Il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall’art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (come pur sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito e dallo stesso Giudice di legittimità nell’isolata sentenza del 7 settembre 2016, n. 17712), tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata.
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Salerno, Presidente De Filippis – Rel. Brancaccio, con la sentenza n. 441 del 27/03/2019.
L’occasione per ribadire il principio già affermato dalle S.U. della Cassazione con la sentenza 16/11/2017 n. 2719, cui fa espresso riferimento la Corte salernitana, è stata data da un caso in cui si era discusso della validità di un contratto quadro di intermediazione mobiliare, portato alla cognizione del Tribunale di Nocera Inferiore da parte di un soggetto il quale asseriva la nullità del negozio per violazione, da parte di una Banca, degli artt. 1325 cc, 1346 cc, 1418 cc, degli artt. 26 e ss. del Regolamento Consob 11522/98.
Ad avviso dell’attore, la Banca doveva, per questo, restituire la somma di € 250.000,00, depositata in un c/c ed investita nell’acquisto di titoli e di quella di € 140.000,00 corrisposta in esecuzione di un accordo transattivo successivo al decreto ingiuntivo, ottenuto dalla Banca stessa, ed in forza del quale quest’ultima aveva provveduto al pignoramento dell’immobile del debitore. Chiedeva infine la condanna della Banca al risarcimento dei danni pari ad € 500.000,00 all’ulteriore ristoro dei pregiudizi asseritamente sofferti in ragione dell’illegittimo pignoramento e della ingiusta segnalazione alla CRIF.
La domanda veniva avversata dalla Banca, la quale eccepiva, in via pregiudiziale, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e la sua inammissibilità – stante il giudicato formatosi sul rapporto di c/c, ove erano state effettuate le contestate operazioni di investimento, derivante dalla mancata opposizione del decreto ingiuntivo suddetto – e, comunque nel merito la infondatezza della pretesa.
La domanda veniva rigettata dal Tribunale di Nocera Inferiore ma l’attore sottoponeva la decisione a gravame avanti la Corte di Appello di Salerno affidando l’impugnazione sostanzialmente alle ragioni disattese dal Giudice di primo grado. Nel costituirsi nel giudizio di secondo grado, la Banca eccepiva, in via pregiudiziale, la inammissibilità del gravame ex art. 342, co. 1 e 348 bis, co. 1, c.p.c. e nel merito la sua infondatezza, svolgendo nel contempo impugnazione incidentale condizionata per l’accoglimento dell’eccezione di giudicato e per il rigetto della domanda risarcitoria, sulla quale il Tribunale di Nocera Inferiore non si era pronunciato.
Orbene, l’Organo giudicante rigettava l’appello dichiarandolo inammissibile stante la violazione dell’art. 342, 1° co. c.p.c. in ragione del fatto che la motivazione del gravame non conteneva: 1) la indicazione delle parti del provvedimento da impugnare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado; 2) né tantomeno la indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado.
La sentenza in commento si pone in linea con le indicazioni delle S.U. della Cassazione 16.11.2017 n .27199 e della successiva giurisprudenza di legittimità, rappresentando un esempio concreto di come debba essere esplicitato il contenuto minimo di un atto di appello per non incorrere in una delibazione di inammissibilità.
Il nuovo testo dell’art. 342 c.p.c., licenziato sulla base della recente riforma del 2012, esige che le questioni ed i punti della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. Ragion per cui, laddove il punctum dolens della pronuncia si rinvenga nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l’eventuale violazione dei legge.
Nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo Giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà pertanto diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado.
L’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive di primo grado, laddove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che la tesi della parte non era stata effettivamente vagliata. È logico che la puntualità del Giudice di primo grado, nel confutare determinate argomentazioni, richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal Giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
L’individuazione di un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”, non dovrà necessariamente tradursi in un “progetto alternativo di sentenza”; il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, CPC alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del Giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il Giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo Giudice ed indicando il perché queste siano censurabili.
Tutto ciò, inoltre, senza che all’appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate. Ed invero la riforma del 2012 non ha trasformato l’appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata. L’appello è rimasto una revisio prioris instantiae; ed i Giudici di secondo grado sono chiamati in tale sede ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l’appello in una sorta di anticipato ricorso per Cassazione.
Nel caso di specie, sottoposto allo scrutinio della Corte di Appello di Salerno, l’appellante non aveva indicato le parti contestate della pronuncia di primo grado ed esposto le argomentazioni dirette a contraddire ed inficiare la validità delle ragioni poste a base della decisione. Ed, invero, si era limitato a riprodurre il contenuto dell’atto di citazione introduttivo del giudizio reiterando, in tale contesto, le eccezioni di nullità del contratto quadro di intermediazione mobiliare, per mancanza della forma scritta e per violazione delle norme d’ordine pubblico in materia di investimenti finanziari. In pratica, l’appello si era tradotto nella pedissequa riproposizione delle deduzioni difensive svolte in prime cure, incompatibile con la finalità sottesa all’art. 342 co. 1 c.p.c. meritando, conseguentemente, la pronuncia di inammissibilità che ha precluso la disamina della domanda nel merito.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
APPELLO: INAMMISSIBILE IL GRAVAME PRIVO DI CENSURE SPECIFICHE ED ADEGUATE
IL DIFETTO DI SPECIFICITÀ DELLA MOTIVAZIONE È RILEVABILE ANCHE D’UFFICIO
Sentenza | Corte d’Appello di Catanzaro, sez. terza, Pres. C. De Martin – Rel. M. R. Di Girolamo | 07.01.2016 | n.12
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/appello-inammissibile-il-gravame-privo-di-censure-specifiche-ed-adeguate
FILTRO IN APPELLO – VAGLIO DI AMMISSIBILITA’ “DI MERITO” – REQUISITI – GENERICO RICHIAMO ALLE DIFESE DI PRIMO GRADO – RIGETTO§
NON EQUIVALE AD APPROFITTAMENTO IL FATTO CHE LA BANCA PRETENDA DELLE GARANZIE PER L’EROGAZIONE DEL CREDITO
Ordinanza Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rosa Giordano, Rel. Giulio Cataldi 06-02-2014 n.598
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/filtro-in-appello-vaglio-di-ammissibilita-di-merito-requisiti-generico-richiamo-alle-difese-di-primo-grado-rigetto.html
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