Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – legale di impresa
In caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito ex lege custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura prevista dal rapporto da cui origina il credito pignorato e con le decorrenze ivi previste. Tali frutti civili di accrescono al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell’art. 2912 cod. civ..
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, III Sez. civile, Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo, con la sentenza n. 15308 del 06.06.2019.
Alla Suprema Corte è stata sottoposta una questione di diritto di particolare interesse, vale a dire se le somme sottoposte a sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) producano interessi ai sensi dell’art. 1282 c.c.; la questione si estende alle somme pignorate, posto che il sequestro conservativo su crediti di effettua nelle forme del pignoramento presso terzi (art. 678, primo comma, c.p.c.) e si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva (art. 685 c.p.c.).
Per gli Ermellini, il denaro contante pignorato presso il debitore produce interessi per tutto il tempo che dura la custodia, nella misura fissata dalla banca, dall’ufficio postale o dagli altri enti abilitati ad aprire un libretto di deposito o un conto corrente nel contratto, dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale (art. 1825 c.c.). Gli interessi così maturati si accrescono al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell’art. 2912 c.c., secondo cui il pignoramento comprende i frutti (anche civili) della cosa pignorata.
Qualora, invece, il denaro di spettanza del debitore esecutato non sia nella sua immediata disponibilità, ma costituisca oggetto di una prestazione che in suo favore deve essere seguita da un terzo, al pignoramento si procede nelle forme di cui all’art. 543 c.p.c. In questo caso, l’oggetto del pignoramento non è il denaro contante, bensì il credito, come testualmente chiarito dallo stesso art. 543, primo comma, c.p.c., nonché dagli artt. 552, 553 e 554 c.p.c. È pur vero che l’art. 547 c.p.c., nello stabilire il contenuto della dichiarazione c.d. “di quantità” che deve essere resa dal terzo pignorato, prevede che questi debba specificare “di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”. Ma l’uso della espressione “somme” non consente di dire che l’oggetto del pignoramento presso terzi sia costituito da denaro specificatamente individuato. Vi osta il principio della fungibilità del denaro, in ragione del quale le obbligazioni pecuniarie si estinguono con moneta di pari importo avente corso legale al tempo del pagamento, per il suo valore nominale (art. 1277 c.c.). Il concetto di “somma” cui fa riferimento l’art. 547 c.p.c. indica, dunque, l’ammontare nominale del debito, non l’individuazione specifica del denaro destinato al suo soddisfacimento.
Una volta chiarito che il pignoramento presso terzi ha ad oggetto un diritto di credito, consegue che lo stesso va assegnato in pagamento (ovvero venduto, nell’ipotesi prevista dall’art. 553, secondo comma, c.p.c.) con tutte le caratteristiche degli accessori che derivano dalla sua fonte. È infatti espressione ricorrente, forse non del tutto appropriata sul piano tecnico, ma certamente dotata di forte capacità descrittiva, quella secondo cui la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione prevista dall’art. 552 c.p.c. determina una cessione giudiziale del credito pignorato. Pertanto, qualora il credito pignorato tragga origine da una fonte che prevede il decorso degli interessi, anche questi devono intendersi inclusi nell’oggetto del pignoramento. Del resto, anche per il pignoramento di crediti deve trovare applicazione quanto previsto dall’art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata. Qui i frutti sono quelli civili indicati dall’art. 820, terzo comma, c.c., ossia gli interessi del capitale.
Secondo gli Ermellini, consegue, in conclusione, che qualora il terzo pignorato sia tenuto a corrispondere gli interessi al debitore esecutato, gli stessi vanno riconosciuti anche a vantaggio del creditore pignorante. La debenza degli interessi, pertanto, dipende dei criteri fissati dall’art. 1282 c.c. e la loro misura è stabilita nel titolo del credito pignorato.
Quindi se costituisce oggetto di pignoramento (o di sequestro) il denaro giacente su un conto bancario, l’istituto di credito, costituito custode in quanto terzo pignorato (art. 546 c.p.c.), è tenuto a corrispondere al creditore assegnatario non soltanto l’importo disponibile alla data di notifica dell’atto, ma anche gli interessi nel frattempo maturati, nella misura stabilita nel contratto bancario.
Alla luce delle suesposte argomentazioni i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso principale e cassato senza rinvio la sentenza impugnata, condannando, altresì, i ricorrenti principali, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente e ricorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: STOP ALLA NOTIFICA DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE CON IL PRECETTO
SI CONFIGUREREBBE, DIVERSAMENTE, UN ABUSO DELLO STRUMENTO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DEL TERZO
Sentenza | Cassazione civile, sez. terza, Pres. – Rel. De Stefano | 02.02.2017 | n.2724
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pignoramento-presso-terzi-stop-alla-notifica-dellordinanza-di-assegnazione-con-il-precetto
NOTIFICA PRECETTO: VIZIO SANABILE PER RAGGIUNGIMENTO SCOPO OVE SIA PROVATA CONOSCENZA ATTO ANTE PIGNORAMENTO
DEVE CONSENTIRE A INTIMATO DI POTER ADEMPIERE SPONTANEAMENTE PER EVITARE ESECUZIONE
Sentenza | Cassazione Civile, sez. terza Pres.Vivaldi – Rel.D’Arrigo | 16.10.2017 | n.24291
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-precetto-vizio-sanabile-per-raggiungimento-scopo-ove-sia-provata-conoscenza-atto-ante-pignoramento
ESECUZIONI IMMOBILIARI: LA NULLITÀ DEL PIGNORAMENTO SU QUOTE IDEALI TRA CONIUGI IN COMUNIONE VA ECCEPITA EX ART. 617 C.P.C.
L’OPPOSIZIONE VA PROPOSTA ENTRO 20 GIORNI E/O COMUNQUE ENTRO LA FASE EX ART. 569, CO 2, C.P.C.
Sentenza | Tribunale di Bari, Dott. Antonio Ruffino | 18.11.2016 | n.5955
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzioni-immobiliari-la-nullita-del-pignoramento-su-quote-ideali-tra-coniugi-in-comunione-va-eccepita-ex-art-617-c-p-c
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