La massima
In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, disposti, in senso positivo o negativo, sia ai sensi dell’articolo 618, comma secondo, che ai sensi dell’articolo 624 codice di procedura civile (nel testo vigente dopo le sostituzioni intervenute per effetto dell’articolo 2, comma 3, del Dl n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 e, successivamente, dell’articolo 18 della legge n. 52 del 2006) sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell’articolo 669 terdecies codice di procedura civile, e non sono suscettibili di opposizione agli atti esecutivi.
Il caso
TIZIO ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza emessa dal Giudice dell’Esecuzione con la quale era stata revocata l’ordinanza di conversione del pignoramento, rigettata la richiesta di sospensione dell’esecuzione e fissato una nuova udienza per l’emissione di una nuova ordinanza di conversione.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale, in quanto ritenuta inammissibile, sul presupposto – tra l’altro – dell’erroneità del rimedio utilizzato (opposizione all’esecuzione) in luogo del reclamo ex art. 669 terdecies cpc previsto dall’art. 618 cpc.
Avverso tale sentenza TIZIO ha proposto ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 618 in relazione agli artt. 112, 99 e 360 primo comma n. 3 e 5 cpc.
La decisione
L’ordinanza in esame si occupa del rimedio esperibile avverso il provvedimento del Giudice dell’Esecuzione di diniego o accoglimento della sospensione adottato ai sensi dell’art. 618 cpc.
La decisione adottata dalla Corte di Cassazione si coordina con la modifica dell’art. 624 cpc attivata dal decreto legge n. 35 del 2005, nonché della legge n. 52 del 2006 che, a far data dall’1/3/2006, prevede l’apposito rimedio del reclamo cautelare ai sensi dell’art. 669 terdecies cpc.
Se, dunque, prima della riforma, nel vigore delle nome originarie del codice di rito, la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto l’esperibilità del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi avverso le ordinanze con le quali il Giudice dell’Esecuzione accoglieva o rigettava le istanze di sospensione del procedimento esecutivo ovvero rigettava le istanze di provvedimenti indilazionabili rispettivamente ai sensi dell’art. 624 e 618 cpc, ritenendosi che, trattandosi di atti dell’esecuzione, fosse esperibile, in mancanza di apposito rimedio, quello a carattere residuale dell’art. 617 cpc, successivamente alla riforma, la Corte di Cassazione – già con la sentenza n. 11243/10 – ha escluso che si possa concludere che al provvedimento sull’istanza di sospensione emesso, in modo positivo o negativo, ai sensi dell’art. 618 cpc, il legislatore delle riforme abbia inteso negare la soggezione al reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies cpc.
Alla luce di ciò la Corte di Cassazione ha emesso il seguente principio di diritto:
In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, disposti, in senso positivo o negativo, sia ai sensi dell’articolo 618, comma secondo, che ai sensi dell’articolo 624 codice di procedura civile (nel testo vigente dopo le sostituzioni intervenute per effetto dell’articolo 2, comma 3, del Dl n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 e, successivamente, dell’articolo 18 della legge n. 52 del 2006) sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell’articolo 669 terdecies codice di procedura civile, e non sono suscettibili di opposizione agli atti esecutivi.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno