Nel rapporto bancario di conto corrente, l’azione di ripetizione dell’indebito, che discende dalla declaratoria di nullità della clausola anatocistica e dagli addebiti di spese varie non concordate fra le parti, si prescrive dalle varie operazioni di addebito a carico del correntista e conseguente prelevamento da parte della banca.
Un correntista conveniva in giudizio l’istituto bancario al fine di sentirlo condannare alla restituzione di somme illegittimamente addebitate e riscosse dal suo conto a vario titolo.Costituitasi in giudizio, la banca eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito.Il giudicante, all’esito dell’istruttoria, non ha riconosciuto all’attore l’intero importo domandato, ritenendo parte di esso coperto da prescrizione.
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