LA MASSIMA
Nelle controversie in materia di protezione dei dati personali è competente il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, richiamato dall’art.10 D.LGS. n.150/2011.
Nel caso di specie il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza territoriale atteso che la Banca che avrebbe effettuato l’asserita illegittima segnalazione presso la Centrare rischi della Banca d’Italia aveva sede in altro circondario.
IL CONTESTO NORMATIVO
ARTICOLO 10 D.LGS. N.150/2011
Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali
1. Le controversie previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e’ proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
4. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
5. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonche’ il risarcimento del danno
IL CASO E LA DECISIONE
Il provvedimento in esame è stato emesso a definizione del procedimento cautelare ante causam con il quale il ricorrente ha chiesto al Tribunale di inibire ogni ulteriore comunicazione circa le pendenze debitorie dello stesso nei confronti degli Istituti di credito convenuti e/o ordinare la sospensione della pubblicazione dei dati dello stesso dalla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia.
Il ricorrente, infatti, assumendo che i debiti di cui alle segnalazioni nella centrale Rischi sarebbero prescritti, ha chiesto la detta tutela cautelare sul presupposto che l’accertamento della prescrizione dei propri debiti nei confronti degli Istituti di credito segnalanti determinerebbe l’illiceità della segnalazione che sarebbe lesiva per lo stesso avendo ostacolato il proprio accesso al credito.
Il Giudice, con il provvedimento in esame, ha rilevato di ufficio la propria incompetenza territoriale in conformità a quanto disposto dall’art.10 del dlgs n.150/2011.
In particolare, il dlgs. 150 del 1.9.2011, entrato in vigore 6.10.2011, contiene le disposizioni complementari al codice di procedura civile sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, che erano state previste dall’art.54 della legge 69 del 18 giugno 2009.
Le controversie in materia di applicazione delle disposizioni del Codice sulla protezione dei dati personali trovano disciplina nell’art.10 del dlgs. 150/2011 il quale prevede che nel caso di controversie previste dall’art.152 del dlgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice della privacy) la competenza spetta al tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, individuato ai sensi dell’art. 4 del dlgs. 196/2003.
Nella fattispecie in esame, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato negli Istituti di credito resistenti ai quali il ricorrente ha contestato l’illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, dei quali nessuno è risultato avere sede nel circondario del Tribunale adito.
Il Giudice, quindi, in applicazione di quanto stabilito dal dlgs 150/2011, rilevato che la competenza territoriale nel caso di procedimento cautelare ante causam è individuata nel foro competente per il giudizio di merito, ai sensi dell’art.669 septies cpc, ha emesso ordinanza di inammissibilità del procedimento per incompetenza.
Ai sensi dell’art.669 septies cpc, II comma, poi, il Giudice ha provveduto anche sulle spese del procedimento cautelare trattandosi di ordinanza di incompetenza pronunciata prima dell’inizio della causa di merito.
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