L’avvocato distrattario, in tutti i casi in cui abbia come cliente un’impresa o un professionista, e quindi soggetti che hanno diritto alla detrazione, non ha diritto al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dalla parte soccombente ma soltanto l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali in quanto in ipotesi inversa si verificherebbe una ingiusta locupletazione contraria al principio della neutralità dell’imposta sul valore aggiunto.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART.93 CODICE PROCEDURA CIVILE (DISTRAZIONE DELLE SPESE)
Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finche’ il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
ARTICOLO 18 DPR 26/10/1972 N. 633 (RIVALSA)
I. Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.
II Per le operazioni per le quali non è prescritta l’emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell’imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell’ art. 27 .
III La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’ art. 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell’articolo 3.
IV E` nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti.
V Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto dalla cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita` dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell’ art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto.
ARTICOLO 19 DPR 26/10/1972 N. 633 (DETRAZIONE)
I Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
II Non e` detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’articolo 19 bis2. In nessun caso e` detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio.
III La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8 bis e 9 e o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell’articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta;
c) operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all’articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.
IV Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non e` ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione.
V Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’ art.10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’art.19 bis. Nel corso dell’anno la detrazione è provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività` operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. 5 bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all’imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell’oro, compreso l’oro da investimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all’articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
IL CASO
Un imprenditore aveva ottenuto dal Giudice di pace l’emissione di un decreto ingiuntivo a carico dell’Azienda sanitaria locale, con distrazione delle spese in favore dell’avvocato, oltre il pagamento dell’IVA sulle competenze liquidate.
Il debitore proponeva opposizione all’ingiunzione di pagamento contestando, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’IVA in favore dell’avvocato distrattario essendo il provvedimento illegittimo, in quanto giammai avrebbe potuto ingiungere il pagamento dell’IVA atteso che il creditore, per la sua qualità di IMPRESA, aveva diritto alla detrazione dell’imposta.
Il Giudice respingeva l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
L’Azienda sanitaria locale proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione dei principi informatori relativi alla normativa sull’IVA – Imposta sul Valore Aggiunto, in quanto, basandosi sul principio della neutralità dell’imposta rilevava che, l’imprenditore-creditore può detrarre l’IVA indicata nella fattura del procuratore che lo ha assistito, per cui la parte debitrice non è tenuta alla corresponsione dell’imposta stessa.
Diversamente si verificherebbe un ingiustificato arricchimento dell’avvocato che, da un lato incasserebbe l’IVA rifusagli, dall’altro porterebbe in detrazione l’IVA versata, arrivando a conseguire, quindi, due volte, la stessa somma di denaro, con ingiusta locupletazione.
LA DECISIONE
La Corte ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha revocato il decreto ingiuntivo, seppure limitatamente all’applicazione dell’IVA in favore del procuratore di parte opposta.
Con tale decisione, la Corte ha stabilito che parte debitrice non è tenuta alla corresponsione dell’imposta sul valore aggiunto al professionista in quanto l’avvocato distrattario, nei casi in cui abbia come cliente un soggetto che ha diritto alla detrazione, non ha diritto al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dalla parte soccombente, ma al solo pagamento dei diritti e degli onorari.
Diversamente, si avrebbe un indebito arricchimento in violazione del principio di neutralità dell’IVA.
Il commento
Finalmente la Corte ha chiarito il regime del funzionamento dell’IVA nell’ipotesi di distrazione delle spese.
Con la decisione in rassegna è stato affermato che, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del professionista (avvocato) distrattario, vige il dovere per quest’ultimo, tutte le volte in cui il suo cliente sia un professionista o un impresa, e quindi soggetti che hanno diritto alla detrazione, di richiedere al soccombente soltanto l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non l’importo dell’IVA che gli è dovuta dal proprio cliente, abilitato a detrarla.
Tale principio è diretto ad evitare una locupletazione ingiusta del professionista che, diversamente, sarebbe legittimato a conseguire due volte la stessa somma di denaro.
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