La mera allegazione dell’intervenuta impossibilità di proporre istanza di conversione del pignoramento non vale a inficiare la validità degli atti esecutivi successivamente posti in essere, in quanto il debitore avrebbe dovuto, in sede di opposizione, dimostrare concretamente un serio interesse alla conversione, proponendo contestualmente istanza di conversione e, nell’eventualità, depositando idonea cauzione, in ossequio a quanto previsto dall’art. 495 c.p.c., comma II.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Teramo, Giudice Mariangela Mastro, con la sentenza n. 862 del 02.10.2019.
Due debitrici hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, eccependone la nullità in ragione della mancata comunicazione relativa alla fissazione dell’udienza di vendita, in asserita violazione del principio del contraddittorio, stante l’impossibilità di avvalersi delle facoltà loro attribuite dalla legge con specifico riferimento alla conversione del pignoramento. Si è costituita la società mandataria della Banca, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, nella sentenza in esame, ha effettivamente verificato che le debitrici esecutate non hanno ricevuto comunicazione del provvedimento del G.E. di fissazione dell’udienza per la vendita. Il Giudice ha dovuto stabilire se tale omissione abbia potuto determinare un venir meno del contraddittorio e quindi nullità degli atti esecutivi.
L’Organo giudicante, riprendendo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che è inammissibile l’impugnazione di un atto dell’esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell’impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l’ingiustizia del processo, causata dall’impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette. Le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l’ingiustizia dell’atto dell’esecuzione contestato, causata dall’impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell’impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione.
Pertanto, le debitrici non potevano limitarsi a dedurre la lesione di un astratto e generico diritto al contraddittorio. Inoltre, le opponenti hanno allegato che – a causa dell’avviso di vendita – non hanno potuto proporre istanza di conversione del pignoramento, né hanno potuto evidenziare al G.E. correzioni da apportare alla perizia valutativa degli immobili pignorati.
Sebbene l’art. 495 c.p.c. dispone che l’istanza di conversione del pignoramento deve essere proposta prima che sia disposta la vendita del bene oggetto di pignoramento, il Giudice ha ritenuto che la mera allegazione dell’intervenuta impossibilità di proporre istanza di conversione del pignoramento non vale a inficiare la validità degli atti esecutivi successivamente posti in essere, in quanto le debitrici avrebbero dovuto, in sede di opposizione, dimostrare concretamente un serio interesse alla conversione.
Ciò non è avvenuto nella specie, per cui non è possibile affermare che, sotto tale profilo, la lesione del contraddittorio abbia cagionato un reale pregiudizio ai danni delle debitrici esecutate.
Per questo motivo, il Tribunale di Teramo ha rigettato l’opposizione delle debitrici.
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