LA MASSIMA
Anche per i fallimenti regolati dalla disciplina previgente il D.lgs n. 5 del 2006, in caso di cessione del credito concorsuale ammesso al passivo di un fallimento non è più necessaria la presentazione del ricorso ex art.101 lf stante il disposto della Legge fallimentare, art.115, comma 2, di cui al D.lgs n.5/2006, trattandosi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito ammesso al passivo.
IL CASO
Un credito concorsuale veniva ceduto dall’originario soggetto ad un nuovo soggetto, il quale veniva escluso dal piano di riparto.
Successivamente il nuovo creditore cessionario presentava reclamo ex art.26 Legge fallimentare avverso il decreto del Giudice Delegato.
Il Tribunale rigettava il reclamo sul presupposto che la reclamante – nonostante avesse dedotto di avere acquistato i crediti concorsuali – non aveva poi insinuato il proprio credito al passivo fallimentare ex art.101Legge Fallimentare, come stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Avverso tale decisione il creditore cessionario proponeva ricorso per cassazione deducendo tra l’altro che l’accertamento endofallimentare circa l’esistenza del credito, la sua entità, la validità ed efficacia del titolo da cui esso deriva e l’esistenza di eventuali cause di prelazione ha un’efficacia assimilabile al giudicato per cui è da escludersi che ai fini della modifica del lato soggettivo dello stato passivo sia necessaria una nuova verifica del soggetto già ammesso al passivo, dovendo il predetto subentrare nell’ambito di una posizione già verificata.
LA DECISIONE
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la decisione del Tribunale, al quale ha rinviato la causa per un nuovo esame, deducendo l’applicabilità della norma di cui all’art.115 secondo comma Legge Fallimentare anche ai fallimenti regolati dalla disciplina previgente al D.lgs. n.5 del 9 gennaio 2006, avendo detta norma portata generale.
Tale decisione è scaturita dalla considerazione che, anche dopo la prima pronuncia emessa dalla Suprema Corte in materia, una parte della giurisprudenza di merito ha continuato a ritenere non necessaria l’insinuazione al passivo del cessionario del credito e che, del pari, una parte della dottrina ha sottoposto a critiche il pregresso orientamento giurisprudenziale sul presupposto che in caso di cessione del credito vi è di fatto la mancanza della “NOVITÀ” del credito, ai fini dell’insinuazione tardiva, per cui sarebbe sufficiente la notifica dell’atto di cessione al curatore.
Il mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso al passivo è di fatto una RETTIFICA FORMALE dello stato passivo, il quale non modifica le regole del concorso.
In tale ottica con il nuovo disposto di cui all’art.115, comma 2, Legge fallimentare il LEGISLATORE ha di fatto preso posizione, confermando l’orientamento della prassi secondo il quale non è necessaria la proposizione del ricorso ex art.101 Legge Fallimentare.
IL COMMENTO
Con la decisione in oggetto sicuramente si è operata una semplificazione nell’ambito delle procedure fallimentari allorquando si sia verificato un mutamento della titolarità del credito.
Con la decisione in esame, infatti, sembra essere stata risolta, in senso negativo, l’annosa controversia esistente in dottrina e giurisprudenza, in merito alla necessità di una insinuazione al passivo tardiva da parte del cessionario del credito.
Posto che non esisteva alcuna noma che imponeva l’obbligo della presentazione dell’art.101 Legge Fallimentare ed al contempo alcun divieto alla applicazione della nuova norma ex art.115 secondo comma Legge Fallimentare anche ai fallimenti previgenti l’entrata in vigore della norma, come riformata, la Corte, sul presupposto del dibattito sul punto già esistente, ha ritenuto che il legislatore, con la nuova normativa, abbia inteso eliminare tale dibattito nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità del credito.
In altri termini, con la decisione in esame, la Suprema Corte, ritenendo che l’art. 115 lf sia applicabile nella nuova formulazione anche ai fallimenti previgenti l’entrata in vigore della norma, ha di fatto operato una interpretazione estensiva dell’art.115 lf ai fallimenti vecchio rito in deroga alla disciplina transitoria.
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