Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la parte su cui grava l’onere di introdurre il percorso obbligatorio di mediazione, ai sensi del d.lgs. 28 del 2010, è la parte opponente: infatti, è proprio l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intendere precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà l’opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.
Questo il principio ripreso dal Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua, con la sentenza n. 3670 del 22.07.2019.
Su ricorso di una banca, il Tribunale di Torino ha ingiunto al fideiussore di pagare all’istituto di credito una somma di denaro, in relazione alla fideiussione prestata nell’ambito del contratto di mutuo fondiario. Il garante si è opposto al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca/annullamento. La banca si è costituita chiedendo l’improcedibilità, visto il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Il Giudice, nella motivazione, spiega che è discusso in dottrina e giurisprudenza chi abbia l’onere di promuovere la mediazione (“obbligatoria” o “delegata”) e, quindi, abbia interesse ad evitare la declaratoria di improcedibilità. Secondo una prima tesi, l’improcedibilità dovrebbe intendersi riferita all’azione originariamente proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione sfociato nell’emanazione del decreto ingiuntivo poi opposto, con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo. Questa tesi valorizza la consolidata giurisprudenza circa l’oggetto del giudizio di opposizione, giacché la declaratoria di improcedibilità avrebbe ad oggetto la domanda sostanziale proposta in via monitoria.
Invece, secondo la tesi prevalente, che il Tribunale di Torino ha condiviso, l’improcedibilità deve intendersi riferita all’azione proposta dal debitore ingiunto con l’atto di citazione in opposizione, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto. La ratio di tale disciplina è evidente: si è ritenuto che lo svolgimento della procedura di mediazione sia sostanzialmente incompatibile con le peculiari caratteristiche del procedimento monitorio, caratterizzato dalla rapidità e assenza di previa attivazione del contraddittorio, e dell’opposizione, il cui termine di proponibilità è contingentato dall’art. 641 c.p.c..
Alla luce di tale disposizione ne segue che, in caso di pretesa azionata in via monitoria, l’esperimento della mediazione è possibile solo quando è proposta opposizione e, comunque, dopo l’adozione dei provvedimenti, considerati urgenti e latu sensu cautelari, sull’esecutività del provvedimento monitorio emesso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: OBBLIGATORIO ESPERIRE PRELIMINARMENTE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
LA MANCANZA DEVE ESSERE ECCEPITA DAL CONVENUTO, A PENA DI DECADENZA, O RILEVATA D’UFFICIO DAL GIUDICE, NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Giudice Guerino Iannicelli | 23.07.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-obbligatorio-esperire-preliminarmente-il-procedimento-di-mediazione
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IL POTERE DI SOSTITUIRE A SE STESSO QUALCUN ALTRO PUÒ ESSERE CONFERITO SOLO CON UNA PROCURA SPECIALE SOSTANZIALE
LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE PUÒ CONSIDERARSI INTEGRATA CON L’AVVIO EFFETTIVO DELLA MEDIAZIONE
Sentenza | Tribunale di Trani, Giudice Giuseppe Gustavo Infantini | 12.07.2019 | n.1705
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-il-potere-di-sostituire-a-se-stesso-qualcun-altro-puo-essere-conferito-solo-con-una-procura-speciale-sostanziale
MEDIAZIONE-OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: L’ONERE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO GRAVA SULLA BANCA OPPOSTA
IL CREDITORE È ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE E NON PUÒ ESSERE BENEFICIATO DALL’ESONERO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Perriera – Rel. Maisano | 17.05.2019 | n.1014
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-opposizione-decreto-ingiuntivo-onere-di-avviare-procedimento
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