In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle Legge n.311 del 2004, ed Legge 80 del 2005 al D.P.R. n.180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui all’art.409 cpc, n.3, (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall’art.545 cpc.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso omissis/2009 proposto da:
ROSSO CREDITORE e GIALLO CREDITORE
RICORRENTE
e contro
TIZIO SRL
INTIMATI
avverso la sentenza n.8217/2009 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 24/06/2009; R.G.N. 70215/2007;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ROSSO CREDITORE ed GIALLO CREDITORE pignorarono in danno della debitore MEVIO i crediti da quest’ultima vantati nei confronti della TIZIO SRL in ragione di un rapporto di agenzia ed il GE assegnò ai creditori solo 1/5 delle somme pignorate.
I creditori proposero opposizione avverso quel provvedimento, chiedendone la revoca, previa sospensione.
Respinta la domanda di sospensione, i creditori citarono in giudizio la debitrice e la terza pignorata.
Il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione, ritenendo pignorabili il credito in questione nella misura di 1/5.
Propongono ricorso per cassazione ROSSO CREDITORE ed GIALLO CREDITORE attraverso un solo motivo.
Non si difendono gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il quesito posto dai ricorrenti consiste nello stabilire se “l’istituto della cessione del quinto del compenso da lavoro ed il relativo limite alla pignorabilità dello stesso nella misura di 1/5” sia o meno applicabile agli agenti di commercio.
Il ricorso deve essere respinto.
Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, art.1, (G.U. n. 099 del 29/04/1950), contenente l’approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n.99 del 29 aprile 1950), così stabilisce, a seguito delle modifiche di cui alle Legge n.311 del 2004, e Legge n.80 del 2005, (di conversione del D.L. n.35 del 2005):
Art. 1 (Insequestrabilità, Impignorabilità e Incedibilità di Stipendi, Salari, Pensioni ed altri Emolumenti). Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell’amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonchè le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell’opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
Art. 2, (eccezioni alla insequestrabilità e all’impignorabilità).
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonchè le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1)….;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d’impiego o di lavoro.
Il terzo comma dell’art.52, del D.P.R., in trattazione, introdotto dalla citata Legge n.80 del 2005, stabilisce poi che: I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art.409 cpc, n. 3), con gli enti e le amministrazioni di cui all’art.1, comma 1, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccederai periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi, corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art.545 cpc. L’art.409 cpc, menziona al n.3, i “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale…”.
L’art. 545 cpc, stabilisce che: “Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario… possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato… ed in eguale misura per ogni altro credito”.
Ai sensi dell’art.12 delle disposizioni della legge in generale “Dell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Il senso palesato dalle parole delle disposizioni in questione
e dalla intenzione del legislatore, manifestata dai ripetuti interventi modificativi dell’originario testo normativo del D.P.R. n. 180 del 1950, non consente di dedurre altra interpretazione che l’estensione totale al settore privato della disciplina del menzionato decreto, originariamente dettato per il solo settore pubblico(in tal senso cfr. in motivazione Cass. n.4465/11).
Deve essere, dunque, enunciato il principio in ragione del quale: In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle Legge n.311 del 2004, ed Legge 80 del 2005 (di conversione del D.L. n.35 del 2005) al D.P.R. n.180 del 1950 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico.
Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui all’art.409 cpc, n.3, (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall’art.545 cpc.
La mancata difesa degli intimati esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
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