L’opposizione agli atti esecutivi del creditore che ha azionato, quale difensore distrattario delle spese di lite, tale riconosciuto in un titolo per crediti di lavoro, non è disciplinata dal rito del lavoro, non condividendo il suo credito la natura di quello oggetto del titolo e, pertanto, è soggetta al rito ordinario (…); sicché essa va introdotta con atto di citazione e non con ricorso e, così, è tempestivamente proposta – e quindi ammissibile – solo in caso di notifica del relativo atto introduttivo entro il termine a tale scopo fissato all’esito della fase sommaria dell’opposizione stessa.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III, con l’ordinanza n. 24649 del 03.10.2019.
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