La prescrizione concerne la perdita dell’esercizio di un diritto soggettivo dovuto all’inerzia protratta per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Nelle cambiali il termine di prescrizione è triennale e decorre dalla data di scadenza delle stesse, ma l’azione del beneficiario ad ottenere quanto promesso può essere azionata anche successivamente sulla base del rapporto sottostante. La cambiale, anche se prescritta costituisce una prova utile per la concessione della provvisoria esecutorietà, ex art. 642 cpc.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Antonella Izzo, con la sentenza n. 19166 del 09.10.2018.
Nel caso in esame un istituto di credito otteneva l’ingiunzione di pagamento nei confronti di una società che si era resa inadempiente della sua obbligazione pecuniaria. Il Tribunale di Roma adito del procedimento monitorio concedeva al ricorrente il decreto ingiuntivo con la formula della provvisoria esecutorietà.
Successivamente alla notifica del provvedimento, si costituiva in giudizio la società ingiunta chiedendo la revoca del decreto per intervenuta prescrizione delle cambiali e, per il medesimo motivo, la sospensione della provvisoria esecutorietà.
Si costituiva la banca chiedendo il rigetto delle richieste formulate da controparte, poiché, seppur trascorsi i tre anni dalla scadenza delle cambiali, il rapporto causale sottostante non si era prescritto in quanto relativo ad un contratto di vendita con riserva di proprietà per il quale l’art. 2946 c.c. stabilisce la prescrizione decennale.
Con sentenza del 8.10.2018 il Tribunale ha rigettato le richieste attoree e condannato l’opponente a rifondere le spese processuali, ritenendo che “avendo la ricorrente dedotto, come ragioni della domanda, i rapporti sostanziali – vendite e sconto dei crediti derivanti da dette vendite – da cui deriva il credito fatto valere in giudizio, l’azione esercitata sia qualificabile come azione causale e le cambiali siano state indicate solo come mezzi di prova, per il loro contenuto di promesse di pagamento”.
La decisione dell’Organo giudicante è conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell’azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., sicché l’opposizione avverso quel decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell’azione cartolare, spettando all’opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c.(Cass.n.26/2017)”.
Il Giudice oltre a rilevare che il rapporto sottostante alle cambiali fosse il titolo per il quale il ricorrente agiva, ha affermato che la proposizione dell’azione causale è implicita nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto, orientamento suffragato anche dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza 26/2017. Per tali ragioni, considerato che a nulla rileva la sola prescrizione dell’azione cartolare, il Giudice ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNO CIRCOLARE: IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE DECORRE DALLO SPIRARE DEL TRIENNIO
RESTA IMPREGIUDICATO IL DIRITTO DEL RICHIEDENTE IL TITOLO NON RISCOSSO ALLA RESTITUZIONE DELLA SOMMA
Sentenza | Cassazione, sezione prima, Pres. Di Palma – Rel. Genovese | 12.03.2018 | n.5889
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/depositi-dormienti-assegno-circolare-il-termine-di-prescrizione-decennale-decorre-dallo-spirare-del-triennio
ASSEGNO BANCARIO: IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL’AZIONE RISARCITORIA DA PROTESTO ILLEGITTIMO DECORRE DALLA OGGETTIVA PERCEPIBILITÀ DEL DANNO
ASSUME RILIEVO LA DATA DELLA PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEI PROTESTI
Ordinanza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Consiglio – Rel. D’Amore | 09.06.2016 | n.2304
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegno-bancario-il-termine-di-prescrizione-dellazione-risarcitoria-da-protesto-illegittimo-decorre-dalla-oggettiva-percepibilita-del-danno
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