In assenza di una prescrizione normativa espressamente impositiva della notifica dell’avviso di vendita, è nel senso di escludere la necessità di tale adempimento, non potendo esso farsi discendere dall’applicazione generale dell’art. 101 c.p. c. al processo esecutivo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Palermo, Giudice Andrea Illuminati, con la sentenza n. 3696 del 26.07.2019.
Un debitore esecutato ha convenuto in giudizio una banca e la cessionaria del credito, opponendosi agli atti esecutivi, insistendo sulla nullità della vendita immobiliare successiva all’aggiudicazione per inesistenza degli atti di notificazione dell’avviso di vendita. La società e la banca si sono costituite chiedendo il rigetto dell’opposizione in ragione della sua infondatezza.
Il motivo di opposizione è risultato infondato, in quanto dagli atti è emersa la prova della regolarità della notificazione, inviata all’indirizzo pec del difensore del debitore esecutato. La circostanza che in un diverso procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc il debitore esecutato abbia nominato difensore diverso da quello che lo assiste nel giudizio di esecuzione, non comporta anche la revoca di quest’ultimo. Inoltre neppure sussiste l’obbligo per il professionista delegato di notificare l’avviso di vendita alle parti della procedura esecutiva.
Il Giudice ha aderito all’orientamento, ormai consolidato, secondo cui il processo esecutivo è un processo a contraddittorio attenuato, in quanto a differenza del processo di cognizione, che è rivolto all’accertamento di un diritto, mira a dare attuazione ad un diritto che è già stato accertato in altra sede, e che è suscettibile di contestazione solo mediante la proposizione di un autonomo giudizio di cognizione e delle conseguenti parentesi cognitive endo-esecutive; sicché la partecipazione del debitore al processo esecutivo deve essere circoscritta ai casi espressamente previsti dal legislatore.
In assenza di una prescrizione normativa espressamente impositiva della notifica dell’avviso di vendita, è nel senso di escludere la necessità di tale adempimento, non potendo esso farsi discendere dall’applicazione generale dell’art. 101 c.p. c. al processo esecutivo. Pur ravvisando la necessità della notifica dell’avviso di vendita, il Tribunale ha specificato che in ogni caso sarebbe onere del debitore opponente che impugni l’aggiudicazione con l’opposizione agli atti esecutivi, lamentando l’omessa notifica dell’avviso, dimostrare la concreta lesione che sia stata arrecata alla sua sfera giuridica dalla carenza di tale adempimento, non essendo sufficiente la mera denuncia di una violazione processuale. Ebbene, basti evidenziare in proposito che nel caso di specie tale lesione non è stata non solo provata ma nemmeno allegata dall’attore.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA NOTIFICA AVVISO DI VENDITA: per fare valere il vizio procedurale si deve depositare istanza di conversione
In mancanza l’opposizione agli atti esecutivi va rigettata
Sentenza | Tribunale di Teramo, Giudice Mariangela Mastro | 02.10.2019 | n.862
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/omessa-notifica-avviso-di-vendita-per-fare-valere-il-vizio-procedurale-si-deve-depositare-istanza-di-conversione
CONVERSIONE PIGNORAMENTO: RATEIZZAZIONE DEBITO A 48 MESI E VERSAMENTO INIZIALE DI UN SESTO
IL NUOVO ART. 495 C.P.C. IN VIGORE PER LE NUOVE PROCEDURE INIZIATE DAL 13 FEBBRAIO 2019
Articolo Giuridico | D.L. 14 Dicembre 2018 n. 135 | 14.12.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conversione-pignoramento-rateizzazione-debito-a-48-mesi-e-versamento-iniziale-di-un-sesto
L’ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO
PRIMA DELLA VENDITA IL DEBITORE PUÒ CHIEDERE DI “SOSTITUIRE” IL BENE PIGNORATO CON UNA SOMMA DETERMINATA DAL GIUDICE
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 13.03.2016 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/l-istanza-di-conversione-del-pignoramento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno