La riforma dell’art.645 cpc, avvenuta con Legge 29 dicembre 2011, n. 218, all’art.1, ha soppresso le parole “ma i termini di comparizione sono ridotti a metà” e all’art.2 ha affermato che: “nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice”.
Per effetto delle predette modifiche, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica solo se questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art.163-bis, primo comma, cpc.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART.645 CODICE PROCEDURA CIVILE (OPPOSIZIONE)
L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.
(Le parole: “; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà” sono state soppresse dalla legge 29 dicembre 2011 n.218)
IL CASO
Il BIANCO GIALLO, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della Banca, per le prestazioni professionali da lui svolte nell’interesse della stessa nella sua qualità di consulente di parte.
L’istituto bancario proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
A sostegno della propria difesa la banca opponente deduceva l’intervenuta prescrizione presuntiva di cui all’art.2956 cc nonché il difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva il convenuto, resistendo alla proposta opposizione.
Il Tribunale, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale decisione BIANCO GIALLO proponeva appello che veniva rigettato dalla Corte.
All’esito della decisione il BIANCO GIALLO proponeva ricorso per cassazione sollecitando la Corte a rilevare d’ufficio l’improcedibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo, perché iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell’atto di opposizione.
Entrando nel merito il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt.2956 e 2959 cc, in riferimento all’art.360 cpc, n. 3, concludendo con la formulazione del quesito di diritto “se l’eccezione di prescrizione presuntiva costituisca ammissione dell’esistenza dell’obbligazione in capo al debitore” e, in caso affermativo, chiedeva la richiesta di declaratoria della sussistenza in capo alla banca dell’obbligazione debitoria nei suoi confronti.
LA DECISIONE
La Corte ha rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali.
In particolare ha rilevato che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo.
La Corte ha sostenuto che deve applicarsi la norma di cui all’art.645 cpc come modificata dalla Legge 29 dicembre 2011, n. 218, agli artt.1 e 2.
La norma in esame, nella sua interpretazione autentica dell’art.165 cpc, comma 1, stabilisce che nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge la riduzione del termine di costituzione dell’attore si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art.163-bis cpc, comma 1.
Nel caso di specie l’opponente non ha assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art.163-bis cpc, comma 1, pertanto i termini di costituzione non devono essere dimezzati.
La Corte ha inoltre rigettato l’eccezione di prescrizione presuntiva domandata dal ricorrente, in virtù dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez.II, 15/12/2009 n. 26219) secondo il quale la proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito.
L’ammissione della mancata estinzione dell’obbligazione comporta solo il rigetto dell’eccezione anzidetta, ma non già l’incompatibilità della stessa eccezione con la deduzione di ulteriori eccezioni e difese di merito concernenti il rapporto obbligatorio, ad esempio relative al difetto di legittimazione passiva del debitore.
IL COMMENTO
La Legge 29 dicembre 2011, n. 218 ha messo fine ad un annoso contrasto giurisprudenziale sulla questione relativa ai termini di costituzione dell’opponente in seguito all’opposizione a decreto ingiuntivo che aveva visto le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 9 settembre 2010, n.19246, 2, interpretare l’art.645 cpc, nel senso che il termine per la costituzione dell’opponente si deve sempre ritenere dimezzato, a prescindere dalla circostanza che l’opponente si sia avvalso della facoltà di ridurre il termine di comparizione.
La predetta legge, con la soppressione nell’ultimo comma dell’art.645 delle parole: ” ma i termini di comparizione sono ridotti a metà” nonché attraverso l’interpretazione autentica della norma di cui all’art.165 cpc, ha sancito definitivamente che per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione del termine di costituzione dell’attore, si applica solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art.163-bis cpc, comma 1.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BIANCO GIALLO;
RICORRENTE
contro
BANCA;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n.1041 del 22 ottobre 2007;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto notificato il 22 gennaio 1999, la BANCA citò davanti al Tribunale BIANCO GIALLO, proponendo opposizione avverso il decreto emesso in data 12 novembre 1998 con cui era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di L.155.372.060, oltre accessori, per PRESTAZIONI PROFESSIONALI che l’opposto, nella qualità di consulente di parte, aveva svolto nell’interesse della banca e dei componenti degli organi sociali, questi ultimi imputati, nell’ambito di un procedimento penale, del reato di cui al previgente art.2621 cc.
