Procedimento patrocinato dall’ Avv. Virginia Colli del Foro di Trapani, con la consulenza tecnica della dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro-Fanelli & Partners
Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Trapani, Giudice Giovanna Orlando, con la sentenza n. 697 del 25.06.2019.
Con tale provvedimento, sono stati precisati due profili particolarmente interessanti in materia di:
- a) inesistenza dell’usurarietà sopravvenuta nei mutui stipulati ante L.108/96;
- b) esclusione della commissione di estinzione anticipata dalla verifica dell’usurarietà.
Una società, nella qualità di debitore principale, e i fideiussori agivano in giudizio nei confronti della banca con la quale avevano stipulato il contratto di mutuo, chiedendo la declaratoria di nullità e/o inefficacia del precetto notificatogli per l’inesistenza del credito indicato nel precetto, l’accertamento dell’applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.
Si costituiva la banca, contestando quanto dedotto dalla controparte, chiedendo il rigetto delle domande e la conferma del precetto.
Il Tribunale di Trapani ha rigettato l’opposizione della società e dei fideiussori.
Il Giudice ha affermato che, nell’ambito del sistema normativo antiusura predisposto dalla Legge n.108/1996, e in ordine all’incidenza di quest’ultimo sui contratti di mutuo stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, quando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge citata, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della stessa, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula. Del pari, la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato non può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Altro punto di rilievo della sentenza è l’esclusione della commissione di estinzione anticipata nella verifica della usurarietà. Il Tribunale trapanese è chiaro nel precisare che ai fini della violazione della legge antiusura nel contratto di mutuo il computo della commissione di estinzione anticipata non può essere tenuto in considerazione, atteso che essa risulta tuttora esclusa dalla rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) per i contratti di finanziamento e che inoltre non è applicabile al momento della conclusione del contratto, ma la sua applicazione è tutt’al più solo eventuale e riguarda il momento della fase di estinzione anticipata di quest’ultimo, che non è inerente al costo normale del credito indicato dal TEGM.
La commissione di estinzione anticipata deve pertanto essere considerata come il corrispettivo per la banca per la facoltà di recesso anticipato dal contratto concessa al mutuatario (per l’intero ammontare del capitale e o solo per una sua parte) o come penale per un eventuale inadempimento, essendo questa pattuita tra le parti anticipatamente nel suo esatto ammontare ed avendo la funzione di stabilire le conseguenze economiche ossia quantificare il compenso per la banca a fronte del guadagno perduto nel caso di estinzione anticipata del mutuo, verificandosi in tale ipotesi un adempimento con modalità differenti rispetto a quelle originariamente pattuite nel contratto e riportate nel piano di ammortamento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA VERIFICA SI ESTENDE AGLI INTERESSI DI MORA MA NON COMPORTA LA GRATUITÀ TOUT COURT DEL MUTUO
L’APPROFONDIMENTO DELLA SUPREMA CORTE, TRA CONTRADDIZIONI E LACUNE ERMENEUTICHE
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. terza civile, Pres. Frasca – Rel. Rossetti | 30.10.2018 | n.27442
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-verifica-si-estende-agli-interessi-di-mora-ma-non-comporta-la-gratuita-tout-court-del-mutuo
RAPPORTI BANCARI: ESCLUSA OGNI RILEVANZA DELLA CD. USURA SOPRAVVENUTA
IL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI USURA VA VERIFICATO CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Marco Cirillo | 26.01.2018 | n.1846
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/rapporti-bancari-esclusa-ogni-rilevanza-della-cd-usura-sopravvenuta
USURA – MUTUO: PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA ESCLUSA DAL TAEG AI FINI L.108/96
TALE PROSPETTAZIONE DETERMINEREBBE UN’ERRATA SOMMATORIA FRA VOCI ETEROGENEE PER NATURA E FUNZIONE
Ordinanza | Tribunale di Civitavecchia, giudice Rossella Pegorani | 28.06.2017
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-penale-estinzione-anticipata-esclusa-dal-taeg-ai-fini-l-10896
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