In materia di assegni non trasferibili, la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente all’ORDINATARIO esattamente individuato (o al banchiere giratario per l’incasso) l’importo dell’assegno, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione del beneficiario.
In caso di pagamento di un assegno, non trasferibile, al BENEFICIARIO APPARENTE indicato nel titolo e correttamente identificato tramite due documenti apparentemente regolari è sufficiente ad escludere la responsabilità della banca negoziatrice, non gravando sulla stessa alcun obbligo investigativo per verificare che l’identità del prenditore apparente corrisponda a quella dei prenditore effettivo.
Tanto in considerazione della assenza della prova che sul titolo di credito vi fossero riportati i dati anagrafici completi del beneficiario (data e luogo di nascita) per cui nessuna norma consiglia o impone alla BANCA NEGOZIATRICE di effettuare ulteriori verifiche a mezzo telefono alla BANCA TRATTARIA SPA o addirittura presso lo stato civile del Comune di nascita risultante dal documento di identità esibito dal beneficiario.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2122/2006 R.G. promossa
DA
ASSICURAZIONI SPA
APPELLANTE
CONTRO
BANCA NEGOZIATRICE SPA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ASSICURAZIONI SPA ha convenuto la BANCA NEGOZIATRICE SPA dinnanzi al Tribunale di Siena esponendo che nell’ambito del servizio di liquidazione dei sinistri mediante assegni bancari, la banca convenuta aveva negoziato un assegno non trasferibile c.d. “speciale” o di traenza, dell’importo di Lire 9.500.000, tratto su c/c presso l’ ISTITUTO BANCARIO DI VATTELAPPESCA emesso in favore di VIOLA LILLA, ad un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario, il quale ultimo aveva disconosciuto la propria firma sull’assegno incassato, così che la compagnia di assicurazione aveva dovuto effettuare nuovamente il pagamento.
Sosteneva l’attrice che la BANCA NEGOZIATRICE SPA era venuta meno ai suoi doveri di diligenza che gli imponevano di identificare correttamente colui che si era presentato per l’incasso del titolo e chiedeva pertanto la sua condanna al risarcimento del danno.
La BANCA NEGOZIATRICE SPA si difendeva asserendo che il soggetto che si era presentato aveva esibito documenti di identificazione (patente di guida e tesserino del codice fiscale) apparentemente regolari che attestavano le sue generalità come VIOLA LILLA che inoltre non gli era stato consentito il ritiro immediato dell’importo, ma si era provveduto al suo deposito in libretto di risparmio appositamente acceso a nome del beneficiario, dal quale la somma era stata poi prelevata circa un mese dopo.
Nessun addebito di negligenza poteva pertanto esserle mosso.
Il Tribunale ha così deciso:
il rapporto fra le parti va inquadrato nella previsione dell’art.2043 cc con il conseguente onere probatorio a carico di chi lamenta il danno; l’art.43 Legge assegni non deroga alla disciplina generale di cui all’art.1189 cc secondo cui il pagamento al creditore apparente è liberatorio se effettuato in buona fede; l’attrice non ha provato la colpa della banca; quest’ultima ha invece provato di avere usato le ordinarie cautele in fase di identificazione del prenditore.
Conseguentemente il Tribunale ha rigettato la domanda.
Appella la ASSICURAZIONI SPA e critica la dichiarata insussistenza di responsabilità contrattuale, l’erronea interpretazione della giurisprudenza ex art.43/2 Legge assegni, l’erronea valutazione della diligenza da pretendersi nella fattispecie; l’omessa valutazione della violazione da parte della banca della normativa antiriciclaggio; la erronea prospettazione di una propria negligenza nel causare/favorire la condotta fraudolenta del sedicente VIOLA LILLA presentatosi alla banca per chiedere l’incasso dell’assegno.
Resiste la Banca BANCA NEGOZIATRICE SPA ribadendo di non avere assunto alcun obbligo nei confronti ASSICURAZIONI SPA, essendo emittente dell’assegno l’ISTITUTO BANCARIO DI VATTELAPPESCA, ed avendo essa agito quale girataria/negoziatrice, la natura di assegno di traenza del titolo per cui è causa che lo assoggetta ad una disciplina analoga a quella dell’assegno circolare; di avere usato tutte le possibili accortezze nella negoziazione del titolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il titolo di cui si discute è un assegno tratto sull’ISTITUTO BANCARIO DI VATTELAPPESCA in favore di VIOLA LILLA con la clausola di non trasferibilità e di firma del beneficiario per traenza e quietanza.
