ISSN 2385-1376
Nel processo civile a nessuna parte è consentito formare prove in proprio favore, fatte salve le ipotesi previste dalla legge.
Nella procedura di pignoramento presso terzi ove la Pubblica amministrazione deduca l’impignorabilità dei crediti ex art.159, D.Lgs n.267 del 2000, la prova che dovrà fornire la pubblica amministrazione non potrà essere fornita tramite una certificazione dei propri organi ed uffici ma dovrà essere positivamente provata.
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Numero Protocolo Interno : 149/2019