Il TITOLO ESECUTIVO formatosi in un giudizio (anche monitorio) tra il creditore di una società di persone e la società È EFFICACE anche contro IL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ STESSA, poichè nei riguardi di tale socio si configura una situazione non diversa da quella che, secondo l’art.477, comma 1, c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato, tenuto conto che dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità di detto socio. Il soggetto minacciato dell’esecuzione in qualità di socio illimitatamente responsabile e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società – del quale gli va fatta la notifica – attraverso l’opposizione all’esecuzione può, tuttavia, contestare la sua qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali. Di fronte alla minaccia dell’esecuzione forzata in base ad un decreto d’ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l’ingiunto, che sostenga L’INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, PUÒ PROPORRE OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE FORZATA EX ART.615 C.P.C. e tale rimedio è proponibile, ove l’esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso. Qualora, viceversa, l’ingiunto DEDUCA UN VIZIO della NOTIFICAZIONE NON RICONDUCIBILE AL SUDDETTO CONCETTO DI INESISTENZA, l’unico rimedio esperibile si identifica NELL’OPPOSIZIONE TARDIVA EX ART.650 C.P.C., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma 3 di detta norma.
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