Occorre precisare che a banca BANCA NEGOZIATRICE SPA non ha pagato ad un soggetto diverso dal beneficiario indicato nel titolo, ma ha pagato al BENEFICIARIO APPARENTE in quanto il soggetto che si è presentato per l’incasso del titolo si è qualificato con le generalità del beneficiario indicato nel titolo ed ha esibito documenti di identità apparentemente regolari.
Poiché però successivamente è emerso che non si trattava dell’effettivo beneficiario ma di un sedicente, il traente dell’assegno assume la responsabilità del giratario per l’incasso per il danno che gli è derivato, avendo dovuto rinnovare il pagamento al vero beneficiario.
La fonte legislativa di riferimento è data dal Regio Decreto n.21 dicembre 1933 n. 1736, in particolare dall’articolo 43, comma 1, che prescrive “L’assegno bancario emesso con la clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l’assegno se non ad un banchiere, per l’incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta”; e al comma 2 precisa “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento“.
La prima questione sulla quale le parti, ma, invero dottrina e giurisprudenza, hanno ampiamente dibattuto è la natura della responsabilità addebitata alla banca girataria.
In proposito si rende necessario un breve excursus.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale, sorto in tema di assegno bancario non trasferibile, la banca negoziatrice agirebbe quale sostituta nel mandato (articolo 1717 cc) impartito dal traente dell’assegno alla propria banca trattarla.
Più in particolare, la banca girataria per l’incasso di un assegno bancario non trasferibile sarebbe da considerare non soltanto mandataria del prenditore – girante, ma anche sostituta della banca trattaria nel servizio di pagamento dell’assegno, cui quest’ultima è obbligata nei confronti del traente in base alla convenzione di assegno. Subentrando alla banca trattaria, la banca girataria si sostituisce ad essa nel dovere di identificazione del presentatore del titolo con l’uso della dovuta diligenza professionale, mediante le cautele e gli accorgimenti suggeriti dal caso concreto.
Sotto questo profilo, la banca girataria viene chiamata a rispondere del negligente pagamento non solo nei confronti della banca trattaria, ma anche nei confronti del traente, ai sensi dell’articolo 1717 Codice Civile, ultimo comma (cfr. Cass. nn.3928/1977, 6929/1986, 4187/1987, 14359; 6377/2000 14359/2001.
Quest’ultima (Cass. n.14359/2001) precisa: “La banca girataria per l’incasso di un assegno bancario non trasferibile è mandataria del prenditore girante, ed è altresì sostituita alla banca trattaria nell’esplicazione del servizio bancario per quanto attiene all’identificazione del presentatore ed al conseguente pagamento cui quest’ultima è obbligata nei confronti del cliente. Ne consegue, da un canto, che detta banca girataria, dovendo, in sostituzione della banca trattaria, eseguire esattamente l’obbligazione derivante dalla convenzione di assegno, viene a trovarsi in rapporto con il traente, il quale, nell’ipotesi di pagamento male effettuato, può esercitare contro di essa l’azione contrattuale basata sulla convenzione di assegno, diretta alla ricostituzione dei fondi disponibili presso la banca trattaria per la somma corrispondente a quella indicata nell’assegno, dall’altro, che a detta banca girataria non è preclusa la domanda di restituzione nei confronti del presentatore dell’assegno qualora questi risulti diverso dai prenditore (e, perciò, non legittimato ad esercitare il relativo diritto cartolare)”.
Un diverso orientamento, anch’esso sorto in riferimento all’assegno bancario non trasferibile, ritiene che la responsabilità in caso di pagamento a soggetto diverso dal previsto beneficiario sia qualificabile erga omnes e configurabile come aquiliana o extracontrattuale, non potendo equipararsi il banchiere giratario ad un sostituto della banca trattaria o emittente nell’adempimento della convenzione di assegno, come tale posto in rapporto diretto con il traente, ma dovendosi piuttosto considerarlo, in quanto investito e attivato dalla procura all’incasso, quale rappresentante del girante, in nome e per conto del quale riceve il pagamento (cfr. Cass. nn. 6778/1990, 10111/1993, 1641/1996, 1023/1998, 1087/1999, 9902/2000; 12388/1992; 1214/1998.
