L’omesso avvertimento di cui all’art. 480 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 83/2015, secondo cui il creditore che con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi o proporre un piano del consumatore, ponendo rimedio alla situazione di sovra indebitamento, si osserva che non sono previste legislativamente le conseguenze di detta omissione, cosicché la stessa non potrebbe comportare la nullità dell’atto, che è l’invalidità prevista nei soli casi di omissioni tassativamente indicate dall’art. 480, 2° c. c.p.c.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Cristina Bellentani, con la sentenza n. 1169 del 17.07.2019.
In particolare, la vicenda ha riguardato un soggetto che conveniva in giudizio una banca chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto notificatogli dall’istituto e, nel merito, la declaratoria di nullità e la revoca del precetto stesso; inoltre, chiedeva la declaratoria dell’usurarietà ab origine della pattuizione nonché la nullità di ogni clausola con la quale erano stati convenuti interessi, o, in subordine, la riconduzione degli interessi nei limiti del tasso legale vigente pro tempore.
Il Giudice, sospendeva l’efficacia esecutiva del titolo e, nel giudizio conseguentemente radicato, si costituiva la convenuta, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha, in primo luogo, esaminato il vizio formale del precetto indicato da parte opponente, consistente nella mancata notifica del titolo esecutivo unitamente al precetto.
Al riguardo, il Giudicante ha osservato che l’opposta ha notificato all’opponente copia del titolo conforme all’esecutiva, e che comunque l’art. 41 T.U.B., applicabile al caso in esame, dispone che nell’esecuzione riguardante i crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo. E’, pertanto, sufficiente che il precetto contenga l’indicazione del titolo esecutivo su cui si fonda il credito, come è avvenuto nel caso di specie.
Inoltre, quanto al vizio formale relativo all’omesso avvertimento di cui all’art. 480 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 83/2015, secondo cui il creditore che con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi o proporre un piano del consumatore, ponendo rimedio alla situazione di sovra indebitamento, l’Organo giudicante ha osservato che non sono previste legislativamente le conseguenze di detta omissione, cosicché la stessa non potrebbe comportare la nullità dell’atto, che è l’invalidità prevista nei soli casi di omissioni tassativamente indicate dall’art. 480, 2° c. c.p.c.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale, previa revoca del provvedimento di sospensione, ha respinto l’opposizione e condannato l’attrice opponente alla rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A PRECETTO: LA MANCANZA DELL’AVVERTIMENTO DI CUI ALL’ART. 480, CO. 2, C.P.C., NON DETERMINA LA NULLITÀ DELL’ATTO
IL VIZIO VA DEDOTTO CON LO STRUMENTO DELL’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI, EX ART. 617 C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Milano, Dott. Giuseppe Fiengo | 18.02.2016
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/precetto-la-mancanza-dellavvertimento-di-cui-allart-480-co-2-c-p-c-non-determina-la-nullita-dellatto
OPPOSIZIONE PRECETTO: IL RECLAMO AVVERSO LA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO È INAMMISSIBILE
È, ALTRESÌ, ESCLUSA L’APPLICAZIONE IN VIA ANALOGICA DELLA DISCIPLINA EX ART. 624 C.P.C
Ordinanza | Tribunale di Fermo, Pres. Marziali, Rel. Pulicati | 16.02.2019 | n.21237
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-precetto-il-reclamo-avverso-la-sospensione-dellefficacia-esecutiva-del-titolo-e-inammissibile
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