LA MASSIMA
Qualora la parte che ha promosso un giudizio avente ad oggetto beni immobili abbia proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale (PATTO DI PRELAZIONE) al di fuori dei casi di cui agli artt.2652 e 2653 cc – cioè compiendo una TRASCRIZIONE ILLEGITTIMA – in assenza di una specifica previsione legislativa che radichi presso il medesimo giudice, ai sensi dell’art.96 cpc, la competenza a decidere anche la domanda di risarcimento danni promossa dalla controparte in conseguenza di tale illegittima trascrizione, deve ritenersi che quest’ultima domanda POSSA ESSERE PROPOSTA ANCHE IN UN DIVERSO GIUDIZIO, AI SENSI DELL’ART.2043 CC. In questo caso, infatti, l’accertamento che il giudice è chiamato a compiere – relativo alla verifica dell’esistenza di una norma sostanziale che consenta o meno la trascrizione della domanda giudiziale – ha per oggetto un fatto diverso da quello dell’altro giudizio; tale lettura del sistema, idonea alla maggiore tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, consente al danneggiato di ottenere il risarcimento anche in ipotesi di colpa lieve, che rimane esclusa ove la domanda risarcitoria fosse proponibile solo in base all’art.96 cpc.
IL CONTESTO NORMATIVO
Artt.2043, 2653 CC
Artt. 96, 100 CPC
IL CASO
Il signor Verde conveniva in giudizio la signora Giallo, per sentir accertare il proprio diritto di prelazione in ordine all’eventuale vendita di un appartamento sito in Vattelapesca e nelle more procedeva alla trascrizione della domanda giudiziale presso gli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Si costituiva la convenuta signora Giallo la quale negava l’intenzione di procedere alla vendita del bene.
Il Tribunale respingeva la domanda attrice per difetto di interesse ad agire.
Con successivo atto di citazione la signora Giallo conveniva innanzi al medesimo Tribunale il signor Verde, per sentire ordinare la cancellazione o l’annotazione di inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale perché non compresa in alcuno dei casi di cui agli artt.2652 e 2653 cc, e per sentire condannare al risarcimento del danno il signor Verde per illiceità della detta trascrizione.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando per l’effetto la cancellazione della trascrizione e condannando il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede.
Il signor Verde proponeva gravame avverso tale decisione per l’incompetenza funzionale del giudice adito e per inesistenza di un danno risarcibile.
La Corte di Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, essendo non trascrivibile il patto di prelazione, condannando il signor Verde al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede.
Avverso la detta sentenza, il signor Verde proponeva ricorso per Cassazione
LA DECISIONE
La Corte di cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, ha rigettato il ricorso del signor Verde, evidenziando che la trascrizione del PATTO PRELIMINARE DI PRELAZIONE è illegittima perché non rientrante nel novero delle fattispecie ricomprese negli artt.2652 e 2653 cc.
Tenuto conto che tale domanda non doveva essere trascritta, è ammissibile la proposizione di un autonomo giudizio nel quale far valere l’illegittima trascrizione con il conseguenziale diritto al risarcimento.
Il fondamento normativo della domanda risarcitoria proposta dal soggetto che si dichiari danneggiato dalla detta trascrizione deve rinvenirsi nella disposizione di cui all’art.2043 cc, e non in quella di cui all’art.96 cpc.
Tale norma è evocabile nel solo (E DIVERSO) caso di trascrizione ingiusta, di trascrizione, cioè, formalmente LEGITTIMA in quanto ricompresa nel novero delle ipotesi codicistiche disciplinate dai ricordati artt.2652 e 2653 cc, ma sostanzialmente ingiustificata per l’insussistenza del diritto tipico fatto valere.
IL COMMENTO
La Corte ha operato una distinzione tra TRASCRIZIONE LEGITTIMA e TRASCRIZIONE ILLEGITTIMA, ricomprendendo in tale novero tutte quelle ipotesi non codicistiche predeterminate e per le quali la domanda giudiziale non deve essere trascritta. Per tale ragione, in ipotesi di trascrizione illegittima si potrà proporre un separato giudizio a norma dell’art.2043 cc al fine di ottenere il risarcimento del danno.
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