In particolare Cass. 12425/2000: “Nel caso di irregolare pagamento di un assegno (con clausola “non trasferibile” abrasa), poiché la banca girataria per l’incasso di un assegno bancario non trasferibile subentra alla banca trattaria, ad essa sostituendosi nel dovere di identificazione del presentatore del titolo con l’impiego della dovuta diligenza professionale e con l’uso delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso suggeriscono, la stessa risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale verso la banca trattaria per aver violato tale dovere, che su di essa incombe ex articolo 43 L. ass. nell’accertamento della legittimazione del presentatore dell’assegno; peraltro, qualora la banca trattaria sia stata negligente nella verifica del titolo in stanza di compensazione, tale condotta può qualificarsi come fatto colposo del creditore, ai sensi dell’articolo 1227 Codice Civile, applicabile ex articolo 2056 Codice Civile anche alla responsabilità extracontrattuale“.
Cass. n. 8005, 18/04/2005 “la banca anzidetta non può qualificarsi sostituto di quella trattaria nell’adempimento della convenzione di assegno e quindi posta in rapporto con il traente, ma in quanto investita della procura all’incasso deve essere considerata rappresentante del girante, in nome e per conto del quale riceve il pagamento“.
Infine con la pronuncia del 06.10.2005 n. 19512 la Suprema Corte ha qualificato di natura “quasi contrattuale” la responsabilità del banchiere giratario per l’incasso che paghi un assegno circolare non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario indicato dal titolo, così superando i due contrastanti indirizzi giurisprudenziali in materia e accedendo ad un tertium genus di responsabilità.
Si riportano i passi salienti della decisione.
“Ad avviso di questa Corte, nessuno dei due indirizzi merita di essere seguito. Non il primo che identifica nel banchiere giratario per l’incasso il sostituto della banca trattarla nell’adempimento della convenzione di assegno, ponendolo perciò in rapporto con il traente che può esercitare contro di lui l’azione contrattuale fondata, appunto, sulla convenzione d’assegno. Una tale costruzione è incompatibile con la considerazione che il banchiere giratario è totalmente estraneo sia alla convenzione di assegno sia al rapporto di emissione del titolo; esso, investito e attivato dalla procura all’incasso, figura soltanto quale rappresentante del girante, in nome e per conto del quale riceve il pagamento. Vero è che la banca trattaria o emittente non potrebbe mai, in caso di girata per l’incasso, procedere direttamente al controllo della legittimazione e all’identificazione del presentatore, ciò non di meno appare superfluo ogni richiamo ai principi in tema di mandato, posto che anche per ciò che attiene alla negoziazione dei titoli di credito valgono le stesse regole dettate per il pagamento; anzi, la previsione legislativa della possibilità di girare per l’incasso l’assegno non trasferibile esclusivamente a un banchiere assume un preciso significato proprio in considerazione della responsabilità professionale e della funzione di pubblico interesse degli istituti di credito, cioè dell’estrema sicurezza offerta dalla particolare qualità del soggetto intermediario. In ogni caso, l’interpretazione dell’art.43 Legge assegni offerta dalle sentenze che si iscrivono in questo indirizzo, se può apparire confacente in tema di assegno bancario (per il quale è, in realtà, avanzata) la cui struttura si spiega sullo schema della delegazione di pagamento, non sembra per altro verso riproponibile per l’assegno circolare; è infatti largamente contestato che all’atto dell’emissione dell’assegno circolare si stipuli un contratto di mandato, in relazione al quale potrebbe aversi la sostituzione (o il submandato nei confronti) della banca girataria. Ma neanche il secondo orientamento è persuasivo. Deve, in generale, premettersi che esso pare ispirato all’intento pratico di evitare che la configurazione