L’art. 119 comma 4 TUB riconosce ai clienti il diritto di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Questa norma riconosce al cliente della banca il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale previsto, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti. Ne consegue che il correntista ha il diritto di chiedere alla banca sia la documentazione sia il rendiconto relativo a un rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversa, atteso che il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti, di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Dolmetta, con l’ordinanza 27769 del 30.10.2019.
I giudici di legittimità, pronunciatisi su un ricorso presentato da una banca, che in primo ed in secondo grado di giudizio era rimasta soccombente in riferimento alla richiesta di esibizione di documenti effettuata da un correntista, hanno chiarito che il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art.210 cod. proc. civ.
L’art. 119 T.U.B., comma 4, riconosce al cliente il diritto di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. E tale diritto non può certamente un onere eccessivo per il cliente con riguardo all’individuazione del rapporto e dei relativi documenti, né in merito all’esperimento di una preventiva richiesta in sede extragiudiziale, come ribadito dalla Suprema Corte in una serie di arresti giurisprudenziali (Cass., 11 aprile 2019, n. 14231; Cass. 8 febbraio 2019, n. 3975; Cass. 12 giugno 2006, n. 11004).
Per esercitare il diritto di ottenere la documentazione inerente ad ogni operazione – avvenuta nel periodo decennale individuato dalla norma – cui è in concreto interessato, il correntista può limitarsi a fornire alla banca gli elementi minimi indispensabili per l’individuazione dei documenti richiesti. Tale diritto viaggia su un binario diverso dall’art. 210 c.p.c., che invece disciplina l’ordine di esibizione. L’art. 119 TUB, infatti, può essere esercitato “anche in sede giudiziaria”, e quindi a prescindere dalla circostanza che la richiesta documentale sia stata avanzata o meno in una fase antecedente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ORDINE DI ESIBIZIONE: AMMISSIBILE SOLO SE IL CLIENTE PRIMA DI AGIRE IN GIUDIZIO SI È DILIGENTEMENTE ATTIVATO EX ART. 119 T.U.B
IN MANCANZA L’INIZIATIVA DELLA PARTE HA UNA FINALITÀ ESPLORATIVA
Sentenza | Tribunale di Marsala, Giudice Maria Saieva | 20.12.2018 | n.1222
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ordine-di-esibizione-ammissibile-solo-se-il-cliente-prima-di-agire-in-giudizio-si-e-diligentemente-attivato-ex-art-119-t-u-b
DOCUMENTAZIONE BANCARIA: IL DIFFERENTE AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 119 TUB E DELL’ART. 7 C.D.P.
IL CODICE DELLA PRIVACY CONSENTE AI CLIENTI DELLE BANCHE L’ACCESSO GRATUITO SOLO AI PROPRI DATI PERSONALI
Sentenza | Tribunale di Siena, Giudice Marianna Serrao | 02.10.2018 | n.1099
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/documentazione-bancaria-il-differente-ambito-di-applicazione-dellart-119-tub-e-dellart-7-c-d-p
ORDINE DI ESIBIZIONE: INAMMISSIBILE IN CASO DI MANCATO AVVIO DELLA PROCEDURA STRAGIUDIZIALE EX ART. 119 TUB
UN USO GENERALIZZATO DELL’ART. 210 C.P.C. CELA INTENTI ESPLORATIVI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Pia De Lorenzo | 16.05.2018 | n.10399
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ordine-di-esibizione-inammissibile-in-caso-di-mancato-avvio-della-procedura-stragiudiziale-ex-art-119-tub
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