L’art. 142, co. 2, l.f. deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell’esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta, essendo invero rimesso al PRUDENTE APPREZZAMENTO del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l’entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella PARZIALITÀ DEI PAGAMENTI richiesta per il riconoscimento del beneficio.
IL COMMENTO
Avverso detto provvedimento veniva proposto reclamo, rispetto al quale la Corte di Appello rigettava la domanda dell’imprenditore, sul presupposto che l’istituto della esdebitazione avrebbe dovuto comportare il soddisfacimento parziale di tutti i creditori e non il pagamento solo di alcuni creditori, con esclusione dei creditori chirografari, come avvenuto nella fattispecie.
L’imprenditore proponeva ricorso in Cassazione, poi demandato alle Sezioni Unite, le quali si sono pronunziate esaminando la natura e la ratio dell’istituto della esdebitazione, introdotto con il d.lgs. 5/2006 ma già previsto nel caso di concordato.
Detto istituto, di fatto, consiste nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.
La Corte di Cassazione ha sottolineato come l’istituto sia finalizzato ad agevolare il rientro dell’imprenditore nel mercato e la ripresa dell’attività, garantendo l’esigenza del “fresh start” dell’imprenditore che abbia correttamente provveduto al pagamento dei debiti pregressi.
In quest’ottica, la Corte ha indicato i criteri interpretativi da osservare nell’applicazione della norma, affermando che sarà compito del giudici di merito accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l’entità dei versamenti, rispetto a quanto dovuto, rappresenti la “parzialità” dei pagamenti richiesta dalla norma per il riconoscimento della esdebitazione.
Tenuto conto che la norma di cui all’art. 142 l.f. prevede il pagamento “almeno in parte dei creditori concorsuali”, la Corte evidenzia che detta parzialità può essere riferita sia al pagamento parziale di tutti i creditori, sia al pagamento solo di alcuni creditori, con esclusione di altri, e tale interpretazione sarebbe confortata dalla lettera della norma, che parla di soddisfazione dei creditori (non dei crediti).
In conclusione, è possibile beneficiare dell’istituto dell’esdebitazione anche in caso di pagamento parziale dei creditori, con esclusione di alcuni di essi, e la relativa valutazione è demandata al giudice di merito.
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