della responsabilità sub specie contrattuale possa condurre a una sorta di deresponsabilizzazione dell’istituto negoziatore, il quale, ove fosse considerato quale mero sostituto della banca trattaria ed esecutore delle istruzioni di quest’ultima, ben potrebbe limitarsi a pagare la somma al presentatore una volta che la trattaria, ricevuto l’assegno in compensazione, non abbia sollevato eccezioni sulla sua regolarità. Di qui l’esigenza di investire la banca girataria di un titolo autonomo di responsabilità, la cui rilevanza non viene meno per via della concorrente condotta della banca trattaria. Ma, a parte ciò, la tesi non è condivisibile sul piano dei principi generali in tema di obbligazioni. Com’è noto, la responsabilità extracontrattuale – nonostante l’ampia portata della dizione dell’art. 2043 c.c., che fa riferimento a “qualunque fatto doloso o colposo” – ricorre solo allorquando la pretesa risarcitoria venga formulata nei confronti di un soggetto autore di un danno ingiusto, non legato all’attore da alcun rapporto giuridico precedente o, comunque, indipendente da tale eventuale rapporto, sicché essa può configurarsi solo per effetto della violazione di una norma di condotta. Ove a fondamento della pretesa dedotta in giudizio venga enunciato l’inadempimento di un’obbligazione volontariamente contratta, o anche derivante dalla legge (art. 1173 cc), non vi è luogo per l’illecito aquiliano, ma è ipotizzabile unicamente una responsabilità contrattuale o legale derivante da un preesistente vincolo obbligatorio specifico posto in essere tra le parti dalla volontà delle stesse ovvero direttamente da una disposizione di legge. Orbene, non v’è dubbio che l’obbligazione per l’istituto negoziatore di pagare l’assegno solo al prenditore o al beneficiario deriva direttamente dalla disposizione di legge contenuta nell’art.43 legge assegni , a sua volta richiamata dall’art.86 stesso decreto. Quindi, promanando direttamente dalla legge, la responsabilità della banca girataria per l’incasso non si configura come obbligazione ex delicto, ma, per l’appunto, come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all’art.1173 cc, ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico. Trattasi, in fin dei conti, di fattispecie tipica di obbligazione che, pur non avendo natura contrattuale, non può per ciò solo essere ricondotta nello schema generale dell’art.2043 cc, trovando invece il suo archetipo nell’art.1173 cc. Il fondamento della correlativa azione risarcitoria è unico e non vi è bisogno di diversificarne il titolo (contrattuale, extracontrattuale, cartolare) a seconda del soggetto che si ritiene danneggiato. Il criterio per individuare il soggetto titolare della pretesa dovrà essere fondato sull’individuazione della sfera giuridica patrimoniale sulla quale è in concreto caduto il danno. In linea generale, il pregiudizio derivante dal pagamento dell’assegno circolare a soggetto diverso dal prenditore potrebbe ripercuotersi sul richiedente, ovvero sul prenditore, ovvero infine sulla stessa banca emittente se nella negoziazione si sia inserita una banca girataria per l’incasso. In definitiva il banchiere giratario per l’incasso che paga un assegno circolare non trasferibile a persona diversa dal beneficiario indicato dal titolo incorre in una responsabilità, nei confronti del beneficiario, che non ha natura contrattuale, non essendovi rapporto negoziale di sorta tra banca e beneficiario medesimo, né extracontrattuale, che riguarda il comportamento illecito per la violazione dell’obbligo generico del neminem laedere, bensì quasi contrattuale ai sensi dell’ultima parte dell’art.1173 cc. L’obbligazione deriva appunto direttamente dalla legge, ovverosia dalla norma di cui all’art.43 legge assegni, la quale prevede l’obbligo, a carico del banchiere giratario per l’incasso, di pagare solo ed esclusivamente al soggetto ordinatario ed il correlativo diritto, a favore di tale soggetto, di chiedere il risarcimento del pregiudizio patrimoniale patito“.
