La norma di cui all’art. 31 del Regolamento Consob, non subordina, la sua operatività al concreto, difficoltoso ed improbabile accertamento ad opera della banca dei requisiti di professionalità dichiarati dal legale rappresentante della società, ma rimette, ragionevolmente, alla valutazione della stessa persona interessata di stabilire la propria condizione. Non appare, quindi, ragionevole ipotizzare che l’accertamento in concreto di un requisito dai così incerti confini debba essere rimesso alla Banca piuttosto che al prudente apprezzamento del legale rappresentante della società, soggetto che, in quanto investito del potere di rappresentanza della persona giuridica è, per legge, idoneo ad impegnarne la volontà, che potrà essere chiamato a rispondere nei confronti della società da lui amministrata ove abbia reso dichiarazioni false ovvero negligentemente stimato sussistenti requisiti di professionalità e competenza in capo all’ente che rappresenta.
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