Provvedimento segnalato dal dott. Marco Viola
Il regime forfettario si ritiene correttamente applicato, nei contratti di leasing, quando vi è una clausola di riscatto anticipato se contrattualmente prevista. Con riferimento, invece, ai canoni di «prelocazione», corrisposti in una fase antecedente alla materiale consegna ed all’utilizzo dell’imbarcazione, in quanto non ancora in grado di navigare (o perché in fase di costruzione o per mancanza della licenza di navigazione), è prassi amministrativa che possono essere applicati.
La detta prassi amministrativa riconosce ed approva anche la stipulazione anticipata del contratto di leasing con applicazione dei parametri forfettari anche per gli importi pagati prima della materiale consegna del bene, derivante dalla necessità di consentire che l’imbarcazione fosse realizzata dal fornitore secondo le specifiche esigenze dell’utilizzatore.
Sono questi i principi che afferma la Corte di Cassazione, V sez. civ., Pres. Virgilio – Rel. Antezza, con la sentenza n. 9590 del 05.04.2019.
La Corte si è pronunciata favorevolmente nei confronti della società di leasing coinvolta in un contenzioso scaturito dalla contestazione dell’amministrazione finanziaria su un presunto abuso del diritto nell’applicazione della normativa IVA (forfetaria) nell’ambito di un contratto di leasing nautico a privati.
L’Agenzia delle Entrate aveva rilevato, con riferimento all’esercizio 2003 della società, che quattro contratti aventi ad oggetto leasing finanziario nautico presentavano anomalie tali da far propendere per una sostanziale simulazione di contratti di prestazione di servizi (locazioni finanziarie) in luogo di altrettanti contratti di vendita delle imbarcazioni. L’Amministrazione contestò al contribuente di aver sostanzialmente «abusato» dello strumento contrattuale del leasing finanziario nautico, caratterizzandolo con «particolarità anomale», al fine di beneficiare dello speciale regime dell’IV, in luogo del diverso ordinario regime dell’IVA sulle cessioni che, invece, si sarebbe dovuto applicare in forza dei contratti realmente conclusi ed aventi ad oggetto le compravendite delle imbarcazioni. Tra i principali elementi di anomalia vi era l’entità del maxicanone iniziale, che non risultava correlata alla logica tipica del leasing finanziario bensì all’importo in precedenza corrisposto dall’utilizzatore (futuro) al fornitore (futuro). Altri elementi considerati anomali furono ritenuti, in sintesi: la durata delle locazioni finanziarie, pari a circa sessanta mesi; l’entità variabile dei singoli canoni, l’importo notevolmente basso quale prezzo di riscatto ed il riscatto anticipato delle imbarcazioni.
Il Giudice di primo grado, sulla base dei descritti elementi fattuali, ritenne insussistente la simulazione e, quindi, il dedotto comportamento di abuso, con conseguente corretta applicazione del regime forfetario dell’IVA. Tale decisione è stata confermata anche in secondo grado dalla Commissione Tributaria Regionale.
L’Agenzia delle Entrate aveva presentato ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, in particolare sulla violazione di legge e sulla omessa motivazione, considerando apodittiche le conclusioni della Commissione Tributaria Regionale. I giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibile il ricorso, confermando quanto già stabilito dai primi due organi di giudizio.
Quanto all’aspetto centrale della vicenda, è opportuno ricordare che per la Commissione regionale il versamento del c.d. maxicanone iniziale, nella specie corrispondente al 50% del prezzo dell’imbarcazione, è stato «funzionale all’opportunità di limitare il rischio finanziario in capo alla società di leasing» derivante dalla stipulazione del contratto di leasing finanziario nautico. Il basso prezzo del riscatto (nella specie comunque avvenuto al termine della durata del contratto e non in via anticipata), invece, ha evidenziato che i canoni pagati al concedente dall’utilizzatore fossero effettivamente tali da coprire quasi interamente il costo finanziario dell’operazione, corrispondendo ciò ad uno degli elementi di garanzia dell’investimento da parte della società di leasing. La Commissione ha ritenuto quindi che «un basso prezzo del riscatto non fosse nella specie interpretabile quale indizio di una carenza della funzione finanziaria del contratto, né come indizio di una anomalia dell’intera pattuizione contrattuale».
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
LEASING NAUTICO – REGIME FISCALE: LEGITTIMO IL MAXICANONE INIZIALE DEL 50% CON PREZZO DI RISCATTO AL 0,1 DEL VALORE DELL’IMBARCAZIONE
E’ VOLTO A LIMITARE IL RISCHIO FINANZIARIO IN CAPO ALLA SOCIETÀ DI LEASING
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Pres. Virgilio – Rel. Antezza | 05.04.2019 | n.9591
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-nautico-regime-fiscale-legittimo-il-maxicanone-iniziale-del-50-con-prezzo-di-riscatto-al-01-del-valore-dellimbarcazione
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