È inconfigurabile la responsabilità della Banca quale “intermediario finanziario” con riferimento ad una operazione truffaldina di collocazione di diamanti.
Non si può parlare, in riferimento all’acquisto di diamanti, di collocazione di valori o strumenti finanziari, trattandosi al contrario di beni aventi un valore intrinseco, dipendente in tutto e per tutta dalla loro materialità: requisito all’evidenza insussistente in relazione agli strumenti finanziari. Ipotizzare la truffa contrattuale impone di dare rilievo allo stato soggettivo del dolo, che deve essere proprio di colui che ha determinato l’acquisto del diamante.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Tribunale di Milano, in persona del dott. Claudio Antonio Tranquillo, con la sentenza n. 2850 del 29.10.2019.
IL CASO
Due acquirenti hanno convenuto in giudizio una banca e una società, lamentando di aver acquistato da quest’ultima, tramite l’intermediazione dell’istituto di credito, dei diamanti di valore inferiore alla metà del loro prezzo d’acquisto. A dire degli attori, si sarebbe trattato di un’operazione truffaldina e gravemente ingannevole, per la quale hanno chiesto l’annullamento del contratto, la restituzione del corrispettivo e il risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c.
LA DECISIONE
Gli acquirenti hanno sostenuto che la banca – nell’ambito dell’operazione dedotta in giudizio – avesse esercitato un’attività di intermediazione finanziaria, ma il Tribunale non ha rinvenuto gli estremi per la configurazione di questo tipo di responsabilità. In tal senso, è stata quindi esclusa, perché non sollevata negli atti difensivi, la possibilità di analizzare la responsabilità della banca ad altro titolo, quale per esempio il suo status professionale e l’affidamento che la stessa induce sui terzi in merito ai prodotti collocabili suo tramite.
Nel proprio percorso motivazionale, il Giudice ha ritenuto che ipotizzare invece la truffa contrattuale impone di dare rilievo allo stato soggettivo del dolo, che deve essere proprio di colui che ha determinato l’acquisto del diamante, come un funzionario o un dipendente dell’istituto di credito.
Qualora gli acquirenti avessero sollevato tale eccezione, si sarebbe posto poi il problema di dimostrare la reale intenzione del funzionario/dipendente di ingannare gli acquirenti, con la consapevolezza di offrire loro un prodotto di valore ben inferiore. Vari, infatti, avrebbero potuto essere gli stati psicologici del dipendente: dall’ignoranza sull’effettivo valore del bene alla consapevolezza di un valore in termini indeterminati e in ipotesi e grosso modo corrispondenti a quelli della somma investita, dalla convinzione di rispondenza del valore del gioiello a quest’ultima somma, alla consapevolezza di un discostamento tra i due valori oscillante in modo più o meno determinato.
Nel caso di specie, i capitoli di prova articolati non hanno consentito di far luce su questo aspetto, inducendo quindi il Tribunale a rigettare in toto la domanda attorea, condannando gli acquirenti alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TRUFFA DEI DIAMANTI: LA BANCA È RESPONSABILE DEL DANNO SUBITO DAL CLIENTE E DEVE RISARCIRLO
SULLA BANCA GRAVAVA UN DOVERE DI DILIGENZA, IN VIRTÙ DELLE SUE SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari | 23.05.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/truffa-dei-diamanti-la-banca-e-responsabile-del-danno-subito-dal-cliente-e-deve-risarcirlo
VENDITA DI DIAMANTI: INAPPLICABILITÀ DEL TUF PERCHÉ NON RICONDUCIBILE NÉ AGLI STRUMENTI NÉ AI PRODOTTI FINANZIARI
TALE OPERAZIONE NON COSTITUISCE ATTIVITÀ BANCARIA O FINANZIARIA
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò | 21.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/vendita-di-diamanti-inapplicabilita-del-tuf-perche-non-riconducibile-ne-agli-strumenti-ne-ai-prodotti-finanziari
DIAMANTI DA INVESTIMENTO: LA NULLITÀ, L’ANNULLAMENTO O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PUÒ ESSERE CHIESTA SOLTANTO ALLA SOCIETÀ VENDITRICE
LA BANCA NON È RESPONSABILE DEL VALORE NOTEVOLMENTE INFERIORE RISPETTO AL PREZZO PAGATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo | 08.01.2019 | n.66
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/diamanti-da-investimento-la-nullita-lannullamento-o-la-risoluzione-del-contratto-puo-essere-chiesta-soltanto-alla-societa-venditrice
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