Dedusse l’opponente:
(a) l’intervenuta prescrizione presuntiva di cui all’art.2956 cc;
(b) il difetto di legittimazione passiva, per non avere la banca conferito alcun incarico professionale al dott. BIANCO GIALLO;
(c) l’annullabilità del negozio di conferimento d’incarico per conflitto di interesse tra il presidente del consiglio di amministrazione, imputato nel procedimento penale, e la banca opposta, parte offesa del reato.
Il convenuto si costituì, resistendo.
Il Tribunale, con sentenza depositata in data 8 novembre 2001, accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto, condannando BIANCO GIALLO al pagamento delle spese processuali.
2. – Questa pronuncia è stata confermata dalla Corte d’appello, la quale, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22 ottobre 2007, ha rigettato il gravame del BIANCO GIALLO.
2.1. – La Corte territoriale ha rilevato:
– che l’eccezione di prescrizione presuntiva non costituisce ammissione implicita dell’esistenza del credito qualora il debitore abbia negato l’originaria esistenza dell’obbligazione;
che gli elementi di prova allegati dall’opponente non consentono di dimostrare il conferimento dell’incarico professionale da parte della banca;
che la circostanza che la banca sarebbe stata interessata alla prestazione professionale del BIANCO GIALLO non conduce alla sua identificazione di committente, giacché nel contratto di prestazione d’opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l’opera del professionista deve essere svolta;
che, in ogni caso, l’allegazione circa l’interesse della banca è smentita dagli atti processuali;
che sussiste il conflitto di interessi tra il presidente del consiglio di amministrazione e la banca;
che il presidente del consiglio di amministrazione, che ha conferito l’incarico professionale al BIANCO GIALLO in assenza di una delibera in tal senso da parte del consiglio di amministrazione, ha agito come falsus procurator, con la conseguenza che l’obbligazione dedotta in giudizio non ha effetto nei confronti dell’istituto di credito rappresentato.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il BIANCO GIALLO ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, illustrati con memorie.
L’intimata BANCO ha resistito con controricorso.
4. – Prima dell’udienza il ricorrente ha depositato, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n.183, art.26 istanza di trattazione, sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura e autenticata dal difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con la memoria ex art.378 cpc il ricorrente ha sollecitato questa Corte a rilevare d’ufficio l’improcedibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo, perché iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell’atto di opposizione, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza 9 settembre 2010, n.19246, secondo cui l’art.645 cpc, comma 2, va interpretato nel senso che il termine per la costituzione dell’opponente si deve ritenere dimezzato in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che l’opponente si sia avvalso della facoltà di ridurre il termine di comparizione.
1.1. – Non ricorrono i presupposti per dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo, perchè :
deve farsi applicazione della norma di interpretazione autentica dettata dalla Legge 29 dicembre 2011, n. 218, art.2 (Modifica dell’art.645 cpc e interpretazione autentica dell’art.165 cpc in materia di opposizione al decreto ingiuntivo), il quale ha stabilito che Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’art.165 cpc, comma 1, si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art.163-bis cpc, comma 1; nella specie dagli atti risulta che l’opponente non ha assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art.163-bis cpc, comma 1, giacché l’opposizione è stata notificata il 22 gennaio 1999 mentre la comparizione è stata fissata per l’udienza del 25 giugno 1999.
2. – Passando al merito, il PRIMO MOTIVO denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2956 e 2959 cc, in riferimento all’art.360 cpc, n. 3, e si chiude con la formulazione del quesito di diritto “se l’eccezione di prescrizione presuntiva costituisca ammissione dell’esistenza dell’obbligazione in capo al debitore” e, in caso affermativo, con la richiesta di declaratoria della sussistenza in capo alla banca dell’obbligazione debitoria nei confronti del BIANCO GIALLO.
