LA MASSIMA
Sebbene il giudicato sulla giurisdizione ha effetto estensivo esterno in tutti i giudizi vertenti tra le stesse parti e aventi il medesimo oggetto, tale identità, tuttavia, non è ravvisabile tra i GIUDIZI DI DIVERSA NATURA, anche se in entrambi è stata dedotta l’invalidità dell’iscrizione di un avvocato negli albi professionali (nel caso di specie: il procedimento innanzi al Consiglio nazionale forense, al quale è estranea la Regione, aveva direttamente ed esclusivamente per oggetto tale questione; l’altro attiene, invece, alla legittimità degli atti della procedura amministrava, della medesima regione, che è stata contestata, tra l’altro, nel presupposto che quella iscrizione fosse avvenuta senza che ne ricorressero le condizioni, sicché colui che era risultato vincitore non avrebbe avuto titolo neppure per partecipare alla selezione).
IL CASO
Un AVVOCATO, PIERA LILLA dopo aver partecipato alla selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente dell’Avvocatura di una Regione, impugnava davanti al Tribunale amministrativo regionale gli atti della procedura, deducendo che un ALTRO AVVOCATO, MAURO GIALLO classificatosi al primo posto nella graduatoria finale, non aveva titolo per concorrere.
Il Tribunale amministrativo regionale accoglieva il ricorso per una ragione diversa da quella dedotta, in ordine alla quale affermava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La sentenza veniva impugnata in via incidentale dall’AVVOCATO PIERA LILLA dinanzi il Consiglio di Stato, il quale era stato adito con appelli principali dalla Regione nonché dall’altro AVVOCATO MAURO GIALLO.
Nella more della pendenza del giudizio di secondo grado, l’avvocato PIERA LILLA chiedeva al Consiglio dell’ordine degli avvocati di disporre la cancellazione dell’altro avvocato MAURO GIALLO dall’albo professionale.
L’istanza veniva archiviata.
Tale provvedimento impugnato con ricorso avvocato PIERA LILLA innanzi al Consiglio nazionale forense, il quale dichiarava inammissibile il gravame.
L’avvocato PIERA LILLA proponeva il ricorso per cassazione proposto contro tale decisione del Consiglio nazionale forense, che veniva rigettato da questa Corte a sezioni unite con sentenza n.5904/2008 in quanto in materia di iscrizione all’albo professionale il potere di impugnazione spetta solo al diretto interessato.
Con riferimento al primo giudizio, il Consiglio di Stato dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere l’appello incidentale ed ogni altra questione inerente l’acquisito status professionale di avvocato cassazionista in favore della giurisdizione speciale del Consiglio nazionale forense alla quale rimetteva la controversia.
La causa è stata poi riassunta dall’avvocato PIERA LILLA davanti al Consiglio nazionale forense, il quale con ordinanza del 3 maggio 2010 ha sollevato d’ufficio la questione relativa alla giurisdizione, prospettando la tesi che essa fosse di competenza del giudice amministrativo per cui ha chiesto che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del Consiglio nazionale forense in favore del giudice amministrativo.
LA DECISIONE
La Corte ha, preliminarmente, dichiarato AMMISSIBILE la questione sollevata d’ufficio dal Consiglio nazionale Forense sulla base dell’art.59 Legge 18 giugno 2009, n.69 che ha introdotto l’istituto della richiesta d’ufficio del regolamento di giurisdizione, la quale è applicabile anche con riferimento ai giudizi che già pendevano alla data della sua entrata in vigore.
La Corte poi, con la presente ordinanza, ha dichiarato LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO, con cassazione sul punto della decisione del Consiglio di Stato e rimessione delle parti, davanti al Tribunale amministrativo regionale.
Invero, sebbene il giudicato sulla giurisdizione ha effetto estensivo esterno in tutti i giudizi vertenti tra le stesse parti e aventi il medesimo oggetto, tale identità, non è ravvisabile tra i due giudizi anche se in entrambi è stata dedotta l’invalidità dell’iscrizione dell’avvocato negli albi professionali.
Si tratta, invero, di un accertamento di carattere incidentale, che il Tribunale amministrativo regionale – a norma dell’allora vigente Legge 6 dicembre 1971, n.1034 art.8, ora riprodotto nell’art.8 del codice del processo amministrativo, approvato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 – era abilitato a compiere, con effetto limitato alla decisione da adottare circa la legittimità degli atti della procedura concorsuale contestata, sul presupposto che quella iscrizione era avvenuta senza che ne ricorressero le condizioni.
IL COMMENTO
La decisione ha ad oggetto il contrasto di giudicato in relazione ai giudizi pendenti tra le stesse parti ed aventi il medesimo oggetto (difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in merito all’iscrizione all’albo professionale/competenza esclusiva del Consiglio nazionale forense).
