Provvedimento segnalato dal dott. Giovanni Barbato con nota di accompagnamento
L’unico soggetto passivamente legittimato in ordine alla richiesta di restituzione o rimborso del premio è l’impresa assicuratrice e non l’ente erogatore del finanziamento.
Al riguardo, infatti, l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto assicurativo rileva unicamente sotto il profilo dell’insorgenza del diritto alla restituzione (nel senso che, estinguendosi anticipatamente il primo, viene meno parte del rischio assicurato e, quindi, della causa che sorregge il pagamento del premio nella misura determinata ad origine), ma non determina il sorgere di un obbligo restitutorio da parte di un soggetto diverso rispetto all’accipiens, che, oltre ad essere il soggetto che ha materialmente ricevuto il denaro, è anche il soggetto che beneficia dell’estinzione anticipata, non essendo più esposto al rischio della copertura assicurativa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Asti, Giudice Andrea Carena, con la sentenza n. 607 del 27.06.2019.
La pronuncia è intervenuta nell’ambito del giudizio di appello instaurato da un istituto di credito avverso la decisione del Giudice di Pace di Asti che l’aveva condannato a corrispondere ad una cliente un determinato importo a titolo di spese di attivazione, commissioni di gestione, spese di assicurazione e di intermediazione, oltre che alla refusione delle spese legali.
Il gravame della banca è stato fondato su sette motivi e la convenuta è rimasta contumace sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, allorquando si è costituita eccependo l’inammissibilità dell’atto di appello, per violazione del disposto di cui all’art. 342 c.p.c., non essendo state indicate le specifiche parti della sentenza oggetto di impugnazione e le modifiche richieste al giudice del gravame, e contestando, comunque, anche nel merito la fondatezza dell’appello.
Il Giudice di appello ha ritenuto fondate le doglianze della banca e, nello specifico, ha sottolineato che, anche considerando applicabile l’invocato art. 125 sexies T.U.B. è da osservarsi che ai sensi di tale norma: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Nel caso di specie, le condizioni pattuite (e specificamente approvate per iscritto) all’art. 2 del contratto di finanziamento risultano del tutto legittime e conformi alla legge, essendosi limitate le parti a concordare la restituzione dei costi di gestione non ancora maturati al momento della eventuale estinzione anticipata, e il trattenimento, in capo al finanziatore, dei costi sostenuti per l’attivazione del finanziamento.
Il Tribunale, dunque, ha ritenuto non condivisibile quanto affermato dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata, nella parte in cui sostiene che nel contratto in oggetto la banca non avrebbe rispettato l’obbligo di trasparenza, omettendo di distinguere in modo chiaro “tra commissione c.d. up-front già corrisposte e godute dal cliente e commissioni c.d. recurring, non ancora godute e pertanto restituibili al cliente”.
Invero, esaminando le condizioni generali del contratto sottoscritto tra le parti, al punto n. 2, vengono infatti evidenziati chiaramente da un lato quali sono i costi non rimborsabili in sede di estinzione anticipata, i cosiddetti costi up-front.
Conseguentemente, deve ritenersi che il Giudice di Pace abbia errato laddove ha accertato la nullità della clausola negoziale in oggetto.
In tal senso il Giudice di seconde cure ha ritenuto che la sentenza vada riformata, sia con riferimento alla richiesta (e disposta) restituzione delle commissioni di attivazione e di intermediazione (essendo tali restituzioni validamente escluse dal contratto), sia con riferimento alla richiesta relativa alla restituzione delle commissioni di gestione non maturate.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di restituzione delle spese assicurative, il Giudice ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della banca convenuta in primo grado, e odierna appellante in quanto tali spese non gravano sull’ente finanziatore ma solo ed esclusivamente sulla compagnia assicurativa.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l’Organo Giudicante ha accolto l’appello, compensando le spese di lite per la particolare complessità del caso, e condannando, quindi, l’appellata alla restituzione, in favore della banca, di tutte le somme ricevute in forza della provvisoria esecutorietà della riformata sentenza di primo grado.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO ONERI: NON SI APPLICA L’ART.125 SEXIES TUB AI CONTRATTI STIPULATI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE
E’ ILLEGITTIMA LA RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI COSTI E COMMISSIONI
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Anna Condò | 20.11.2018 | n.38765
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-non-si-applica-lart-125-sexies-tub-ai-contratti-stipulati-prima-della-sua-entrata-in-vigore
RIMBORSO ONERI: LA DISCIPLINA DEL D.LGS 141/2010 NON SI APPLICA AI CONTRATTI STIPULATI EX ANTE
LA NUOVA DISCIPLINA NON HA EFFETTI RETROATTIVI
Sentenza | Giudice di Pace di Brescia, dott. Francesca Poma | 08.11.2018 | n.1870
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-la-disciplina-del-d-lgs-1412010-non-si-applica-ai-contratti-stipulati-ex-ante
RIMBORSO ONERI: NON È APPLICABILE LA NUOVA DISCIPLINA (D.LGS. 141/2010) AI CONTRATTI ESTINTI ANTE 2010
IN VIRTÙ DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI NON PUÒ ESSERE AD ESSI APPLICATO L’ART. 125 SEXIES T.U.B
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Dott. Claudio Fiorentino | 12.09.2018 | n.29486
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-non-e-applicabile-la-nuova-disciplina-d-lgs-1412010-ai-contratti-estinti-ante-2010
RIMBORSO ONERI: NON È VESSATORIA LA CLAUSOLA CHE ESCLUDE IL DIRITTO AL RIMBORSO
NON SI ASCRIVE NELLE C.D. “NULLITÀ DI PROTEZIONE” PREVISTE DALL’ARTICOLO 36 DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206
Sentenza | Giudice di Pace Alcamo, Dott. Paolo Tesoriere | 20.08.2018 | n.218
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-non-e-vessatoria-la-clausola-che-esclude-il-diritto-al-rimborso
RIMBORSO ONERI SU CESSIONE QUINTO: LA DISCIPLINA DEL D.LGS N°141/2010 NON È RETROATTIVA
NON È APPLICABILE IL PRINCIPIO PRO RATA TEMPORIS
Sentenza | Giudice di Pace di Lucera, Dott.ssa Giambavicchio Amelia | 27.06.2018 | n.308
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-su-cessione-quinto-la-disciplina-del-d-lgs-n1412010-non-e-retroattiva-2
RIMBORSO ONERI: NON DOVUTO SE ESPRESSAMENTE PATTUITO TRA LE PARTI
LA CLAUSOLA CHE NE ESCLUDE LA RIPETIBILITÀ NON È AFFETTA DA ALCUN TIPO DI INVALIDITÀ
Sentenza | Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio | 23.05.2018 | n.857
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rimborso-oneri-non-dovuto-se-espressamente-pattuito-tra-le-parti
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno