Nell’ipotesi in cui venga proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art.360 n.4 cpc da parte dell’appellato contumace in secondo grado per l’omesso avvertimento relativo alle conseguenze della costituzione tardiva, di cui all’art.163, terzo comma, n.7 cpc, nell’atto di citazione di appello, notificato al difensore costituito in primo grado, non si determina un “error in procedendo” sanzionato dalla nullità del procedimento di secondo grado e dal conseguente rinvio per la rinnovazione della citazione in appello, quando il ricorrente non sia in grado neppure di indicare quale pregiudizio al proprio diritto di difesa sia derivato da tale omissione, non potendosi ravvisare, in tale ipotesi una concreta violazione dei principi regolatori del giusto processo anche ai sensi dell’art.360 bis n. 2 cpc.
Nell’ipotesi di mancato inserimento nell’atto di appello dell’avvertimento relativo alle conseguenze della costituzione tardiva, di cui all’art.163, terzo comma, n.7, cpc, il convenuto, nella prima difesa possibile, ha il potere/dovere di costituirsi tempestivamente in giudizio anche al solo fine di opporre la nullità dell’atto e chiedere di essere ammesso a compiere l’attività che gli sarebbero state precluse, atteso che l’atto, benché nullo, costituisce idonea informativa circa l’esistenza del processo. Con la conseguenza che, qualora il convenuto, ritualmente informato del processo dalla citazione viziata solo ex art. 163 n. 7, resti contumace, ove si costituisca successivamente, non può invocare questa tutela giacchè non è in grado di dimostrare che la nullità lamentata gli abbia impedito la conoscenza del processo.
A ciò è da aggiungere che il carattere veniale del vizio lamentato lo fa ritenere irrilevante qualora in sede di impugnazione la parte non sia in grado nemmeno di indicare in modo generico il potenziale tangibile pregiudizio al proprio adito di difesa causato dal mancato avvertimento di cui al numero 7 dell’art.163 cpc.
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