Il piano di ammortamento “alla francese” nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all’interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l’ultima rata.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, con la sentenza n. 9640 del 08.05.2019.
Con tale provvedimento, l’Organo giudicante coglie l’occasione per confermare alcuni punti fermi in materia di anatocismo, calcolo degli interessi ai fini del superamento del tasso soglia e, in particolare, per ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale relativo alla legittimità della formula negoziale dell’ammortamento alla francese, delineando una netta differenza tra costo del mutuo, costruzione della rata e insorgere del fenomeno anatocistico.
In primo luogo, circa il superamento del tasso soglia, il Giudice brevemente stigmatizza ancora una volta il non condivisibile modus operandi, caro a molti consulenti di parte, che interpreta il dato normativo nel senso di dover sommare i tassi corrispettivi a quelli moratori al fine di verificare il superamento del tasso soglia tempo per tempo vigente, ribadendo che il superamento della soglia di usurarietà va verificata in concreto considerando singolarmente le due tipologie di tassi. Essendo essi infatti ontologicamente differenti, la sommatoria degli stessi non potrebbe che condurre ad un effetto distorsivo dell’analisi contabile con evidente parzialità dei risultati.
In secondo luogo la sentenza in commento evidenzia come l’anatocismo di per sé non costituisca illecito, essendo tale “fenomeno” anche normato ai sensi dell’art. 1283 c.c., almeno finchè gli accordi delle parti, libere di determinare convenzionalmente le modalità di imputazione dei pagamenti ai sensi dell’art. 1194 c.c., non comportino la maturazione di indebite ed occulte forme di prelievo in favore di parte mutuante.
Ciò detto, il giudicante si sofferma sull’ammortamento alla francese e sui rilievi che parte attrice muove per suffragare al propria domanda volta ad ottenere una declaratoria di nullità dei tassi applicati per indeterminatezza della relativa formula negoziale.
Il Giudice, prendendo le mosse da precedenti arresti giurisprudenziali sul punto, chiarisce primariamente che il piano di ammortamento alla francese altro non è se non “la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all’interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche” in considerazione del fatto che gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l’ultima rata.
Circostanza che rende in generale il “costo del mutuo” più oneroso rispetto all’ammortamento cosiddetto all’italiana, dove l’importo complessivo della rata non è costante, ma lo è all’interno di essa la quota di capitale calcolato, così che gli interessi man mano verranno calcolati su un capitale in diminuzione.
Nell’ammortamento alla francese vengono pagati prima soprattutto gli interessi che, considerato l’irrisorio abbattimento del capitale mutuato nella prima fase del piano di rientro, complessivamente saranno più alti che nel caso in cui si optasse per altre clausole negoziali, ma il contraltare sarà per il mutuatario avere la certezza di una rata unica e costante nel tempo.
La scelta di questo schema negoziale, a differenza di quanto faziosamente opinato da parte attrice nel caso in questione, non produce effetti anatocistici nella misura sanzionata dalla Cassazione (Cass. N. 21095-04 e 24418-10), né si può asserire che il tasso sia indeterminato, considerato che il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione degli interessi.
In definitiva viene precisato che non v’è effetto anatocistico nel caso di ammortamento alla francese, in quanto in tale schema negoziale gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati, ma solo preventivamente distribuiti su tutta la durata del rapporto, per cui il maggior ammontare degli interessi da versare rispetto ad altre tipologie di piani di ammortamento, non dipende dall’applicazione di interessi composti, ma dalla diversa costruzione delle rate, che non comporta alcuna violazione dell’articolo 1283 cc.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON DETERMINA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO
GLI INTERESSI SONO CALCOLATI SOLO SULLA QUOTA DI CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 07.11.2018 | n.21474
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammortamento-alla-francese-non-determina-alcun-fenomeno-anatocistico1
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: LEGITTIMO E NON CONTRARIO A NORME IMPERATIVE
NON INCIDE SULL’AMMONTARE DEGLI INTERESSI PATTUITI
Sentenza | Tribunale di Livorno, Giudice Fabrizio Nicoletti | 09.10.2018 | n.1021
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammortamento-alla-francese-legittimo-e-non-contrario-a-norme-imperative
MUTUO: È DA ESCLUDERE CHE L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE COMPORTI L’APPLICAZIONE DI INTERESSI ANATOCISTICI
GLI INTERESSI CHE VANNO A COMPORRE LA RATA DA PAGARE SONO CALCOLATI SULLA SOLA QUOTA DI CAPITALE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 08.11.2018 | n.21528
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-e-da-escludere-che-lammortamento-alla-francese-comporti-lapplicazione-di-interessi-anatocistici
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