In tema di contratto di conto corrente bancario il correntista che agisca per la ripetizione di indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione. Parte attrice deve adempiere al relativo onere probatorio con riferimento ai fatti costitutivi del suo diritto di credito, per consentire di ricostruire in modo completo ed integrale l’andamento dei rapporti bancari intercorsi tra le parti.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Emilia Salvatore, con la sentenza n. 1007 del 25.06.2019, che si riporta di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emilia Salvatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:
società
ATTORE
Contro
BANCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso parte attrice come da foglio di PC , parte convenuta come da memoria ex art. 183 n 1 CPC
MOTIVI DELLA DECISIONE
SOCIETÀ ha citato in giudizio BANCA chiedendo accertarsi e dichiararsi, con riferimenti al rapporto di conto corrente n OMISSIS ed ai conti anticipi nr. OMISSIS intervenuti tra le parti, la illegittima applicazione da parte della banca convenuta di interessi usurari, l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale di interessi passivi e dei tassi passivi e delle condizioni contrattuali nel corso del rapporto di conto corrente e dei conti anticipi, l’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto/ commissione di messa a disposizione fondi in quanto non concordate e nulle, l’illegittima applicazione di tassi ultralegali non concordati, chiedendo il ricalcolo secondo i criteri di legge delle somme effettivamente dovute e la restituzione da parte della banca delle somme indebitamente trattenute a titolo di interessi, spese ed oneri vari non dovuti, oltre al risarcimento del danno, da accertare nel corso del giudizio.
La banca convenuta si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme corrisposte dalla società attrice per pagamenti di natura solutoria eseguiti a far tempo dal decimo anno anteriore al 11-1-2017; in via principale nel merito il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate e non provate; in via subordinata il riconoscimento delle somme eventualmente dovute a titolo di interessi ultralegali e per csm non ricomprese nella prescrizione ,nella misura superiore alle specifiche pattuizioni intervenute tra le parti, dichiarando infondate le ulteriori pretese creditorie avanzate dal fallimento nei confronti della banca.
Nel corso del giudizio veniva disposto ordine di esibizione da parte della banca della documentazione contrattuale in suo possesso a cui la banca ottemperava dando atto di non aver reperito la documentazione contrattuale relativa alla accensione del rapporto di conto corrente in quanto smarrita nei locali della banca siti in Mirandola a seguito del sisma del 2012.
Veniva disposta ctu contabile al fine di ricostruire i rapporti intervenuti tra le parti da cui emergeva la carenza documentale con riferimento alla mancata produzione da parte del fallimento attore sia dei contratti di accensione dei quattro rapporti in contestazione, sia degli estratti conto relativi ai vari contratti per la intera durata del rapporto, posto che parte attrice si era limitata alla produzione di estratto conto solo del I trimestre 2005 per tre dei quattro conti in contestazione , di estratto conto del I trimestre 20007 per il conto n OMISSIS, senza ulteriori produzioni.
Inoltre il ctu dava atto della scarsa illeggibilità delle cifre riportate negli estratti conto e nei conti a scalare prodotti da parte attrice in via telematica chiedendo la produzione di copia cartacea leggibile della documentazione prodotta, parte attrice non provvedeva, in quanto si limitava ad ulteriore produzione mediante posta elettronica certificata della stessa documentazione già allegata al fascicolo telematico.
Il perito provvedeva in ogni caso ad espletare la ctu tenendo conto dei documenti leggibili prodotti, operando una ricostruzione in via presuntiva dell’andamento dei rapporti in contestazione basato sulla documentazione prodotta.
Non veniva accolta la richiesta di parte attrice di rinnovazione o di supplemento della ctu avuto riguardo alla documentazione prodotta nel corso del giudizio del tutto carente e tale da non consentire un effettiva ricostruzione dei rapporti in contestazione.
All’esito la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni rese dalle parti.
Nel presente giudizio parte attrice ha contestato gli importi addebitati dalla banca deducendo la sussistenza di pattuizioni di clausole nulle, illegittime e contrarie alla normativa anti usura senza tuttavia produrre i relativi contratti ne gli estratti conto relativi ai rapporti in contestazione se non in misura del tutto frammentaria e con documentazione per buona parte illeggibile, non idonea a consentire alcuna verifica dell’andamento del rapporto, delle specifiche pattuizioni contrattuali sottoscritte dalle parti onde verificare la loro conformità alle norme di legge applicabili.
Sotto il profilo dell’onere di allegazione parte attrice non ha nei propri atti neppure indicato il momento di intervenuta sottoscrizione del contratto di conto corrente, né ha indicato a titolo esemplificativo le operazioni desumibili dalla documentazione prodotta idonee a dimostrare la fondatezza del proprio assunto, limitandosi ad una generica indicazione di pronunce di legittimità e di principi di carattere generale, senza riferimenti al caso concreto.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, più volte ribadito anche da questo ufficio, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito nei confronti della banca è tenuto ad allegare in modo specifico e provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata ed ha l’obbligo di produrre i contratti e gli estratti conto ricevuti dalla banca nel corso del rapporto.
L’assenza del contratto e dei relativi estratti conto, non prodotti in tutto o in parte, non consente di accertare le pattuizioni intervenute tra le parti, l’andamento del rapporto ed il rispetto degli accordi stessi.
Si tratta di onere della prova di cui è gravata la parte che chiede la ripetizione dell’ indebito, omissione a cui non può porre rimedio mediante la richiesta di esibizione ex art 210 cpc con riferimento a documenti di cui la parte doveva avere la disponibilità già prima dell’introduzione del giudizio o di cui può richiedere anche nel corso del giudizio l’acquisizione , sempre nei limiti previsti dall’art 119 TUB, secondo cui il cliente ha diritto ad ottenere “ copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni “ e non può avere ad oggetto i contratti, i quali si presume siano già nella disponibilità della parte, dei quali in ogni caso il cliente ha facoltà di chiedere copia alla banca ai sensi dell’art 117 TUB.
Peraltro nel caso concreto la richiesta di esibizione documentale, così come formulata dalla parte attrice nel corso del giudizio, è stata accolta e la banca convenuta ha prodotto in atti tutta la documentazione in suo possesso, senza che ciò possa implicare una inversione dell’onere della prova che resta a carico di colui che agisce per la ripetizione dell’indebito.
Come di recente ribadito dalla corte di legittimità : “in tema di contratto di conto corrente bancario il correntista che agisca per la ripetizione di indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione” ( cass civ 23-10-2017 n 24948). Ne deriva, sotto il profilo dell’onere di allegazione e della prova dei fatti posta a carico della parte attrice, che la difesa del (omissis) non risulta aver adempiuto al relativo onere probatorio con riferimento ai fatti costitutivi del suo diritto di credito e non ha consentito di ricostruire in modo completo ed integrale l’andamento dei rapporti bancari intercorsi tra le parti, stante la scarsa e frammentaria documentazione prodotta, neppure idonea ad una ricostruzione secondo criteri presuntivi, in applicazione ai criteri da ultimo indicati dalla giurisprudenza di legittimità (CASS CIV 2019/11543) .
Pertanto tutte le domande di nullità e di restituzione così come proposte da parte attrice vanno respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da SOCIETÀ così dispone:
– rigetta le domande di parte attrice
– condanna SOCIETÀ al pagamento delle spese di lite in favore della banca convenuta che liquida in complessivi € 12.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge ed alle spese di ctu già liquidate.
Così deciso in Modena in data 04/06/2019
Il Giudice
Emilia Salvatore
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