IL CONTESTO NORMATIVO
ART.93 CODICE PROCEDURA CIVILE (DISTRAZIONE DELLE SPESE)
Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finche’ il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE
Cassazione civile, sezione terza 30.01.2012 n.1301
Cassazione civile, sezione terza 31.01.2012 n.1371
Cassazione civile, sezione seconda 21.02.2012 n.2474
Le massime
PRIMA DECISIONE – Cassazione civile, sezione terza 30.01.2012 n.1301
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cpc, e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.391 bis cpc, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione”.
SECONDA DECISIONE – Cassazione civile, sezione terza 31.01.2012 n.1371
L’avvocato riconosciuto distrattario in primo grado del processo, non assume la qualità di parte, in proprio, nel giudizio di appello. Qualora (in primo grado) il giudice abbia distratto in favore dell’avvocato le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa che l’avvocato rappresenta, l’avvocato, in proprio, non è contraddittore necessario nel processo (d’appello), in cui viene impugnata – anche, eventualmente, in riferimento all’entità delle spese – la suddetta sentenza, e, conseguentemente, non è nulla la sentenza pronunciata senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato.
TERZA DECISIONE – Cassazione civile, sezione seconda 21.02.2012 n.2474
L’avvocato distrattario, in tutti i casi in cui abbia come cliente un’impresa o un professionista, e quindi soggetti che hanno diritto alla detrazione, non ha diritto al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dalla parte soccombente ma soltanto l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali in quanto in ipotesi inversa si verificherebbe una ingiusta locupletazione contraria al principio della neutralità dell’imposta sul valore aggiunto.
IL COMMENTO
Questa rassegna di giurisprudenza si pone come obiettivo quello di esaminare, alla luce delle più recenti sentenze, gli orientamenti e gli insegnamenti della Corte di Cassazione in materia di distrazione delle spese in favore dell’avvocato, nei suoi vari e molteplici aspetti.
In primo luogo la Corte ha risolto un annoso contrasto giurisprudenziale affermando che, in caso di omessa pronuncia, e/o di errori materiali o di calcolo contenuti nella sentenza, sulla richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cpc, e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
La procedura di correzione, infatti, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario che è quello di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art.391 bis cpc, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
La Corte ha poi, finalmente chiarito che l’avvocato riconosciuto distrattario (in un grado del processo), non assume la qualità di parte in proprio e, di conseguenza non è necessario che l’impugnazione si svolga nei suoi confronti.
Nell’ipotesi di riforma della sentenza, l’avvocato distrattario – secondo il detto orientamento – GIAMMAI sarà tenuto a restituire le somme, oggetto della condanna, per le quali potrà essere ordinata la restituzione solo a carico della parte processuale.
Da ultimo la Corte ha chiarito il regime del funzionamento dell’IVA nell’ipotesi di distrazione delle spese.
Con una recentissima sentenza, è stato affermato che l’avvocato distrattario, tutte le volte in cui abbia come cliente un professionista o un impresa, ossia soggetti che hanno diritto alla detrazione, ha diritto di richiedere al soccombente solo e soltanto l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non l’importo dell’IVA che gli è dovuta dal proprio cliente, abilitato a detrarla.
Tale decisione adottata dalla Corte persegue il fine di evitare una locupletazione ingiusta del professionista (avvocato) il quale, ragionando diversamente, sarebbe legittimato a conseguire due volte la stessa somma di denaro.
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