La procura alle liti per il giudizio di cassazione rilasciata all’estero non per atto di un notaio ma, come risulta dalla scritta a penna in calce alla procura stessa, dallo stesso ricorrente e successivamente spedita in Italia dove è stata autenticata, è formata senza l’osservanza delle formalità di legge in quanto appunto autenticata in Italia e non all’estero, rende inammissibile il ricorso perché invalida.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Vivaldi – Rel. Valle, con l’ordinanza n. 28225 del 04.11.2019.
La vicenda trae spunto da un ricorso presentato da un debitore e i due fideiussori nei confronti di una compagnia assicuratrice. Quest’ultima, in controricorso, ha sollevato questione preliminare della validità della procura alle liti rilasciata da uno dei fideiussori dall’estero, non per atto di notaio e quindi spedita al difensore.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la questione sollevata dalla compagnia assicuratrice e ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal fideiussore. La ragione dell’inammissibilità è la seguente: la procura alle liti per il giudizio di cassazione è stata pacificamente rilasciata all’estero (nel caso di specie nel Regno Unito, a Londra) come risulta dalla scritta a penna in calce alla procura stessa e successivamente spedita in Italia, e, quindi, è stata formata senza l’osservanza delle formalità di legge, in quanto è stata autenticata in Italia e non all’estero, come ammesso dallo stesso difensore avvocato.
Tra l’altro, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in tal senso in diverse pronunce, a partire dall’ordinanza delle Sezioni Unite n. 3410 del 13/02/2008, richiamata dalla Suprema Corte nel provvedimento in esame.
La Cassazione, nella sua massima composizione nomofilattica, ha affermato il principio secondo il quale “per il disposto della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicchè in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore”.
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