La diversa prospettazione delle questioni (requisiti di dirigente della avvocatura della regione – insussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo professionale – legittimazione alla valutazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo professionale) hanno fattore ritenere che il precedente giudicato non può essere interpretato estensivamente, motivo per il quale L’ACCERTAMENTO VIENE INCIDENTALMENTE DEMANDATO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.
Tanto in considerazione anche del fatto che presuntivamente il giudicato in precedenza formatosi era stato generato di fatto da una improcedibilità per carenza di legittimazione del soggetto che aveva proposto il procedimento.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20626/2010 per REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE proposto da:
ufficio dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE con ordinanza depositata il 03/05/2010 (r.g. 115/2009);
nella causa tra:
AVVOCATO PIERA LILLA;
RICORRENTE
CONTRO
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI, REGIONE ABRUZZO;
RESISTENTI NON COSTITUITISI IN QUESTA FASE
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2011;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, che ha concluso per la giurisdizione dell’A.G.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritenuto che:
l’avvocato PIERA LILLA, che aveva partecipato alla selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente dell’Avvocatura della Regione Abruzzo, ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo gli atti della procedura, deducendo tra l’altro – per quanto rileva in questa sede – che l’avvocato MAURO GIALLO, classificatosi al primo posto nella graduatoria finale, non aveva titolo per concorrere, stante l’illegittimità delle deliberazioni del Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori dell’Aquila e del Consiglio nazionale forense, con le quali il 13 marzo 1989 era stato iscritto nell’albo dei procuratori, il 29 maggio 1995 in quello degli avvocati e il 29 marzo 2001 in quello degli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
con sentenza n. 1080/2003 il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso per una ragione diversa da quelle suddette, in ordine alle quali ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che si trattava “di censure che andavano rivolte al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, posto che le controversie aventi ad oggetto siffatte questioni, come pure quelle riguardanti i provvedimenti di cancellazione d’ufficio dall’Albo, sono devolute alla giurisdizione del competente Consiglio dell’Ordine e non dei Tribunali Amministrativi regionali, in quanto la posizione del professionista inserito nella categoria professionale organizzata è configurabile in termini di diritto soggettivo perfetto, protetto ai sensi dell’art.4 Cost., per cui, della illegittimità o meno della iscrizione del MAURO GIALLO non può occuparsi questo Tribunale (cfr. Corte Cass. SS.UU. 21-11-1997 n. 11622)”;
per questo capo la sentenza è stata impugnata in via incidentale dall’avvocato PIERA LILLA davanti al Consiglio di Stato, che era stato adito con appelli principali dalla Regione Abruzzo e dall’avvocato MAURO GIALLO;
nella pendenza del giudizio di secondo grado l’avvocato PIERA LILLA ha chiesto al Consiglio dell’ordine degli avvocati dell’Aquila di disporre la cancellazione dell’avvocato MAURO GIALLO dall’albo professionale;
l’istanza è stata archiviata, con provvedimento impugnato dall’interessata con ricorso a Consiglio nazionale forense, il quale con decisione n. 71/2007 ha dichiarato INAMMISSIBILE il gravame, ritenendo che l’avvocato PIERA LILLA non fosse legittimata a contestare la validità dell’iscrizione nell’albo dell’avvocato MAURO GIALLO;
il ricorso per cassazione proposto contro tale decisione dall’avvocato PIERA LILLA è stato rigettato da questa Corte a sezioni unite con sentenza n. 5904/2008, in base al rilievo che in materia di iscrizione nell’albo degli avvocati “il provvedimento del Consiglio dell’ordine, qualunque ne sia contenuto e, cioè, positivo o negativo, può essere impugnato da diretto interessato o dal pubblico ministero; in nessun caso dal diverso soggetto da cui proviene la richiesta di accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione ed, a maggior ragione, di cancellazione dall’albo, anche se esso sia portatore di un interesse particolare al provvedimento, non potendo ciò farlo rientrare nella categoria dei soggetti al quali è riconosciuto il potere di impugnazione“;
con riferimento a questo secondo giudizio, intanto, l’avvocato PIERA LILLA aveva presentato istanza di regolamento preventivo, sulla quale questa Corte a sezioni unite aveva provveduto con ordinanza n. 25831/2007, dichiarando la giurisdizione del Consiglio nazionale forense, in quanto “a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 artt.24, 31, 35, 37, 50 e 54, sono devolute alla giurisdizione del Consiglio nazionale forense tutte le controversie relative alla iscrizione, al rifiuto di iscrizione, nonché alla cancellazione dall’albo professionale degli avvocati, così come quelle relative all’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei medesimi“;