Ma la questione era tutt’altro che risolta, permanendo i contrasti sono infatti intervenute la Sezioni Unite della Cassazione che con la sentenza n. 14712 del 26/6/07 hanno così statuito:
“Prima di affrontare il tema della natura dell’indicata responsabilità, conviene ricordare che l’espressione “colui che paga”, adoperata dalla norma in esame, va intesa in senso ampio: non solo si riferisce alla banca trattarla (o all’emittente, in caso di assegno circolare) ma anche alla diversa banca cui l’assegno sia stato girato per l’incasso da un proprio cliente e che lo abbia in favore di costui monetizzato (o accreditato sul suo conto corrente) per poi inviarlo alla stanza di compensazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 19512 del 2005). Tale conclusione – corroborata dall’analogia con quanto previsto dalla L. assegni, art. 41, u.c., che espressamente equipara a quella del trattario la responsabilità del banchiere presso il quale sia stato posto all’incasso un assegno sbarrato – è giustificata dal rilievo che non già la banca trattarla (L. assegni, art. 38), bensì soltanto la banca negoziatrice è tenuta ed è concretamente in condizione di controllare l’autenticità della firma di colui che, girando l’assegno per l’incasso, lo immette nel circuito di pagamento. Circa natura della responsabilità che il citato art.43 fa ricadere sulla banca che abbia negoziato un assegno munito di clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata, si rinvengono, nella giurisprudenza di questa corte, pronunce di segno diverso, accomunate dal problema (non uniformemente risolto) dell’individuazione della funzione svolta dalla banca negoziatrice in rapporto alla posizione del prenditore ed alla posizione della banca debitrice cartolare… (omissis) Reputano le sezioni unite che alla responsabilità di cui si discute debba essere senz’altro riconosciuta natura contrattuale, benché non sia necessario a tal fine postulare che la banca negoziatrice operi in veste di mandataria della banca sulla quale grava l’obbligazione cartolare di pagamento. È opinione ormai quasi unanimemente condivisa dagli studiosi quella secondo cui la responsabilità nella quale incorre “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta” (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l’obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell’accezione che ne da il successivo art.1321 cc, ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall’inesatto adempimento di un’obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte. In tale contesto la qualificazione “contrattuale” è stata definita da autorevole dottrina come una sineddoche (quella figura retorica che consiste nell’indicare una parte per il tutto), giustificata dal fatto che questo tipo di responsabilità più frequentemente ricorre in presenza di vincoli contrattuali inadempiuti, ma senza che ciò valga a circoscriverne la portata entro i limiti che il significato letterale di detta espressione potrebbe altrimenti suggerire. Pur non senza qualche incertezza, in un quadro sistematico peraltro connotato da un graduale avvicinamento dei due tradizionali tipi di responsabilità, anche la giurisprudenza ha in più occasioni mostrato di aderire a siffatta concezione della responsabilità contrattuale, ritenendo che essa possa discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice contatto sociale, ogni qual volta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento. Così, ad esempio, è stato attribuito carattere contrattuale non soltanto all’obbligazione di risarcimento gravante sull’ente ospedaliero per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico operante nell’ospedale, ma anche all’obbligazione del medico stesso nei confronti del paziente, quantunque non fondata sui contratto ma sul solo contatto sociale, poiché a questo si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire la tutela degli interessi che si manifestano e sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (cfr. Cass. n. 9085 del 2006, Cass. n. 12362 del 2006, Cass. n. 10297 del 2004, Cass. n. 589 del 1999 ed altre conformi); e natura contrattuale è stata riconosciuta anche alla responsabilità del sorvegliante dell’incapace, per i danni che quest’ultimo cagioni a se stesso in conseguenza della violazione degli obblighi di protezione ai quali il sorvegliante è tenuto, sul presupposto che quegli obblighi derivino da un rapporto giuridico contrattuale che tra tali soggetti si instaura per contatto sociale qualificato (cfr. Cass. n. 11245 del 2003)…In quest’ottica deve esser letta anche la disposizione dell’art. 1173 cc che classifica le obbligazioni in base alla loro fonte ed espressamente distingue le obbligazioni da contratto (da intendersi nella più ampia accezione sopra indicata) da quelle da fatto illecito. Si potrebbe in verità anche sostenere – ed è stato sostenuto – che la nozione di obbligazione contrattuale contenuta in detto articolo ha una valenza più ristretta, e che le obbligazioni derivanti dalla violazione di specifiche norme o principi giuridici preesistenti ricadono nell’ulteriore categoria degli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico, cui pure la medesima norma allude. Piuttosto che obbligazioni di natura contrattuale le si dovrebbe insomma definire obbligazioni ex lege…Da tali premesse si ricava la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari), la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dallo L. assegno, art. 43, comma 1, nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattarla (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca. Induce a ciò la considerazione che quelle regole di circolazione e di pagamento dell’assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un’indiretta funzione di rafforzamento dell’interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l’assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo …..( omissis) In capo al banchiere presso cui l’assegno non trasferibile è posto all’incasso sorge, prima d’ogni altro, un obbligo professionale – derivante dalla sua stessa funzione, in considerazione della quale la legge stabilisce, appunto, che l’assegno possa esser girato per l’incasso solo ad un banchiere-banchiere – di far si che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso. E la responsabilità deriva appunto dalla violazione di un siffatto obbligo di protezione, che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo ed al buon fine della sottostante operazione: obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto. Il che necessariamente conduce fuori dall’ambito della responsabilità aquiliana, non permette di configurare un caso di responsabilità ex lege (intesa come responsabilità da atto lecito) e porta invece a concludere per la natura (lato sensu) contrattuale della responsabilità ricadente sulla banca a norma della L. assegno, citato art. 43, comma 2, 4.4.3.“.
