Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa – con nota di accompagnamento
Nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l’emissione del titolo si prescrive nell’ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall’art. 84 del r.d. n. 1736 del 1934, entro cui si prescrive l’azione del beneficiario dell’assegno contro l’istituto bancario emittente, come è confermato dall’art. 1, comma 345 ter della 1. n. 266 del 2005, che prevede il versamento degli assegni circolari non riscossi al Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, soltanto dopo che sia scaduto il detto termine triennale.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Pellecchia, con l’ordinanza n. 11387 del 30.04.2019.
Nella fattispecie, il soggetto ricorrente, portatore di quattro assegni circolari per i quali era stata rifiutata la liquidazione, ha convenuto in giudizio la Banca che li aveva emessi, chiedendo la condanna al pagamento della somma ad essi corrispondente. Il Tribunale di Roma, dichiarando la propria incompetenza, ha rimesso il giudizio al Giudice di Pace che a sua volta ha rigettato la domanda attorea.
Avverso tale sentenza ha prodotto appello, presso il Tribunale di Roma, il prenditore, reiterando la domanda di condanna della banca, ma anche in questo caso si è visto rigettare il ricorso. Ha così proposto ricorso per cassazione, fondato su sei motivi. La banca ha resistito con controricorso.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del beneficiario, censurando il Giudice di merito che ha applicato per analogia le regole dell’assegno bancario a quello circolare senza considerare, invece, la differente disciplina che prevede peraltro tempi completamenti differenti.
Il Tribunale ha infatti ritenuto corretto il comportamento della banca, la quale ha declinato il pagamento, avendo il soggetto portato i titoli all’incasso a quasi un anno di distanza dalla loro emissione. Ad avviso del Giudice del gravame, sebbene la legge prescriva un termine per i soli assegni bancari, la stessa previsione è da ritenersi applicabile anche per gli assegni circolari, secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. Tale assunto non è stato ritenuto condivisibile dalla Cassazione.
Infatti la disciplina dell’assegno – l’art. 84, secondo comma, R.D. n. 1736 del 1933 – chiarisce che, riguardo agli assegni circolari, l’azione contro l’emittente istituto bancario si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione. Con riferimento all’assegno bancario, invece, l’art. 32 prevede un termine assai stretto (otto giorni) per la presentazione dell’assegno stesso all’incasso, se pagabile nel medesimo comune in cui è stato emesso (termini più ampi, anche se sempre assai limitati, se il Comune è differente). Una volta trascorso tale termine, l’intestatario dell’assegno può ordinare di non pagare la somma; in mancanza di tale ordine, l’assegno può comunque essere pagato anche successivamente (art. 35). Per struttura e caratteri l’assegno bancario si distingue nettamente da quello circolare che costituisce un titolo di credito all’ordine, emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall’autorità competente, per un importo che sia disponibile presso di esso al momento della emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall’emittente. Deve dunque escludersi un’applicazione analogica degli artt. 32 e 35 L.A. all’assegno circolare.
La Corte ha aggiunto che resta impregiudicato il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo. Una volta trascorso il termine triennale, il beneficiario non può più ottenere il pagamento dell’assegno e a quel punto il richiedente l’assegno stesso potrà ripetere la provvista. Dallo spirare del triennio decorre quindi la prescrizione del diritto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DEPOSITI DORMIENTI – ASSEGNO CIRCOLARE: IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE DECORRE DALLO SPIRARE DEL TRIENNIO
RESTA IMPREGIUDICATO IL DIRITTO DEL RICHIEDENTE IL TITOLO NON RISCOSSO ALLA RESTITUZIONE DELLA SOMMA
Sentenza | Cassazione, sezione prima, Pres. Di Palma – Rel. Genovese | 12.03.2018 | n.5889
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/depositi-dormienti-assegno-circolare-il-termine-di-prescrizione-decennale-decorre-dallo-spirare-del-triennio
ASSEGNO BANCARIO: IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL’AZIONE RISARCITORIA DA PROTESTO ILLEGITTIMO DECORRE DALLA OGGETTIVA PERCEPIBILITÀ DEL DANNO
ASSUME RILIEVO LA DATA DELLA PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO DEI PROTESTI
Ordinanza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Consiglio – Rel. D’Amore | 09.06.2016 | n.2304
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegno-bancario-il-termine-di-prescrizione-dellazione-risarcitoria-da-protesto-illegittimo-decorre-dalla-oggettiva-percepibilita-del-danno
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