In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche laddove vi sia stata una parziale ritrattazione da parte del soggetto che ha dato vita al giudizio, è necessario, per non incorrere nel vizio di genericità delle doglianze, indicare con chiarezza e precisione, gli elementi di fatto e di diritto che si intendono contestare, con espresso riferimento agli atti processuali del procedente giudizio ove aveva contestato il fatto dedotto nel procedimento.
L’avvocato che non rilascia la fattura relativa all’acconto ricevuto commette un illecito disciplinare per cui il professionista è passibile della sanzione dell’avvertimento.
RIFERIMENTI NORMATIVI
ART. 366. CODICE PROCEDURA CIVILE (CONTENUTO DEL RICORSO)
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l’indicazione delle parti;
2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366-bis;
5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma.
IL CASO
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, aveva ricevuto, dalla Sig.ra ARANCIO, un esposto nei confronti dell’avv. BIANCO al quale la detta signora aver affidato degli importanti documenti ed aveva corrisposto la somma di euro 600, senza ricevere alcuna fattura, né tanto meno la restituzione dei documenti.
A seguito del predetto esposto il Consiglio dell’ordine citava a giudizio disciplinare l’avv. BIANCO per avere, fra l’altro, mancato di rilasciare fattura a fronte del versamento dei predetti 600 Euro.
Nel corso del giudizio, la sig.ra ARANCIO sebbene invitata come teste non compariva, dichiarando l’impossibilità a comparire, precisando inoltre che l’avv. BIANCO non l’aveva mai rappresentata in alcun giudizio, senza però ritrattare la circostanza di avergli corrisposto la somma di euro 600 e di non aver ricevuto in cambio alcuna fattura.
Il difensore dell’incolpato ne chiedeva il proscioglimento, ribadendo che l’avv. BIANCO non aveva avuto nessun rapporto professionale con l’esponente.
Il Consiglio dell’Ordine condannava l’avvocato, al quale infliggeva la sanzione dell’avvertimento, ritenendo, tra l’altro, che l’omissione della fatturazione non era mai stata smentita.
La pronunzia è stata impugnata innanzi il Consiglio Nazionale Forense, che confermava quanto statuito dal Consiglio dell’ordine.
Avverso tale decisione, l’avv. BIANCO proponeva ricorso per cassazione deducendo, come UNICO motivo l’illogicità ed insufficienza della motivazione, sostenendo sia di non aver avuto rapporti professionali che di non aver incassato alcun acconto dalla sig.ra ARANCIO.
LA DECISIONE
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
A sostegno di tale decisione ed in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte ha stabilito che, anche in presenza di una parziale ritrattazione della sig.ra ARANCIO, al fine di non incorrere nel vizio di genericità delle doglianze, l’avv. BIANCO avrebbe dovuto effettuare le dovute contestazioni chiarendo, con precisione, in quali termini ed in quali atti del giudizio aveva negato non solo, di aver avuto rapporti professionali con la Sig.ra ARANCIO ma anche, e soprattutto, di aver ricevuto alcuna somma di denaro.
La generica contestazione della negazione del fatto non è sufficiente ad integrare il principio della autosufficienza.
IL COMMENTO
Con la sentenza in oggetto la Corte ha chiarito ed ampliato i margini per una corretta applicazione del cd. principio di autosufficienza del ricorso per cassazione stabilendo che, anche in presenza di una parziale ritrattazione del soggetto che ha dato vita al giudizio, è necessario, al fine di non incorrere nel vizio di genericità delle doglianze, indicare e contestare con chiarezza e precisione, gli elementi di fatto e di diritto che si intendono contestare.
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