Chiarito pertanto, l’approdo ermeneutico dopo il lungo e complesso percorso di cui si è dato conto, la giurisprudenza ha anche elaborato i criteri valutativi della condotta del banchiere che negozi l’assegno non trasferibile:
“l’art. 43 L. ass. “per agevolare l’incasso dell’assegno non trasferibile, ne ammette la girata per l’incasso esclusivamente ad un banchiere sul cui vaglio fa affidamento, rendendolo garante verso la trattarla della esatta identificazione del prenditore e infine responsabile dell’inesatto pagamento “dall’articolo 43 della L. ass…, ” sembra promanare il richiamo a una più stretta diligenza proprio dell’istituto negoziatore di assegni in ragione degli aspetti pratici e sostanziali dell’operazione di pagamento. A questo proposito si rammenta che la banca girataria riceve materialmente il titolo dal proprio cliente, trovandosi così a gestire in forma individuale la presentazione dell’assegno in versamento, con maggiori possibilità di riscontrare eventuali irregolarità nella circolazione del titolo o contraffazioni“.
Di contro, l’azienda trattarla e quella emittente si vedono normalmente consegnare il titolo in stanza di compensazione, all’interno di una rimessa comprendente una moltitudine di altri titoli, per giunta con tempi assai ristretti per poterne eccepire l’irregolarità.
A ciò si aggiunge che solo l’azienda giratane per l’incasso ha la possibilità di un diligente vaglio sulla persona del presentatore (ivi comprese le sue qualità) e sulla natura del documento di identificazione esibito, elementi tutti che devono concorrere a integrare un pagamento diligente e liberatorio (cfr. Cass. Sent. 19512/2005).
Dunque, la condotta dell’appellata, costituendo obbligazione contrattuale, va valutata, quanto ad adempimento, nei termini di cui all’art.1213 cc.
Nella fattispecie è pacifico che i fatti si sono svolti nel seguente modo: in data 23/3/99 un soggetto sedicente VIOLA LILLA si è presentato presso l’agenzia del BANCA NEGOZIATRICE SPA ed ha chiesto la negoziazione dell’assegno non trasferibile indicante quale beneficiario VIOLA LILLA, l’incaricato della banca ha visionato e fotocopiato il documento di identità esibito (patente di guida) che lo identificava come VIOLA LILLA ed ha chiesto, così come prevede la normativa antiriciclaggio, il tesserino del codice fiscale, anch’ esso risultato intestato a tale nominativo.
L’importo indicato nell’assegno è stato versato in libretto di risparmio appositamente aperto nell’occasione, intestato a VIOLA LILLA e dal sedicente VIOLA LILLA prelevato dopo circa venti giorni (19/4/99).
Ne è seguita contestazione da parte del vero VIOLA LILLA che ha disconosciuto la sottoscrizione apposta per girata dell’assegno.
L’appellante – traente dell’assegno – contesta alla banca quali inadempimenti fonte di responsabilità il non avere diligentemente identificato il prenditore e il non avere verificato il buon esito del titolo nel lasso di tempo in cui la somma è rimasta giacente nel deposito.
Ebbene, esclude la Corte che l’inadempimento sia derivato da causa imputabile al giratario per l’incasso, che ha dimostrato di avere adottato tutte le prescrizioni e precauzioni che la situazione concreta imponeva e consigliava.
