In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Bologna, III sez. civile, Presidente Rel. Roberto Aponte, con la sentenza n. 904 del 18.03.2019.
La pronuncia è stata emessa nell’ambito dell’appello proposto avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Ferrara, di rigetto del ricorso con il quale un cliente aveva chiesto: a) che fosse dichiarata la nullità del contratto quadro di investimento per difetto di forma scritta; b) che fosse dichiarata la nullità dell’ordine di acquisto “perché eseguito per conto terzi“, operazione non prevista nel master agreement; c) in subordine, che fosse accertato l’inadempimento della banca per non aver comunicato alla cliente di agire in conflitto di interesse.
Il Tribunale ha ritenuto che la nullità per difetto di forma scritta invocata dalla ricorrente è una nullità posta a presidio dell’interesse della parte debole del rapporto bancario ed anche la relativa sottoscrizione risponde, evidentemente, sotto questo profilo, all’esigenza di una piena consapevolezza da parte del cliente circa il tipo e il contenuto dell’impegno che egli assume nei confronti della Banca.
In tal senso, dunque, l’investitore che ha impugnato il contratto non perché carente della propria sottoscrizione, bensì di quella della Banca, non può eccepire la nullità dello stesso.
Inoltre, il Giudice di prime cure ha rappresentato che il contratto quadro sottoscritto dalla ricorrente prevedeva chiaramente all’art. 3 il servizio di esecuzione di ordini per conto del cliente, che a loro volta possono essere esplicati sia acquisendo i titoli sul mercato che con titoli che si trovano nel portafoglio dell’intermediario: la nozione di “conto terzi” – proseguiva il tribunale – è contrapposta all’ordine eseguito per conto proprio e non già in antitesi con il concetto di ordine per conto del cliente, essendo ovvio che l’ordine è sempre eseguito dalla banca quale mandataria del cliente.
Avverso tale ordinanza il cliente ha proposto appello affidato a due motivi:
1) non corretta l’interpretazione dell’23 TUF. In quanto non sottoscritto dalla Banca;
2) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 1 Reg. Consob n. 16190/07” avendo omesso di rilevare l’inadempimento della banca all’obbligo di comunicare al cliente che l’operazione oggetto di causa era eseguita fuori dai mercati regolamentati.
L’istituto di credito si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello, eccependo l’inammissibilità della domanda nuova proposta con il secondo motivo di appello.
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame sottolineando che, sebbene il problema della nullità o meno dei contratti recanti la sola firma dell’investitore, abbia originato un contrasto giurisprudenziale, lo stesso deve ritenersi superato a seguito della condivisibile pronuncia delle sezioni unite della Suprema Corte (sent. n. 898 del 16 gennaio 2019).
Al riguardo, gli Ermellini hanno stabilito che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la corte territoriale ha rigettato l’appello con contestuale condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite del grado.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
BANCHE: LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEI CONTRATTI “MONOFIRMA” È VALIDA ANCHE CON LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
NON OCCORRE QUELLA DELL’INTERMEDIARIO, IL CUI CONSENSO PUÒ BEN DESUMERSI DA COMPORTAMENTI CONCLUDENTI
Ordinanza | Cassazione Civile, Sez. VI, Pres. Di Virgilio – Rel. Mercolino | 29.03.2019 | n.8870
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/banche-la-clausola-compromissoria-nei-contratti-monofirma-e-valida-anche-con-la-sola-sottoscrizione-del-cliente
CONTRATTO DI GESTIONE: SE LA BANCA INDICA GLI STRUMENTI FINANZIARI, FORNISCE ALL’INVESTITORE GLI ELEMENTI PER UN CONSAPEVOLE INVESTIMENTO
NELL’ATTO DEVONO ESSERE INCLUSI I TIPI DI OPERAZIONE, IL GRADO DI RISCHIO DELLA LINEA DI GESTIONE E IL BENCHMARK DI RIFERIMENTO
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. D’Anella | 28.01.2019 | n.386
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratto-di-gestione-se-la-banca-indica-gli-strumenti-finanziari-fornisce-allinvestitore-gli-elementi-per-un-consapevole-investimento
CONTRATTO QUADRO MONOFIRMA: è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore
Non è necessaria la firma dell’intermediario il cui consenso può desumersi per facta concludentia
Sentenza | Cassazione Civile Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. Di Virgilio | 16.01.2018 | n.898
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratto-quadro-monofirma-sufficiente-la-sola-sottoscrizione-dellinvestitore
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno