Nel caso di mutuo fondiario, il CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come EQUIPOLLENTE DELLA TRADITIO, nel caso in cui il mutuante crei un AUTONOMO TITOLO DI DISPONIBILITÀ in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo. Nel caso di specie, si è avuto un accreditamento in conto corrente, idoneo a far insorgere in capo alla società mutuataria la disponibilità giuridica della somma, da considerarsi equipollente alla consegna ai fini del perfezionamento del mutuo.
IL COMMENTO
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 cc).
Elemento caratteristico di tale tipo di contratto è, pertanto, la consegna del bene, che può concernere ”danaro” o “altre cose fungibili”.
Se per le “altre cose fungibili” non esistono particolari alternative alla consegna fisica del bene, nel caso del danaro esistono numerose alternative alla consegna materiale, come ad esempio con accredito in conto corrente, assegno circolare in favore del mutuatario e/ di un terzo da lui designato oppure mediante l’esecuzione dell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata.
La sentenza in oggetto statuisce che il contratto di mutuo è titolo esecutivo, ai sensi dell’art.474 cpc, comma 1, n. 3, allorquando si verifica il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, che può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario da al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.
Tale sentenza conferma il principio sul quale la Suprema Corte si era già pronunziata (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonchè Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, n. 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14) secondo cui la consegna non deve necessariamente coincidere con la dazione materiale del bene, ma piuttosto che il mutuatario deve entrare nella disponibilità giuridica della cosa ad es. mediante consegna di assegni circolari/bancari al mutuatario, oppure mediante bonifico bancario di cui titolare è il mutuatario.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno