LA MASSIMA
La notificazione del titolo esecutivo è SEMPRE NECESSARIA quando si intenda agire contro un soggetto, non indicato nell’ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale per cui nell’ipotesi un creditore del condominio intenda agire in danno del singolo condomino dovrà RINNOVARE OBBLIGATORIAMENTE LA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO già conseguito, prima o contestualmente al precetto. Tanto in quanto, tale soggetto deve essere messo nelle condizioni di conoscere qual è il titolo ex art.474 cpc, in virtù del quale viene minacciata in suo danno l’esecuzione, ma anche di potere adempiere l’obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall’art.480 cpc.
IL CASO
Un CREDITORE intimo il pagamento in danno di un condomino in virtù di un titolo esecutivo conseguito in danno della CONDOMINIO, senza la preventiva notificazione del titolo.
Il condomino propose opposizione deducendo che l’intimazione doveva considerarsi nulla per omessa notifica del relativo titolo esecutivo.
Costituitosi in giudizio, il CREDITORE eccepì preliminarmente l’avvenuta cessazione della materia del contendere, essendo stata notificata al condomino successivamente la copia conforme del titolo esecutivo de quo unitamente ad un nuovo atto di precetto.
Nel merito il medesimo CREDITORE sosteneva che la notificazione non era necessaria giacché il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art.654 cpc, comma 2, e che comunque nel precetto c’era pure l’indicazione dell’avvenuta apposizione della formula esecutiva.
Il Tribunale stabiliva che la notificazione del successivo precetto non aveva determinato la cessazione della materia del contendere e ribadiva inoltre che non era necessario notificare il titolo esecutivo (ossia il decreto divenuto definitivo) in virtù dell’art.654 cpc, comma 2, e che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio era titolo esecutivo per le obbligazioni in solido.
In virtù di tali presupposti il Tribunale rigettava l’opposizione proposta da CONDOMINO.
Avverso tale decisione il CONDOMINO ricorre per cassazione per Violazione e falsa applicazione dell’art.479 cpc, e art.654 cpc, comma 2, – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art.360 cpc, nn. 3 e 5″ deducendo la necessità della preventiva notificazione del titolo esecutivo.
LA DECISIONE
La Corte ha accolto il ricorso e decidendo nel merito ex art.384 cpc, ha dichiarato la nullità del precetto con compensazione delle spese processuali.
Con la dette pronunzia la Corte ha evidenziato che il giudice di merito non ha considerato, errando che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del CONDOMINIO, se azionabile esecutivamente in danno all’ente di gestione pur senza nuova notificazione, non lo è in danno al condomino, al quale sarebbe occorsa una nuova notificazione, prima o contestualmente al precetto.
Per effetto è stato deciso che, se la nuova notificazione del titolo esecutivo è SEMPRE NECESSARIA quando si intenda agire contro soggetto, non indicato nell’ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1302/2009 proposto da:
VIOLA FRANCO ASSERITO DEBITORE CONDOMINO
RICORRENTE
ROSSO CIRO CREDITORE
INTIMATO
avverso la sentenza n. 195/2008 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 14/01/2008, R.G.N. 12412/2006;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Un CONDOMINO convenne in giudizio il CREDITORE del condominio proponendo opposizione avverso l’atto di precetto, notificatole in data 25 ottobre 2006, con il quale il CREDITORE gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 2.193,90.
A sostegno dell’opposizione, il CONDOMINO deduceva che l’atto di precetto in questione doveva considerarsi nullo non essendole mai stato notificato il relativo titolo esecutivo.
Deduceva altresì che tale titolo, ottenuto contro un condominio in persona dell’amministratore, può essere fatto valere nei confronti del singolo condomino purché l’esecuzione forzata venga preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nei confronti del condomino contro il quale viene intrapresa l’esecuzione stessa.
Costituitosi in giudizio, il CREDITORE eccepiva preliminarmente l’avvenuta cessazione della materia del contendere essendo stata notificata a controparte, in data 12 dicembre 2006, copia conforme del titolo esecutivo de quo unitamente ad un nuovo atto di precetto.
Nel merito il medesimo CREDITORE sosteneva che la notificazione non era necessaria giacché il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art.654 cpc, comma 2, e che comunque nel precetto c’era pure l’indicazione dell’avvenuta apposizione della formula esecutiva.
Il Tribunale stabiliva che la notificazione del successivo precetto non aveva determinato la cessazione della materia del contendere.
Ribadiva inoltre che non era necessario notificare il titolo esecutivo (ossia il decreto divenuto definitivo) in virtù dell’art.654 cpc, comma 2, e che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio era titolo esecutivo per le obbligazioni in solido.
Per tali motivi rigettava l’opposizione proposta dal CONDOMINO.
Propone ricorso per cassazione il CONDOMINO con TRE motivi.
Non ha svolto attività difensiva CREDITORE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il PRIMO motivo del ricorso parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art.479 cpc, e art.654 cpc, comma 2, – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art.360 cpc, nn. 3 e 5”.
Secondo parte ricorrente il giudice di merito non ha considerato che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del CONDOMINIO, se azionabile esecutivamente in danno all’ente di gestione pur senza nuova notificazione, non lo è in danno al condomino, al quale sarebbe occorsa una nuova notificazione, prima o contestualmente al precetto.
Il motivo è fondato.
Posto che nel caso in esame l’opponente non pone in questa sede la questione se il titolo esecutivo giudiziale, intervenuto nei confronti dell’ente di gestione condominiale in persona dell’amministratore pro tempore, possa essere validamente azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato solidale (questione che, secondo Cass. Sez. Un., n.9148/2008, è ormai definitivamente risolta nel senso che, esclusa la solidarietà, la responsabilità del condomino è solo parziale in proporzione alla sua quota, anche nel rapporti esterni), osserva, tuttavia, questa Corte che, anche sotto l’erroneo presupposto che il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio possa essere fatto valere in executivìs contro il singolo condomino quale preteso obbligato in solido, il precetto, intimato a tal fine allo stesso condomino, non avrebbe comunque potuto prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’ente di gestione, ancorché detta ingiunzione fosse risultata del tipo ex art.654 cpc, comma 2.
E’ di tutta evidenza, infatti, che, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell’ipotesi di cui all’art.654 cpc, comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro soggetto, non indicato nell’ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale.
Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex art.474 cpc, in base al quale viene minacciata in suo danno l’esecuzione, ma anche di adempiere l’obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall’art.480 cpc.
Con il SECONDO e TERZO motivo si denuncia rispettivamente: 2) “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 cpc, nn. 3 e 5)”;
3) “Violazione e falsa applicazione degli artt.1123, 1292, 1294 e 1314 cc – Omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 cpc, nn. 3 e 5)”.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e del terzo mentre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art.384 cpc, comma 2, dichiarando la nullità del precetto.
Non v’è luogo a decidere sulle spese per la presente fase e sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del merito.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e decidendo nel merito ex art.384 cpc, dichiara la nullità del precetto. Non v’è luogo a decidere per le spese del giudizio di cassazione; si compensano le spese del merito.
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