successivamente, nel primo giudizio, con decisione n. 4117/2009 il Consiglio di Stato ha dichiarato “il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere l’appello incidentale proposto dalla PIERA LILLA ed ogni altra questione inerente l’acquisito status professionale di avvocato cassazionista del MAURO GIALLO in favore della giurisdizione speciale del CNF alla quale va rimessa la controversia in applicazione dei principi in materia di traslatio judicii affermati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale n. 77/2007“;
ha sospeso il giudizio relativamente alle ulteriori questioni devolute alla sua cognizione;
a tali conclusioni il Consiglio di Stato è pervenuto ritenendo: – che l’ordinanza della Corte di cassazione n.25831/2007 non era vincolante in senso assoluto, in quanto pronunciata con riguardo a un altro giudizio, ma era tuttavia riferibile anche a quello promosso dall’avvocato PIERA LILLA davanti al Tribunale amministrativo regionale, pure esso attinente alla legittimità di deliberazioni di iscrizione in albi professionali, rilevanti quali atti presupposti di provvedimenti di ammissione a procedure concorsuali; – che tali questioni dovevano essere decise prioritariamente, essendo idonee a definire la controversia e potendo in ogni caso influire per ogni altra decisione;
la causa è stata quindi riassunta dall’avvocato PIERA LILLA davanti al Consiglio nazionale forense, il quale con ordinanza del 3 maggio 2010 ha sollevato d’ufficio la questione relativa alla giurisdizione, prospettando la tesi che essa competa ai giudice amministrativo;
a sostegno di questo assunto ha dedotto:
che si poteva concordare con il Consiglio di Stato, a proposito della non vincolatività in senso assoluto dell’ordinanza della Corte di cassazione n.25831/2007;
che la sfera della propria giurisdizione nella materia dell’iscrizione negli albi professionali, è limitata, secondo la sentenza della stessa Corte n.5904/2008, all’ipotesi di ricorsi proposti dal richiedente contro i provvedimenti negativi o dal pubblico ministero contro quelli positivi;
che i terzi, titolari di posizioni di interesse legittimo al corretto esercizio del potere di cui si tratta, come l’avvocato PIERA LILLA, debbono poter ricevere tutela nella sede propria della giurisdizione generale di legittimità, configurandosi altrimenti una aporia nel sistema, che darebbe luogo a ipotesi di illegittimità costituzionale;
per queste stesse ragioni il pubblico ministero nelle sue requisitorie scritte ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione de giudice amministrativo;
l’avvocato PIERA LILLA ha presentato una memoria, aderendo anche lei alla tesi propugnata dal Consiglio nazionale forense;
la Regione Abruzzo, il Consiglio dell’ordine degli avvocati dell’Aquila e l’avvocato MAURO GIALLO non hanno svolto attività difensive in questa sede;
la Legge 18 giugno 2009, n. 69, art.59, che ha introdotto l’istituto della richiesta d’ufficio del regolamento di giurisdizione, è applicabile anche con riferimento ai giudizi che già pendevano, come nella specie, alla data della sua entrata in vigore (Cass. s.u. 19 novembre 2010 n.23109);
la questione sollevata con l’ordinanza indicata in epigrafe è dunque ammissibile;
sia il Consiglio di Stato sia il Consiglio nazionale forense hanno ritenuto di non essere vincolati “in senso assoluto” dalla sopra menzionata ordinanza di questa Corte n. 25831/2007, poiché essa era stata pronunciata con riferimento a un altro procedimento;
questa ragione non è di per sé congrua, dato che il giudicato sulla giurisdizione ha effetto estensivo esterno, in tutti i giudizi vertenti tra le stesse parti e aventi il medesimo oggetto (Cass. s.u. 18 dicembre 2008 n.29531);
tale identità, tuttavia, in effetti non è ravvisabile tra i due giudizi di cui si tratta, anche se in entrambi è stata dedotta l’invalidità dell’iscrizione dell’avvocato MAURO GIALLO negli albi professionali:
quello promosso davanti al Consiglio nazionale forense, al quale è estranea la Regione Abruzzo, aveva direttamente ed esclusivamente per oggetto tale questione; l’altro attiene invece alla legittimità degli atti della procedura amministrativa (1) che è stata contestata, tra l’altro, nel presupposto che quella iscrizione fosse avvenuta senza che ne ricorressero le condizioni, sicché colui che era risultato vincitore non avrebbe avuto titolo neppure per partecipare alla selezione;
si tratta dunque di un accertamento di carattere incidentale, che il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – a norma dell’allora vigente Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 art.8, ora riprodotto nell’art.8 del codice del processo amministrativo, approvato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – era abilitato a compiere, con effetto limitato alla decisione da adottare circa la legittimità degli atti impugnati dall’avvocato PIERA LILLA;
deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, con cassazione sul punto della decisione del Consiglio di Stato e rimessione delle parti, in applicazione dell’art.383 cpc, comma 3, davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo;
le spese di giudizio vengono compensate tra le parti per giusti motivi, in considerazione della novità della questione che con questa ordinanza viene decisa.
PQM
Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; cassa sul punto la decisione del Consiglio di Stato; rimette le parti davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo; compensa tra le parti le spese di giudizio.
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