenuto applicabile il principio di diritto in virtù del quale il tasso soglia usurario riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori; tuttavia, la non usurarietà deve riguardare entrambe le categorie ma senza alcuna sommatoria, in quanto i medesimi sono dovuti in via alternativa tra loro.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande degli attori condannandoli, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA MUTUO L’ONERE DI INDICARE IN MODO SPECIFICO MODI, TEMPI E LA MISURA DEL SUPERAMENTO
OCCORRE INDICARE I CRITERI E A FORMULA DI CALCOLO UTILIZZATA PER LA DETERMINAZIONE DEL TAEG
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Giovanni Di Giorgio | 04.03.2019 | n.619
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-lonere-di-indicare-in-modo-specifico-modi-tempi-e-la-misura-del-superamento
USURA-MORATORI: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA INIBISCE IN RADICE IL VERIFICARSI DEL FENOMENO USURARIO
INCONDIVISIBILE E CONTRADDITTORIA LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 27442/2018
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Michela Guantario | 08.02.2019 | n.1897
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-moratori-la-clausola-di-salvaguardia-inibisce-in-radice-il-verificarsi-del-fenomeno-usurario
USURA-MUTUO: NON È CORRETTA LA SOMMATORIA DEI TASSI
IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA VA VERIFICATO SEPARATAMENTE PER LE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, SENZA POSSIBILITÀ DI CUMULO
Sentenza | Tribunale di L’Aquila, Giudice Annarita Giuliani | 29.01.2019 | n.38
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-non-e-corretta-la-sommatoria-dei-tassi
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