Se il conto non è affidato, e cioè non assistito da un formale contratto di apertura di credito, le rimesse affluite sul conto corrente bancario sono solutorie solo se il saldo è passivo, e cioè con debito del correntista verso la banca alla restituzione delle somme anticipate. Invece, se il conto è affidato, le rimesse affluite sul conto corrente bancario sono configurabili come pagamenti di debiti liquidi ed esigibili del correntista verso la banca solo quando il conto presenti, in quel momento, un saldo passivo superiore al limite dell’affidamento concesso. Solo in tal caso, la banca vanta verso il correntista un credito liquido ed esigibile all’immediata restituzione dell’eccedenza sicchè la rimessa, che riconduca il saldo nei limiti del fido predetto, si configura, entro tale misura, come un atto di pagamento; invece, se il conto è affidato con un’apertura di credito, ma con saldo a debito del correntista rientrante nei limiti della apertura di credito concessa, manca un credito restitutorio liquido ed esigibile della banca verso il cliente, con la conseguenza che le rimesse confluite sul conto non sono solutorie, bensì meramente ripristinatorie della disponibilità concessa.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Caserta, Avv. Renato Vestini, con la sentenza n. 469 del 07.03.2019.
Il caso fa riferimento ad una controversia fra un correntista ed un banca. Con atto di citazione, il primo ha convenuto in giudizio l’istituto di credito, per accertare e il carattere anatocistico ed usuraio degli interessi indebitamente percepiti in relazione a un conto corrente bancario acceso presso la Banca, chiedendo la restituzione di una somma di denaro. In particolare, il correntista ha rappresentato che il TEG applicato realmente con il tasso soglia vigente trimestre per trimestre, riscontrando la sussistenza di usura sopravvenuta oggettiva/soggettiva in 15 dei 16 trimestri presi in considerazione.
La Banca ha eccepito l’inammissibilità della domanda restitutoria in pendenza del rapporto, la mancanza di indebito e natura ripristinatoria delle rimesse, l’inconfigurabilità dell’anatocismo nel conto corrente operativo e la legittimazione della capitalizzazione.
L’Organo giudicante ha inizialmente chiarito che chi agisce in ripetizione dell’indebito deve fornire la prova, non surrogabile con una ctu esplorativa, dell’importo delle rimesse effettuate, la natura solutoria e la loro imputazione a copertura di interessi ed altri accessori illegittimi, oltre che dell’ammontare degli interessi in concreto applicati.
Quanto alla natura solutoria della rimessa il GdP di Caserta si è uniformato all’orientamento costante da parte dei giudici di legittimità, secondo i quali un pagamento, per dare vita ad un’eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato ai sensi dell’art. 2033 c.c., deve tradursi in un versamento sul conto di una determinata somma di denaro che difetti di una idonea causa giustificativa. Altro presupposto fondamentale è che i pagamenti siano stati compiuti su un conto scoperto oppure successivamente chiuso.
Nel caso di specie, il correntista non solo non ha fornito la prova delle singole rimesse e la loro natura solutoria, ma non ha prodotto neanche il contratto di conto corrente e quindi prova dell’esistenza di un’apertura di credito e dell’esistenza di un affidamento sul conto. Pertanto, il GdP di Caserta ha rigettato la domanda di ripetizione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO AL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA
SOLO CON LA CHIUSURA DEL RAPPORTO È POSSIBILE DETERMINARE LA SUSSISTENZA DI PAGAMENTI IN THESI RIPETIBILI
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Pasquale Maccarone | 19.03.2018 | n.626
RIPETIZIONE DI INDEBITO: SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA L’AZIONE È INAMMISSIBILE
INAMMISSIBILI ANCHE LE DOMANDE “PRESUPPOSTE” IN QUANTO L’INTERESSE AD ESSE SOTTESO NON PUÒ PRESCINDERE DALLA RICHIESTA RESTITUTORIA
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Nicola Sinisi | 22.02.2018 | n.260
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA HA L’ONERE DI PRODURRE CONTRATTI + ESTRATTI CONTO
DEVE DIMOSTRARE ANCHE LA MANCANZA DI UNA VALIDA CAUSA DEBENDI
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Antonio Albenzio | 30.01.2019 | n.132
RIPETIZIONE INDEBITO: INCOMBE SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
NON SI APPLICA IL SALDO “ZERO” IN CASO DI MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Schirò, Rel. Tricomi | 21.12.2018 | n.33321
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