Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 4641 del 9 ottobre 2018, Giudice Edoardo Di Capua.
La vicenda trae origine dall’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. esercitata da una Banca al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, della costituzione del fondo patrimoniale operata dal garante di una società debitrice dell’istituto di credito, poi dichiarata fallita, su alcuni beni immobili.
Il giudice di primo grado, dopo aver ricordato che la c.d. actio pauliana è quel particolare mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale consistente nel potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni, ha colto l’occasione per ribadire con chiarezza i presupposti di tale azione.
Primo tra tutti è l’esistenza del diritto di credito del revocante nei confronti dell’autore dell’atto revocando. In particolare, come previsto dalla norma, il credito potrà anche essere sottoposto a condizione o a termine, essere illiquido o, nei casi in cui non sia consacrato in un titolo esecutivo o accertato in sede giudiziale, esser meramente litigioso o eventuale.
Nel caso in esame, in presenza di una diffida di pagamento indirizzata al garante e dell’insinuazione al passivo fallimentare della società debitrice, la sussistenza del diritto di credito è stata ritenuta documentalmente provata.
Secondo presupposto dell’azione è il c.d. eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. Dunque, l’atto da revocare deve determinare la diminuzione o l’attuale e concreto pericolo di diminuzione del patrimonio del debitore, tale da determinare o aggravare il pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. Ciò premesso, anche l’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in pregiudizio degli interessi del creditore di uno dei coniugi, come nel caso di specie, è revocabile, essendo soggetti all’azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale.
Oltretutto, la circostanza che l’immobile sul quale è costituito il fondo patrimoniale sia già gravato da ipoteca volontaria di primo grado concessa in favore di altro creditore non può presupporre l’automatica assenza dell’eventus damni. A ben vedere, infatti, il creditore, una volta revocato il fondo patrimoniale, potrebbe iscrivere ipoteca giudiziale di secondo grado o avviare una procedura esecutiva immobiliare soddisfacendosi sull’eventuale eccedenza residua rispetto al credito avente privilegio.
Tutto ciò considerato, appare evidente che l’eventus damni, considerato che l’azione revocatoria ha la precipua funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, sarà ravvisabile in ogni variazione qualitativa del patrimonio del debitore, anche se conseguente alla costituzione di fondo patrimoniale di un bene immobile.
Terzo presupposto dell’istituto è la c.d. scientia damni, elemento soggettivo che palesa la consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie.
Per l’esperimento dell’azione ex art. 2901 c.c., la prova della conoscenza del danno da parte del debitore è a carico del revocante, ma può certamente esser fornita con presunzioni la cui valutazione è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
Tuttavia, nell’ipotesi di costituzione di fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito non assume rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore, né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo, ma sarà sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.
Nel caso in esame, la conoscenza del pregiudizio da parte del fideiussore, nonchè amministratore unico della debitrice principale poi fallita, si deduceva dal fatto che la costituzione del fondo patrimoniale si verificava in epoca successiva alla stipula del contratti di fideiussione e alla ricezione delle diffide di pagamento e prima del fallimento della società.
Sul punto, infatti, il Giudice condivide l’orientamento della Suprema Corte e afferma che “sotto il profilo dell’elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (in tal senso: C. Cass. civile, sez. III, sent. 04 marzo 2008 n. 5816; C. Cass. civile, sez. III, sent. 17 gennaio 2007 n. 966).
Da ultimo, un ulteriore presupposto dell’azione può dipendere dal carattere oneroso o gratuito dell’atto revocando. Solo nel primo caso, infatti, la revoca necessita della conoscenza del pregiudizio anche da parte del terzo.
Tuttavia, nella vicenda in esame, questo ulteriore presupposto non veniva richiesto considerato che l’atto di costituzione di fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito.
Per tali ragioni, il Giudice dichiarava l’inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della Banca, dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale con condanna alla spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FONDO PATRIMONIALE: AI FINI DELLA REVOCATORIA È SUFFICIENTE LA CONSAPEVOLEZZA DEL FIDEIUSSORE DI PREGIUDICARE RAGIONI DEL CREDITORE
NON È NECESSARIA LA PROVA DEL DANNO ARRECATO A QUEST’ULTIMO
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 18.06.2016 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fondo-patrimoniale-ai-fini-della-revocatoria-e-sufficiente-consapevolezza-fideiussore-di-pregiudicare-ragioni-del-creditore
FONDO PATRIMONIALE: POSSIBILE LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA ANCHE DOPO LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE REVOCATORIA
AMMISSIBILE L’AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO DELLA PIGNORABILITÀ DEI BENI CONFLUITI NEL FONDO
Ordinanza Tribunale di Biella, dott.ssa Silvia Vaghi 03-06-2016
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fondo-patrimoniale-possibile-la-dichiarazione-di-inefficacia-anche-dopo-la-prescrizione-dell-azione-revocatoria
FONDO PATRIMONIALE: LA PRESCRIZIONE DECORRE DAL GIORNO IN CUI DELL’ATTO È STATA DATA PUBBLICITÀ AI TERZI
DIVIENE OPPONIBILE CON L’ANNOTAZIONE A MARGINE DELL’ATTO DI MATRIMONIO
Sentenza Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Berruti – Rel. Cirillo 24-03-2016 n.5889
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fondo-patrimoniale-la-prescrizione-decorre-dal-giorno-in-cui-dell-atto-e-stata-data-pubblicita-ai-terzi
FONDO PATRIMONIALE E AZIONE REVOCATORIA: INEFFICACIA NEI CONFRONTI DEI CREDITORI
L’AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA PRESUPPONE PER LA SUA ESPERIBILITÀ LA SOLA ESISTENZA DI UN DEBITO E NON ANCHE LA CONCRETA ESIGIBILITÀ DELLO STESSO
Sentenza | Cassazione civile, sezione sesta | 12.12.2012 | n.22878
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fondo-patrimoniale-e-azione-revocatoria-inefficacia-nei-confronti-dei-creditori
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