LA MASSIMA
Ai fini della validità del pignoramento immobiliare, a norma del comb. disp. degli art.170 disp. att. cpc e art.125 cpc, l’atto giudiziario DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL CREDITORE PIGNORANTE (se sta in giudizio personalmente) o DAL SUO DIFENSORE, munito di procura, la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo (art.83 cpc).
IL CASO
Un creditore si affida ad un legale al fine di iniziare una azione esecutiva immobiliare, conferendo la procura alle liti nell’atto di precetto.
Il pignoramento immobiliare viene sottoscritto direttamente dal difensore.
Avverso tale atto, il debitore, pur riconoscendo l’esistenza della sottoscrizione da parte del difensore, propone opposizione sostenendo la nullità e/o inesistenza dell’atto di pignoramento immobiliare per omessa sottoscrizione diretta da parte del creditore.
Avverso tale decisione, il debitore propone ricorso per cassazione affidandosi ad un unico articolato motivo.
LA DECISIONE
La Corte rigetta il ricorso con condanna alle spese processuali.
In particolare, viene disatteso l’unico motivo proposto, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art.555 cpc e dell’art.170 disp. att. cpc con riferimento all’art.360 cpc, n.4, relativo alla doglianza secondo la quale il Giudice erroneamente avrebbe ritenuto esistente e valido il pignoramento in mancanza della sottoscrizione PERSONALE del creditore.
E’ stato ben chiarito che, a norma del comb. disp. dell’art.170 disp. att. cpc e dell’art.125 cpc, il pignoramento immobiliare DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL CREDITORE PIGNORANTE (se sta in giudizio personalmente) O DAL SUO DIFENSORE, munito di procura, la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo (art.83 cpc).
Con tale pronunzia, la Corte ha affermato che, ai fini della sua validità del pignoramento immobiliare, atto formalmente redatto dall’ufficiale giudiziario ma sostanzialmente predisposto in ogni sua parte dal creditore procedente, è sufficiente che tale atto sia sottoscritto (anche in sigla) dal difensore munito di procura nell’atto di precetto.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19432-2009 proposto da:
CARLO BIANCO
RICORRENTE
contro
IMPRESA SAS in persona del liquidatore
CONTRORICORRENTE
e contro
GIOVANNI FIORE SAS;
INTIMATA
avverso la sentenza n. 910/2008 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 01/09/2008, R.G.N. 5354/2006;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 1 settembre 2009 il Tribunale di Pescara in composizione monocratica, per quel che interessa in questa sede, ha rigettato la opposizione agli atti esecutivi proposta da CARLO BIANCO nei confronti della IMPRESA SAS IN LIQUIDAZIONE e della GIOVANNI FIORE SAS in ordine alla nullità e/o inesistenza dell’atto di pignoramento immobiliare per mancato pagamento di somme di cui al precetto del 2 febbraio 2002 ed ammontanti ad Euro 578.023, 31, oltre spese del grado.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il CARLO BIANCO, affidandosi ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso la IMPRESA SAS in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore MARIO ROSSI.
L’altra società intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico ed articolato motivo (violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art.555 cpc e art.170 disp. att. cpc con riferimento all’art.360 cpc, n.4) il CARLO BIANCO C. lamenta che il giudice del merito avrebbe erroneamente ritenuto esistente e valido il pignoramento effettuato nei suoi confronti.
A suo avviso, esisterebbe solo un atto dell’ufficiale giudiziario recante in fondo alla prima facciata una SEMPLICE SIGLA EXTRAVAGANTE attribuita al procuratore della IMPRESA SAS e quindi, a tutto concedere, si tratterebbe di una sottoscrizione apposta in un atto redatto dall’ufficiale giudiziario e NON DALLE PARTI, con l’effetto che la parte dell’atto complesso di pignoramento non risulterebbe sottoscritta dal creditore.
La censura va disattesa.
In linea di principio è orientamento da ultimo ribadito, quello secondo il quale l’atto di pignoramento a norma del comb. disp. art.170 disp. att. cpc e art.125 cpc DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL CREDITORE PIGNORANTE (se sta in giudizio personalmente) O DAL SUO DIFENSORE, munito di procura la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo (art.83 cpc).
Ne consegue che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alla lite nell’atto di precetto (Cass. n.5910/06; Cass. n.27943/05).
Nel caso di specie, il giudice a quo ha avuto modo di affermare che in calce all’atto di pignoramento compare la sottoscrizione del difensore del creditore istante in virtù di procura rilasciata nell’atto di precetto prodromico al pignoramento, nè detta sottoscrizione risulta essere stata oggetto di contestazione o quanto meno di querela di falso in ordine alla sua autentica provenienza.
E va aggiunto che nemmeno in questa sede si muove contestazione in merito alla esistenza di una procura rilasciata nell’atto di precetto.
Del resto, l’atto di pignoramento, così come allegato in fotocopia, a corredo del la censura, riporta tutti gli elementi idonei a farlo ritenere sottoscritto dal difensore per cui non si può parlare di alcuna nullità od inesistenza e, quindi, va detto che esso costituiva valida domanda esecutiva, come correttamente ritenuto dal giudice a quo.
Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, a favore della parte costituita, che liquida in Euro 2.200/00 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
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