E’ necessario una simmetria fra i criteri di calcolo ai fini della verifica dell’usura e del TEGM, con applicazione delle Istruzioni della Banca d’Italia periodicamente recepite nei decreti ministeriali.
Gli interessi moratori sono esclusi dal conteggio del TEGM, con riferimento al quale viene individuato il tasso soglia usurario ai sensi dell’art. 2 Legge 108/96 (le prescrizioni impartite dal Ministero delle Finanze ai fini delle rilevazioni trimestrali del TEGM, fanno da sempre esclusivo riferimento ai tassi corrispettivi), dal che è da escludere che possa procedersi al confronto della pattuizione degli interessi di mora, al fine di accertare se questi siano o meno usurari, con il tasso soglia così determinato, trattandosi di raffronto tra valori disomogenei (ovvero il tasso moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori bensì solo quelli corrispettivi).
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Giudice Marina Mangosi, con la sentenza n. 301 del 05/02/2019.
La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha convenuto in giudizio una banca, con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo, al fine di ottenere l’accertamento del superamento del tasso e la declaratoria di gratuità del contratto, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Si è costituita la convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande.
Il Giudice, nell’affrontare il thema decidendum, ha ritenuto infondate le doglianze attoree.
In particolare, il Tribunale ha rappresentato che le argomentazioni di parte attrice si fondano sulla tesi della assoggettabilità dei tassi di mora alla soglia usuraria ma tale tesi non appare condivisibile.
In primo luogo, infatti, depone in senso contrario la stessa formulazione dell’art. 644 c.p. secondo cui, gli interessi che debbono essere valutati ai fini della verifica della sussistenza dell’usura sono quelli dati o promessi “in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità”, ovvero quelli destinati fisiologicamente a remunerare il denaro dato in prestito e che, quindi, si pongono in un rapporto di sinallagmaticità rispetto alla dazione di una somma di denaro, e non, invece, quelli moratori, i quali hanno la diversa funzione di remunerare forfettariamente l’istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo e/o mancato pagamento delle rate e sono, pertanto, dovuti, come si è detto, nella sola fase “patologica” del contratto, ovvero nella sola ipotesi in cui il pagamento non venga eseguito o venga eseguito in ritardo rispetto alla scadenza pattuita.
In secondo luogo, il giudicante ha rappresentato che gli interessi moratori sono esclusi dal conteggio del TEGM, con riferimento al quale viene individuato il tasso soglia usurario ai sensi dell’art. 2 Legge 108/96 e, pertanto, è da escludere che possa procedersi al confronto della pattuizione degli interessi di mora, al fine di accertare se questi siano o meno usurari, con il tasso soglia così determinato, trattandosi di raffronto tra valori disomogenei.
La necessità di una simmetria fra i criteri di calcolo ai fini della verifica dell’usura e del TEGM, con applicazione delle Istruzioni della Banca d’Italia periodicamente recepite nei decreti ministeriali è stata, tra l’altro, richiamata dalla S.C. nella sentenza 12965/2016, in materia di commissione di massimo scoperto.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato l’assoluta genericità della doglianza, articolata in via puramente ipotetica attraverso il riferimento al c.d. TIR (tasso interno di rendimento), senza alcun specifico riferimento al concreto svolgimento del rapporto; secondariamente, non può non rilevarsi come, anche in questo caso, trattasi di doglianza fondata sulla tesi della assoggettabilità del tasso mora alla soglia usura, in relazione alla quale si richiamano le osservazioni che precedono.
Invero, la giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente affermato che incombe sull’attore che agisce in ripetizione la prova non solo dell’avvenuto pagamento: egli, cioè, ha, in primo luogo, l’onere di allegare – in modo specifico – le contestazioni sollevate, individuando le norme violate e selezionando quei concreti addebiti operati dalla banca in violazione di quelle specifiche norme.
Peraltro, tale specificità, non può essere desunta dall’esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Con riferimento al caso di specie, l’attore nell’atto introduttivo si è limitato a richiamare la normativa di settore e a citare pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito completamente avulse dall’esame concreto dello svolgimento del rapporto; né ulteriori precisazioni sono state svolte nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato la domanda dell’attore condannandolo, altresì, alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: ESCLUSA LA RILEVANZA DEL C.D. T.E.MO. IN ASSENZA DELLA CONCRETA APPLICAZIONE DEI TASSI MORATORI
LA VERIFICA DELL’USURARIETÀ DEI TASSI MORATORI NON PUÒ ESSERE EFFETTUATA RAPPORTANDO GLI STESSI CON LA QUOTA CAPITALE DELLE SOLE RATE ARRETRATE
Sentenza | Tribunale di Cremona, GOP Avv. Nunzia Corini | 07.06.2019 | n.426
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-esclusa-la-rilevanza-del-c-d-t-e-mo-in-assenza-della-concreta-applicazione-dei-tassi-moratori
USURA: LA CLAUSOLA RELATIVA AGLI INTERESSI MORATORI COSTITUISCE UN DIVERSO REGOLAMENTO CONTRATTUALE
L’USURARIETÀ DELLA MORA NON COINVOLGE I CORRISPETTIVI CHE SONO SEMPRE DOVUTI
Ordinanza | Tribunale di Potenza, Giudice Daniela Di Gennaro | 13.03.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-clausola-relativa-agli-interessi-moratori-costituisce-un-diverso-regolamento-contrattuale
USURA – MUTUO: SI VALUTANO GLI INTERESSI MORATORI APPLICANDO LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
LE CRITICHE ALLA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 27442/2018
Sentenza | Corte di Appello di Firenze, Pres. Riviello – Rel. Primavera | 07.03.2019 | n.534
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-si-valutano-gli-interessi-moratori-applicando-la-maggiorazione-del-21
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