Se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente messa in discussione, è rimasta inalterata, una diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, in quanto è da ritenersi preferibile, perché conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario, l’interpretazione sulla cui base si è nel tempo consolidata un’applicazione stabile da parte della giurisprudenza.
Solo fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute, derivanti da mutamenti intervenuti nell’ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall’emersione di valori prima trascurati, possono giustificare l’attribuzione alla disposizione di un significato diverso.
Nel caso di più convenuti, il termine di dieci giorni, entro il quale l’appellante deve costituirsi, decorre dalla prima delle notificazioni dell’atto di citazione. Tale adempimento, ove entro tale termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. “velina”).
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