2.1. – La censura è infondata, perché – secondo la costante giurisprudenza (Cass., Sez. 2′, 15 dicembre 2009, n. 2 6219) – la proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito: infatti, secondo il disposto dell’art.2959 cc, l’ammissione della mancata estinzione dell’obbligazione comporta soltanto il rigetto dell’eccezione anzidetta, ma non già l’incompatibilità della stessa eccezione con la deduzione di ulteriori eccezioni e difese di merito concernenti il rapporto obbligatorio, del tipo del difetto di legittimazione passiva del debitore.
3. – Con il SECONDO MEZZO (violazione del principio di apparenza, di affidamento incolpevole e dell’art.2 Cost. e dell’art.1375 cc, in riferimento all’art.360 cpc, n.3) si chiede di affermare che “la rappresentanza apparente colposa vincoli anche il rappresentato che, con il suo comportamento doloso o colposo, ha contribuito ad ingenerare nel terzo la convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente e validamente conferito“, con conseguente dichiarazione di efficacia del contratto di prestazione d’opera professionale anche nei confronti della banca.
Il TERZO MOTIVO (violazione dell’art.360 cpc, n.5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) lamenta che la Corte territoriale – in presenza di incarico di prestazione d’opera professionale conferito dal presidente del consiglio di amministrazione, pur in assenza di un atto formale del consiglio di amministrazione – abbia omesso di valutare “le ulteriori circostanze di tutela degli organi apicali che porterebbero a confermare l’interesse della banca all’espletamento del mandato professionale” e, conseguentemente, “l’affidamento incolpevole del professionista, che nell’adempimento dell’incarico ricevuto dalla banca ha svolto la sua prestazione”.
3.1. – Le censure – le quali, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminate congiuntamente – sono infondate.
I due motivi non muovono censure specifiche al principio di diritto su cui la Corte d’appello ha fatto leva per rigettare il gravame, e cioè che quando l’incarico professionale è stato conferito dal presidente del consiglio di amministrazione in assenza di un qualsiasi atto autorizzativo da parte del consiglio di amministrazione della banca, cui compete il potere deliberativo, il contratto non è impegnativo per la società, essendo stato stipulato da un rappresentante senza poteri; e che il conferimento di incarico su iniziativa personale del presidente del consiglio di amministrazione non può essere qualificato, ai fini dell’art.2384 cc, come limitazione ai poteri di rappresentanza.
Essi tendono, invece, a demolire la sentenza impugnata da un’altra prospettiva: invocando i principi dell’apparenza colposa e rilevando che nella specie la banca, con il suo atteggiamento, avrebbe ingenerato nel terzo la convinzione che il potere di rappresentanza in realtà sussistesse, tanto più in presenza di un interesse della banca a vedere tutelata la posizione dei suoi organi apicali.
Sennonché, da un lato tale prospettazione difensiva si scontra con l’accertamento – compiuto dal giudice del merito con logico e motivato apprezzamento – del fatto che l’attività professionale del BIANCO GIALLO, consistente nella prestazione di una consulenza di parte nell’ambito di un procedimento penale, non è stata svolta nell’interesse della banca, e che anzi è configurabile un conflitto di interesse tra il rappresentante della banca e lo stesso istituto di credito con riferimento al soggetto tenuto a pagare la parcella professionale.
Dall’altro la censura – anche là dove denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge – finisce con il risolversi nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito, tendendo ad accreditare un affidamento ingenerato dalla stessa banca quando questa doveva, anzi, considerarsi danneggiata dalla condotta di false comunicazioni sociali (secondo il previgente art.2621 cc) addebitata al presidente della società conferente l’incarico professionale di cui è causa.
Detta censura non tiene conto del fatto che il sindacato di legittimità ex art.360 cpc, n.5, è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esaustiva motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata.
4. – Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta, il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
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