In ossequio a quanto stabilito dal Decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 recante disposizioni sul processo tributario, la parte che intende proporre ricorso, ai sensi dell’art.22: “entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”
Pertanto, la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art.16, comma 5, a tenore del quale “i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”.
IL CONTESTO NORMATIVO
ARTICOLO 16 D.LGS. N. 546 DEL 1992 (COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI)
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’avviso.
Le comunicazioni all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria puo` anche richiedere la notificazione dell’avviso da partedell’ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente.
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’art.17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto, ovvero all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. L’ufficio del Ministero delle finanze e l’ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.
ART.22 D.LGS. N. 546 DEL 1992 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE)
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
2. L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente.
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.
IL CASO
Il Fallimento BIANCA SRL proponeva ricorso, innanzi al Tribunale, avverso la richiesta di rimborso IVA avanzato dalla Commissione Tributaria Regionale di VATTELAPESCA.
Il Giudice di prime cura accoglieva il ricorso.
Avverso la decisione la Commissione Tributaria Regionale di VATTELAPESCA proponeva gravame.
All’esito, la Corte d’appello, dichiarava inammissibile il gravame, in quanto depositato oltre i trenta giorni dalla spedizione dell’atto in violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.22.
In seguito a tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, omessa o insufficiente motivazione sul fatto controverso costituito dalla presunta intempestività della costituzione da parte dell’Ufficio appellante, nel giudizio di secondo grado.
LA DECISIONE
La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso e per l’effetto ha cassato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
In particolare, la Corte ha precisato che, come previsto dall’art.22, comma primo, D.LGS n.456 del 1992 la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente
Non può, invero, condividersi l’assunto dell’amministrazione, secondo la quale si sarebbe dovuto avere riguardo, per stabilire la tempestività, o meno, della costituzione in appello, non alla data di spedizione del ricorso, bensì a quella di ricezione dell’atto da parte del destinatario.
In particolare la Corte ha osservato, che come si evince dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art.22, comma 1,la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente.
Il citato D.Lgs. all’art.22, comma 1, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, a tenore del quale “i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”.
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