Provvedimento segnalato dall’Avv. Vincenza Genchi del Foro di Bari
Deve essere rigettata una domanda a tal punto generica da tradursi in una mera invocazione per relationem del contenuto di una perizia tecnico-contabile, non giurata, prodotta da parte attrice, altrettanto generica e priva di reale riferimento al caso concreto, senza alcuna indicazione specifica del metodo utilizzato, del periodo confrontato e delle soglie prese in considerazione.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Trani, Giudice Francesca Pastore, con la sentenza n. 1738 del 16.07.2019.
Un mutuatario e il garante hanno agito in giudizio contro la banca, eccependo la nullità della pattuizione degli interessi del mutuo stipulato per il suo carattere usurario e, di conseguenza, per la ripetizione di quanto essi avrebbero versato in più, attesa la sanzione della gratuità del mutuo invocata ex art.1815 c.c. Quanto eccepito da parte attrice, è stato sostenuto da una perizia tecnico-contabile da loro prodotta.
Si è costituita la banca e la società alla quale era stato nel frattempo ceduto il credito derivante dal mutuo, evidenziando l’erroneità della presupposta sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori ai fini della verifica ex l.108/1996, nonché la sottrazione del tasso di mora ai rilevamenti di cui alla l.108/1996.
Il Tribunale, con una sintetica quanto irreprensibile motivazione, ha dedotto la genericità delle argomentazioni di parte attrice, fornendo una serie di principi in tema di usura.
La commissione di estinzione anticipata non è una voce di costo normalmente e fisiologicamente legata all’erogazione del mutuo, bensì solo un costo eventuale che si sborsa una tantum per l’esercizio di una facoltà che, in questo caso, nemmeno è allegato sia stata mai esercitata. Quindi è errato il calcolo del tasso effettivo che la considera e non può ritenersi perciò usurario quel tasso.
Non v’è ragione logica e giuridica di sommare i due distinti tassi d’interesse, applicabili in distinte ipotesi di svolgimento del rapporto, l’una fisiologica e l’altra patologica. Se anche l’interesse di mora fosse superiore alla soglia ex l.108/1996, l’unica conseguenza si rifletterebbe sull’interesse moratorio, ma non ne conseguirebbe di certo che gli interessi corrispettivi debbano essere espunti e il mutuo divenire gratuito.
Quanto alla doglianza di non corrispondenza dell’indicatore sintetico di costo indicato in contratto al TAEG, il Tribunale ha osservato che, quand’anche così fosse, ciò non avrebbe le conseguenze di nullità della pattuizione sul tasso che parte attrice vuol far discendere: ciò non rientrerebbe nella previsione di cui all’art. 117, co.6, t.u.b. (“Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”), atteso che la norma prevede che siano nulle le clausole che fissano tassi superiori a quelli “pubblicizzati”, mentre l’ISC di per sè non è l’indicazione scritta del tasso d’interessi debitore e non può nemmeno essere pubblicizzato perché è un valore che si ricava caso per caso nel singolo contratto a seconda dei costi vari e specifici di quel contratto.
Per questi motivi, il Giudice ha rigettato la domanda del mutuatario e del garante, condannandoli alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: IL CORRENTISTA HA L’ONERE DI DIMOSTRARE “SE” ED “IN CHE MISURA” GLI INTERESSI INDEBITI SIANO STATI COMPUTATI
LA CONTESTAZIONE GENERICA COMPORTA L’INAMMISSIBILITÀ DELLA CTU
Sentenza | Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Luisa Zicari | 19.06.2017 | n.1798
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-il-correntista-ha-lonere-di-dimostrare-se-ed-in-che-misura-gli-interessi-indebiti-siano-stati-computati
USURA: È ONERE DEL CORRENTISTA PROVARE L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ADDEBITI CONTESTATI
L’USURA SOGGETTIVA È ESCLUSA SE L’ALLEGAZIONE ATTOREA È GENERICA
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Federica Profumieri | 17.01.2017 | n.500
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-onere-del-correntista-provare-lillegittimita-degli-addebiti-contestati
USURA: ESCLUSA IN MANCANZA DI TEMPESTIVA ALLEGAZIONE DA PARTE DEL CLIENTE DEGLI ELEMENTI DI FATTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA
LA PRETESTUOSITÀ E GENERICITÀ DELLE CENSURE GIUSTIFICANO LA CONDANNA DEL CLIENTE EX ART. 96 C.P.C.
Sentenza | Tribunale di Mantova, Dott. Marco Benatti | 30.06.2015 | n.662
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-esclusa-mancanza-tempestiva-allegazione-parte-del-cliente-degli-elementi-sostegno-della-domanda
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