Pur aderendo ai severi criteri indicati dalla giurisprudenza per valutare la condotta della banca deve comunque rilevarsi nella fattispecie che l’identificazione del prenditore non poteva che avvenire attraverso un documento di identità idoneo qual’è la patente di guida, (la fotocopia del detto documento non risulta più depositata nel fascicolo di parte, ma non è contestato che trattavasi di documento che, all’apparenza, si mostrava regolare e valido); la richiesta di un ulteriore documento d’identità, attesi gli intenti truffaldini del soggetto, non avrebbe sortito diverso effetto, perché mai costui ne avrebbe presentato altro che, per essere autentico, avrebbe dovuto indicare le sue vere, diverse generalità e smascherare i suoi propositi illeciti, e dunque la richiesta avrebbe determinato al massimo l’esibizione di altro documento anch’esso falsificato.
Peraltro la ASSICURAZIONI SPA non precisa che sull’assegno fossero stati riportati i dati anagrafici completi del beneficiario (data e luogo di nascita) per cui anche sotto questo profilo nessun dubbio poteva sorgere nel funzionario della banca circa l’identità di colui che si presentava come il legittimo possessore dal titolo e che la sua identificazione confermava come il soggetto beneficiario.
Il pagamento non è avvenuto immediatamente, ma la somma è stata depositata in un libretto bancario (la circostanza che non si trattasse di un conto corrente non assume alcuna rilevanza ai fini che qui interessano), solo dopo venti giorni ne è stato consentito il prelievo.
Nessun sospetto e nessuna norma consigliava o imponeva alla banca di effettuare ulteriori verifiche a mezzo telefono alla BANCA TRATTARIA SPA o addirittura presso lo stato civile del Comune di nascita risultante dal documento di identità esibito dal beneficiario.
Come ha esattamente osservato il Tribunale l’art.43 Legge assegni impone l’obbligo di pagare l’assegno non trasferibile al prenditore, così intendendo il prenditore come risulta identificato nel titolo, e non esige obblighi investigativi per verificare che l’identità del prenditore apparente corrisponda a quella dei prenditore effettivo, né accertamenti tecnici sui documenti per verificare che non ricorra la contraffazione, soprattutto se non emerge un minimo sospetto in proposito.
Semmai era onere e interesse della ASSICURAZIONI SPA accertare che l’assegno emesso in favore di VIOLA LILLA (e sembra, inviato a mezzo posta) fosse pervenuto nelle mani dell’effettivo beneficiario, accertamento che se effettuato, nella fattispecie avrebbe con buona probabilità impedito une. anomala circolazione del titolo.
A ben vedere la banca non ha pagato ad un soggetto diverso dal beneficiario, ma ha pagato al beneficiario apparente in quanto costui ha dimostrato con idonea documentazione di identificarsi con il beneficiario indicato nel titolo.
Il principio secondo cui la norma comune di cui all’art.1189 cc non trova applicazione all’ipotesi di pagamento di assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario in cui prevale la norma speciale prevista per la circolazione dei titoli di credito, costituita dall’art. 43/2 L. ass. (cfr. Cass. n.7949 del 31/03/2010, Cass. 3654/03 “L’art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, applicabile all’assegno circolare in forza del richiamo contenute nel successivo art. 86, disciplina in modo autonomo la fattispecie dell’adempimento dell’assegno non trasferibile, derogando all’art. 1189 cod. civ. che, in tema di obbligazioni, dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente, con la conseguenza che la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finche non paghi nuovamente all’ordinatario esattamente individuato (o al banchiere giratario per l’incasso) l’importo dell’assegno, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione del beneficiario” va coordinato con la natura ed il grado della diligenza che l’art.1218 cc esige dal debitore della prestazione.
Diligenza che per quanto accentuata non può superare gli effetti dalla “impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile” che costituisce il limite obiettivo alla responsabilità contrattuale per inadempimento.
La banca non avrebbe avuto alcuno strumento ulteriore rispetto a quelli adoperati nella fattispecie, per accorgersi del raggiro ordito dal sedicente VIOLA LILLA, avendo tenuto una condotta idonea e confacente all’adempimento degli obblighi di cui all’art.43 Legge assegni.
In definitiva deve concludersi che l’evento dannoso, per le modalità di verificazione come sopra descritte, è ascrivibile a causa non imputabile alla banca girataria.
L’appello va rigettato.
L’opinabilità e complessità della questione ha determinato l’esigenza di un più approfondito vaglio giudiziale e giustifica la compensazione delle spese processuali, quantomeno di questo grado.
PQM
Rigetta l’appello e compensa le spese.
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